di Ruggero Tumbiolo. Nella GUUE L 197/1 del 24 luglio 2012 è stata pubblicata la direttiva n. 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante la modifica e successiva abrogazione della direttiva n. 96/82/CE del Consiglio.
La direttiva stabilisce nuove norme volte a prevenire gli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e a limitare le loro conseguenze per la salute umana e per l’ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta l’Unione.
La direttiva si applica agli impianti, intesi come unità tecniche site all’interno di uno stabilimento sia a livello del suolo che a livello sotterraneo, nei quali sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze o miscele pericolose di cui alla parte 1 o elencate nella parte 2 dell’allegato I della stessa direttiva, sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi; essi comprendono tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono gli impianti, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tali impianti.
Restano esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva: a) gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari; b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze; c) il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo intermedio direttamente connesso su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e al trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla direttiva; d) il trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti alla direttiva; e) l’esplorazione, l’estrazione e la preparazione di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione (ad eccezione dello stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di preparazione chimica o termica e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose e che rimangono assoggettati alla direttiva); f) l’esplorazione e lo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi; g) lo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l’esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi; h) le discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo (ad eccezione degli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose e che rimangono assoggettati alla direttiva).
La direttiva impone ai gestori di stabilimenti nei quali sono presenti sostanze pericolose: l’obbligo di adozione delle misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente, l’obbligo di notifica, l’obbligo di redazione di un documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (c.d. «MAPP») e di adozione di un sistema di gestione della sicurezza nonché l’obbligo di informazione.
Per i gestori di stabilimenti nei quali le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell’allegato I (c.d. stabilimenti di soglia superiore) sono aggiunti l’obbligo di predisposizione di un rapporto di sicurezza e di un piano di emergenza interno.
La direttiva si occupa, tra l’altro, del controllo dell’urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli, delle informazioni da mettere a disposizione del pubblico, della consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale, delle informazioni da comunicare e delle azioni da intraprendere a seguito di incidente rilevante, dei casi in cui va vietata l’attività o l’avvio dell’attività, di un sistema di ispezioni, dello scambio di informazioni, dell’accesso alle informazioni e della riservatezza, dell’accesso alla giustizia, dello sviluppo di linee guida e delle sanzioni.
Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 maggio 2015, applicando tali misure a decorrere dal 1° giugno 2015.
Solo l’art. 30, che modifica la direttiva n. 96/82/CE del Consiglio, prevedendo che i termini «d) oli combustibili densi» sono aggiunti alla sezione «Prodotti petroliferi» della parte 1 dell’allegato I, dovrà essere recepito entro il 14 febbraio 2014, applicando tali misure a decorrere dal 15 febbraio 2014.
La precedente direttiva n. 96/82/CE (attuata in Italia con il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334) viene abrogata con effetto dal 1° giugno 2015.