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Informazione ambientale: la formale pubblicazione delle deliberazioni può fondare la presunzione di conoscenza?

di Daniela Di Paola – In tema di informazione ambientale, l’accesso alla quale è tutelato dalla Dir. 28 gennaio 2003 n. 2003/4/CE, non vi può essere presunzione di conoscenza in conseguenza di adempimenti formali come la pubblicazione delle deliberazioni. L’amministrazione che detiene l’informazione ambientale  è infatti obbligata non solo a renderla disponibile su espressa richiesta, ma anche a diffonderla nella sua integralità, favorendo la circolazione dei dati. L’impostazione sostanziale del diritto comunitario agisce dunque sugli strumenti processuali nazionali (e in particolare sull’estensione del concetto di errore scusabile ex art. 37 cpa) facendo decorrere il termine di impugnazione dalla conclusione della procedura di accesso agli atti, salvo che l’amministrazione non dimostri di aver già provveduto alla piena diffusione dell’informazione ambientale con i mezzi tecnologici indicati dalla direttiva.

Lo ha stabilito il TAR Lombardia, sede di Brescia, con sentenza n. 1460 del 24 agosto 2012, decidendo sull’eccezione di tardività sollevata nei confronti del ricorso avverso gli atti di approvazione di un progetto di coltivazione di un polo estrattivo, atti che indubbiamente rientrano nella categoria dell’informazione ambientale.

Il procedimento di accesso, nella fattispecie esaminata dal giudice amministrativo, si era concluso a distanza di quasi 7 mesi (ottobre) dalla pubblicazione della determinazione dirigenziale (avvenuta in aprile); tale circostanza aveva indotto la parte resistente a sollevare l’eccezione di tardività. Alla luce dei principi sopra esplicitati, la tempestività dell’impugnazione è stata valutata dal TAR con riferimento alla data di conclusione del procedimento di accesso.

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