È pari al 3 per cento l’interesse da applicare in caso di rateazione delle imposte sostitutive per la rivalutazione di beni immobili delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali. Ai contribuenti che in buona fede hanno erroneamente applicato il tasso d’interesse legale vigente nell’anno del versamento, invece di quello previsto dall’articolo 15, comma 22, del Dl n. 185/2008, non verranno applicate le sanzioni. Allo stesso modo, non verranno sanzionati i contribuenti che hanno versato le relative imposte sostitutive in un numero di rate superiori alle tre previste dallo stesso Dl n. 185/2008.
Sono questi i chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 70/E di oggi che contiene delle aperture per chi ha commesso errori nel calcolo del tasso d’interesse e nelle modalità di versamento delle imposte sostitutive sui beni immobili delle imprese.
Quando l’interesse versato è inferiore al 3 per cento – Non vengono applicate sanzioni a chi, in caso di versamento rateale delle imposte sostitutive, ha calcolato sulla seconda e terza rata il tasso d’interesse legale dell’anno in cui ha effettuato il versamento, invece di quello fisso, stabilito al 3 per cento dall’articolo 15, comma 22, del Dl n. 185/2008.
L’Agenzia, infatti, applicando il principio del legittimo affidamento, riconosce la buona fede dei contribuenti che hanno applicato un diverso tasso d’interesse.
Quando le rate versate sono più di tre – Nessuna sanzione anche per le imprese che hanno versato la quota annuale dell’imposta sostitutiva a rate, facendo erroneamente riferimento all’articolo 20 del Dl n. 241/1997, che regola esclusivamente i pagamenti rateali a titolo di saldo e acconto delle imposte dovute in base alle dichiarazioni. Come è noto, le imposte sostitutive relative alla rivalutazione di beni immobili potevano essere versate in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali (articolo 15, comma 22, Dl n. 185/2008).