3 minuti

 

Fabbricati rurali: tra qualche giorno la prima rata dell’IMU, per capire se si deve pagare la rata e con quale aliquota è necessario conoscere  la corretta categoria dei fabbricati (ad esempio per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota è dello 0,2%, mentre le altre abitazioni rurali non hanno agevolazioni e pagano come tutte le altre l’aliquota allo 0,76%). L’abitazione usata dal proprietario come residenza e domicilio paga l’Imu allo 0,4% (tre rate).

Nuovi requisiti di ruralità: il decreto salva-Italia ha abrogato i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del D.l. 70, relativi alle presentazioni delle domande di variazione della categoria catastale (A/6 e D/10) per gli immobili rurali. Quindi, per la ruralità di un fabbricato, basta il semplice possesso dei requisiti previsti dall’articolo 9 del decreto legge 557 del 1993.

Così la circolare (in ordine cronologico circ.  n. 3DF/2012 ) ribalta il principio della Corte di Cassazione e fa riferimento alla funzione dell’immobile e non alla categoria catastale. Nella circolare si chiarisce che la qualifica di rurale prescinde dall’accatastamento nella categoria D10 (fabbricati strumentali, cascine, stalle, vasche per l’acquacoltura e magazzini agricoli), pertanto, è importante la natura delle costruzioni rurali e la loro destinazione/funzione strumentale all’attività agricola, (c’è tempo fino al 30 giugno per le istanze di variazione catastale nelle categorie A/6 (abitazioni) e D/10).

Quindi, se i fabbricati sono effettivamente rurali e sono iscritti nel catasto terreni non si deve pagare la rata di giugno. L’Imu si pagherà in un’unica soluzione a dicembre, ma entro il 30 novembre tali fabbricati devono essere iscritti nel catasto fabbricati. Mentre, si deve pagare la rata di giugno se i fabbricati non hanno il requisito di ruralità. Tra le costruzioni rurali già iscritte nel catasto fabbricati bisogna distinguere quelle che hanno destinazione abitativa (che pagano l’Imu come gli altri immobili) e quelle che hanno carattere strumentale (che pagano la prima rata Imu nell’importo del 30% del totale).
Le abitazioni possedute da società, per ritenerle rurali è necessario che il titolare abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale e sia iscritto nella gestione previdenziale Inps. In questo caso si paga l’Imu terreni agricoli con il coefficiente moltiplicatore del reddito dominicale 110 in luogo del coefficiente 135.

Non per ultimo si ricorda che, i fabbricati rurali strumentali che siano ubicati nei Comuni montani o semimontani sono esenti dal pagamento dell’Imu e Irpef.

Lascia un commento