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INCENDI BOSCHIVI: analisi e soluzioni.

Erano gli anni 90, quando pochi ambientalisti iniziarono a denunciare apertamente che: da una parte, si ricercano le cause dei devastanti incendi boschivi che, puntualmente e implacabilmente ogni anno, continuano a colpire l’Italia, e in particolare alcune Regioni, una vera e propria industria “illecita” che trae profitto dagli incendi (mafia, ‘ndrangheta, camorra, speculatore edilizi, allevatori, lavoratori forestali, piromani, noleggiatori di aerei antincendio, elicotteri ecc.); dall’altra, emergenza incendi, tragedie in vite umane, dichiarazioni di stato di calamità naturale, imprevedibilità, indignazione, chiacchierificio, incuria dei boschi, ingenti esborsi finanziari per la prevenzione e lo spegnimento, omissione di atti, spesso molto gravi, da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Questo era ed è il desolante quadro che ogni anno, inesorabilmente, si ripresenta senza alcun intervento politico serio, mirato a risolvere, almeno in parte, il problema incendi.

Si prevedono, anche quest’anno, milioni e milioni di euro in danni economici – boschivi oltre il danno ambientale. Il conto (come ogni stagione) è presto fatto:

  1. Spese dirette all’avvistamento e spegnimento degli incendi, calcolando gli oneri di gestione dell’intera flotta aerea, delle spese sostenute dal Corpo Forestale (oggi inseriti nel corpo dei C.C. tranne la Sicilia), dai Vigili del Fuoco, dalla Protezione Civile, dalle Regioni e in alcuni sporadici casi dai Comuni;
  2. Spese indirette derivanti dal danno ecologico e dal dissesto idrogeologico determinato dalla scomparsa di aree boschive, ad esempio, spese strettamente collegate a frane, smottamenti, alluvioni;
  3. Spese per ripristinare i boschi percorsi dal fuoco oltre l’immediato danno che si avrà per la instabilità del clima delle zone interessate;
  4. Perdita di alcuni servizi, economicamente rilevanti, quali: produzione silvo-colturale (legno, frutti di bosco, funghi ecc.), produzione ricreativa, produzione turistica;
  5. Perdite in beni economicamente apprezzabili, quali: fauna, flora, edifici o altri beni ad uso umano danneggiati o distrutti dalle fiamme;
  6. Spesso in questo elenco si deve, purtroppo, aggiungere l’inestimabile valore delle perdite in vite umane;
  7. Mutamento climatico.

A tale proposito, molte associazioni di volontariato che si occupano, saggiamente, del problema hanno chiesto sempre più frequentemente e in assoluto rispetto delle competenze degli organi preposti:

Che venga predisposto con la massima urgenza un Testo Unico sugli incendi boschivi, che racchiuda la numerosa e disordinata normativa, (in considerazione che, le miriade di norme che trattano l’argomento iniziano sin dal 1923, R.D.L. n. 3267). Nel Testo Unico, si ritiene strategicamente importante l’eventuale inserimento di incentivi ai privati finalizzati alla cura del bosco e del sottobosco e della macchia mediterranea;

Che siano dati ulteriori aiuti all’agricoltura biologica e alla zootecnia sostenibili che presidiano il territorio ed esercitano un’importante azione di prevenzione, (verifica prima di versare i contributi e pubblicazione su un unico sito internet dei dati relativi al contributo, ad es. Regione, Comune, proprietari, particelle, ecc.);

Che siano aumentati i mezzi e le azioni preventive (utilizzo delle nuove tecnologie, ad es. satelliti, droni ecc… e vecchi sistemi barriere frangifuoco, pulizia terreni ad alto rischio, presidi territoriali volontari, reimpiego degli attuali forestali dell’antincendio nella pulizia dei terreni anche privati attraverso i controlli di questi e della P.A.);

Che venga effettuato l’acquisto di aerei antincendio affidando la gestione direttamente all’Aeronautica Militare, in questo modo si otterrebbe: un immediato risparmio sui mezzi, sul personale (piloti e meccanici), e una maggiore professionalità. O ancora meglio che si crei un Coordinamento Europeo per coordinare un dispiegamento veloce degli aerei antincendi di tutti i Paesi Ue verso le aree in emergenza;

Che venga rivisitato tutto il sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, introducendo, per chi subisce condanne per il reato d’incendio doloso, anche l’interdizione perpetua dagli (e con) Enti Pubblici;

Che siano predisposte campagne di sensibilizzazione e informazione sulle leggi in materia e conseguenze ambientali ed economiche; attraverso una sezione specializzata di polizia, predisposizione di idonei atti di indagini diretti ad individuare, fermare e condannare gli incendiari.

