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Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due decreti (entrambi del 26 luglio 2017) del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in materia di indicazione in etichetta dell’origine del riso e del grano duro per paste di semola di grano duro.

 

Sull’etichetta del riso devono essere indicate le seguenti diciture: a) «Paese di coltivazione del riso»: nome del Paese nel quale e’ stato coltivato il risone; b) «Paese di lavorazione»: nome del Paese nel quale e’ stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone; c) «Paese di confezionamento»: nome del Paese nel quale e’ stato confezionato il riso; 2. Qualora il riso sia stato coltivato, lavorato e confezionato nello stesso paese, l’indicazione di origine puo’ essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: «origine del riso»: nome del paese.

Qualora ciascuna delle suindicate operazioni avviene nei territori di piu’ Paesi membri dell’Unione europea o situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione e’ stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE».

 

Sull’etichetta della pasta devono essere indicate le seguenti diciture: a) «Paese di coltivazione del grano»: nome del Paese nel quale e’ stato coltivato il grano duro; b) «Paese di molitura»: nome del Paese nel quale e’ stata ottenuta la semola di grano duro.

Qualora le predette operazioni avvengano nei territori di piu’ Paesi membri dell’Unione europea o situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione e’ stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE».

Tuttavia, qualora il grano utilizzato sia stato coltivato per almeno il cinquanta per cento in un singolo Paese, per l’operazione di coltivazione puo’ essere utilizzata la dicitura: «nome del Paese» nel quale e’ stato coltivato almeno il cinquanta per cento del grano duro «e altri Paesi»: ‘UE’, ‘non UE’, ‘UE e non UE’» a seconda dell’origine.

 

I decreti stabiliscono altresì come tali indicazioni devono essere inserite in etichetta.

 

Le disposizioni non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo.

 

Le disposizioni si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020.
I decreti entrano in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione (rispettivamente del 16 e del 17 agosto 2017).

 

In punto sanzioni, si prevede l’applicazione dell’art. 18, c. 2 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.500,00).

 

Infine, si noti che i prodotti non conformi con le nuove disposizioni già immessi in commercio o etichettati possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

 

 

L’immagine è tratta da http://www.ristorantecolledellatrinita.it/Perugia/il-riso-proprieta-ristorante-perugia/

 

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