Che venga esplicitamente chiarito, in base a quanto disposto dalla Legge c.d. Bassanini, l’obbligo per le Regioni, Province e Comuni di organizzare le squadre antincendio (Protezione Civile), per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi;

Che venga verificato il rispetto della L. n. 47/1975 art. 9 e succ. mod., (L. n.428/1993) ove prevede che nelle zone boscate interessate da incendi è vietato l’insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo (i Sindaci pertanto non possono autorizzare alcuna costruzione). Inoltre, la stessa norma prevede che, alle medesime zone, nella formazione degli strumenti urbanistici (P.R.G. compreso), non potrà darsi destinazione diversa da quella in atto prima dell’incendio;

Che venga verificato il rispetto della L. n. 47/1975 art. 9 e succ. mod., (L. n.428/1993) il quale prevede L’OBBLIGO, per i Sindaci che, entro il mese di ottobre di ogni anno, di compilare e trasmettere alla Regione e al Ministero dell’Ambiente una planimetria, in scala adeguata, che evidenzi il territorio comunale percorso dal fuoco (e i vincoli che ne derivano). In tali territori per almeno 10 anni, non sono consentite destinazione d’uso diverse da quelle in atto prima dell’incendio e detto vincolo deve essere indicato espressamentea pena di nullità, in tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili ricadenti nel medesimo territorio;

Che venga verificato il rispetto della L. n. 662/1996, art. 2 comma 51, il quale dispone che, NON POSSONO FORMARE OGGETTO DEL CONDONO EDILIZIO previsto dall’art. 39, L. n. 724/94 “le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o volontarie;”

Che vengano verificati l’attuazione e il rispetto del R.D.L. n. 3267/1923 art.9 lett. a) e L.R.S. 16/96 art. 37 3° comma i quali prevedono che, nelle zone boscate distrutte o danneggiate da incendi È’ VIETATO il pascolo per almeno 5 anni, salvo norme più restrittive

Che venga verificata l’applicazione di quanto disposto dall’art. 5 della Legge Regione Sicilia, (L.R.S) n. 16/1996. nella parte in cui OBBLIGA i Comuni a trasmettere agli Ispettorati Forestali, l’elenco particellare dei terreni boscati facenti parti del patrimonio comunale(inclusi i terreni  percorsi dal fuoco), e l’inventario dell’elenco dei terreni qualificabili come boscati ai sensi dell’articolo 4, dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico e dei terreni soggetti a vincoli forestali per altri scopi;

Che venga verificato l’attuazione e il rispetto della Legge Regione Sicilia, (L.R.S) n. 16/1996 art. 39 il quale ORDINA che, i terreni boscati percorsi da incendi devono essere individuati su cartografia 1:10.000, a cura degli Ispettorati forestali competenti per territorio e copia dell’atto di individuazione del terreno percorso da incendi è trasmessa, da parte degli Ispettorati forestali, all’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente e ai Comuni interessati per i provvedimenti di competenza;

Che vengano sospesi o bloccati, previo le necessarie verifiche, tutti i contributi CE, AGEA, PRS, POR ecc. nelle aree percorse dal fuoco;

Che siano impiegate i percettori del reddito di cittadinanza alla pulizia delle aree boschive o a rischio incendi.

Quasi in tutte le normative regionali, si riscontrano le medesime imposizioni della Legge siciliana, che qui viene evidenziata e recepita come fievole traccia per l’inizio di uno studio diretto alla soluzione di questo fenomeno avvilente e tragico che si ripete ogni anno.

In conclusione delle breve analisi, si deve sempre tenere a mente che, il patrimonio di diversità biologica che va distrutto negli incendi è immenso. La rigenerazione di un manto vegetale dopo un incendio può iniziare rapidamente e il tempo per rivedere una prima crescita di alberi può essere anche solo di una decina di anni. Ma per la rigenerazione fino ad uno stadio prossimo alla maturità di un bosco misto di latifoglie (come quelli di cui ogni anno perdiamo in Italia molte centinaia di ettari a causa degli incendi), occorrono anche 200 anni.

Con un incendio non si distruggono soltanto singole nicchie ecologiche ma vengono persi spesso irreparabilmente interi ecosistemi. Quando le foreste sono ridotte a frammenti sparsi, come lungo le coste del Mediterraneo che hanno subito l’impatto maggiore dello sviluppo, quelle portate via dagli incendi possono essere localmente una parte consistente o la totalità della superficie forestale residua; in questi casi gli incendi significano la distruzione di interi ecosistemi, la scomparsa di specie in via di estinzione, l’esposizione del suolo all’erosione, difficoltà nella ricolonizzazione.

Si veda per eventuali approfondimenti:  Manuale Antincendio Boschivo

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