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N. 150 SENTENZA 21 maggio – 19 giugno 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Impiego pubblico - Ufficiali  ed  agenti  di  polizia  giudiziaria  -
  Procedimento disciplinare iniziato a seguito di condanna penale per
  i  medesimi  fatti  oggetto  di  incolpazione  -  Termini  per   la
  promozione e la conclusione del procedimento. 
- Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
  coordinamento e transitorie del codice di procedura  penale),  art.
  17. 
-   

(GU n.26 del 26-6-2019 )

  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  17  del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso
dal  Tribunale  amministrativo   regionale   per   la   Liguria   nel
procedimento vertente tra C. D. S. e il Ministero della  giustizia  e
altro, con ordinanza del 6  aprile  2018,  iscritta  al  n.  107  del
registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visti l'atto di costituzione di  C.  D.  S.,  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  21  maggio  2019  il  Giudice
relatore Daria de Pretis; 
    uditi l'avvocato Ardo Arzeni per C.  D.  S.  e  l'avvocato  dello
Stato Beatrice Gaia Fiduccia per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 6 aprile 2018, iscritta al n. 107 reg. ord.
2018,  il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Liguria  ha
sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  17  del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di  attuazione,  di
coordinamento e  transitorie  del  codice  di  procedura  penale)  in
riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, nella
parte in cui non  prevede  che,  nel  procedimento  disciplinare  nei
confronti degli ufficiali  e  degli  agenti  di  polizia  giudiziaria
iniziato a seguito di condanna penale per i medesimi fatti oggetto di
incolpazione,  si  applichino  i  termini  per  la  promozione  e  la
conclusione del procedimento stabiliti dall'art. 9,  comma  2,  della
legge 7 febbraio 1990, n.  19  (Modifiche  in  tema  di  circostanze,
sospensione condizionale  della  pena  e  destituzione  dei  pubblici
dipendenti). 
    Le questioni sono sorte nel corso di un giudizio promosso  da  C.
D.  S.,  vice  questore  aggiunto  della  Polizia   di   Stato,   per
l'annullamento della  decisione  emessa  il  27  ottobre  2014  dalla
commissione  competente  a  decidere  sui  ricorsi  nei  procedimenti
disciplinari  contro  gli  ufficiali  e   gli   agenti   di   polizia
giudiziaria. La decisione impugnata ha confermato la  sanzione  della
sospensione per quattro mesi dall'impiego, irrogata a C. D. S.  dalla
commissione disciplinare presso la Corte di appello di  Genova  sulla
base della sua condanna definitiva alla pena principale di tre anni e
otto   mesi   di   reclusione,   nonche'   alla    pena    accessoria
dell'interdizione temporanea per cinque anni dai pubblici uffici, per
i reati di cui agli artt. 110,  61,  numero  2),  e  419  del  codice
penale, in relazione ai fatti verificatisi nella notte tra il 21 e il
22 luglio 2001 nell'istituto scolastico  «Armando  Diaz»  durante  il
vertice "G8" di Genova. 
    Il giudice  a  quo  riferisce  che  il  ricorrente  nel  processo
principale lamenta, tra l'altro, l'eccessiva durata del  procedimento
disciplinare e la violazione dei termini perentori  per  l'avvio,  lo
svolgimento  e  la  conclusione  del  procedimento  stesso,  previsti
dall'art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990, alla cui stregua il
«procedimento disciplinare [...] deve essere  proseguito  o  promosso
entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto
notizia della  sentenza  irrevocabile  di  condanna  e  concluso  nei
successivi novanta giorni». Precisa che, nel caso di specie,  tra  la
notizia della  sentenza  irrevocabile  e  la  notifica  dell'atto  di
incolpazione sarebbero  trascorsi  piu'  di  sette  mesi  e  comunque
sarebbe trascorso oltre un anno dall'avvio del procedimento fino alla
sua conclusione. 
    1.1.- Le questioni sarebbero rilevanti, in quanto, ne' l'art.  17
censurato, ne' l'art. 127 del codice di  procedura  penale,  in  esso
richiamato, prevedono termini perentori per l'avvio e la  conclusione
del procedimento disciplinare nei confronti degli ufficiali  e  degli
agenti di polizia  giudiziaria  a  seguito  di  una  sentenza  penale
irrevocabile  di   condanna   per   gli   stessi   fatti   addebitati
nell'incolpazione. Il processo principale non potrebbe dunque  essere
definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni. 
    Neppure sarebbe possibile  interpretare  la  norma  censurata  in
senso costituzionalmente orientato, per la univocita'  del  suo  dato
letterale e per la specialita' del procedimento disciplinare regolato
dagli artt. 16 e 17  delle  norme  att.  cod.  proc.  pen.,  che  non
contempla la sanzione della destituzione, prevista invece dall'art. 9
della  legge  n.  19  del  1990,  norma   da   assumere   a   tertium
comparationis.  Una  diversa  soluzione  interpretativa,   perseguita
mediante  «l'applicazione  analogica»   dei   termini   previsti   in
quest'ultima  disposizione,  «si  tradurrebbe   in   un'inammissibile
operazione additiva del dettato legislativo». 
    1.2.- La mancata previsione, nella norma  censurata,  di  termini
perentori per l'avvio e per la conclusione del procedimento,  a  pena
di    decadenza    del    potere     disciplinare,     determinerebbe
un'ingiustificata disparita' di trattamento degli ufficiali  e  degli
agenti di  polizia  giudiziaria,  in  contrasto  con  i  principi  di
uguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall'art. 3  Cost.,  rispetto
alla «generalita' dei dipendenti delle amministrazioni  pubbliche  in
regime di diritto pubblico» di cui all'art. 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),  e  segnatamente
rispetto al citato art. 9, comma 2, della legge n. 19 del  1990,  che
esprimerebbe lo «statuto» di tutti gli altri dipendenti pubblici. 
    Analoga   disparita'   di   trattamento    sussisterebbe    anche
considerando la normativa dettata  dall'art.  55-ter,  comma  4,  del
d.lgs. n.  165  del  2001  per  i  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche in regime di diritto privato, la quale tuttavia, ad  avviso
del giudice a quo, non potrebbe  fungere  da  tertium  comparationis,
«stante   l'elemento   differenziatore   costituito   dalla    natura
privatistica del relativo statuto giuridico». 
    A sostegno della non manifesta infondatezza  della  questione  il
rimettente richiama  gli  argomenti  svolti  da  questa  Corte  nella
sentenza n.  104  del  1991,  che  ha  dichiarato  costituzionalmente
illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., il combinato  disposto
degli artt. 20, 64, 65, 72 e 74 della legge 31 luglio  1954,  n.  599
(Stato   dei   sottufficiali   dell'Esercito,    della    Marina    e
dell'Aeronautica),  nella  parte  in  cui  non  prevedevano  che   si
applicassero  anche  al  procedimento  disciplinare  instaurato   nei
confronti dei sottufficiali delle Forze  armate,  a  seguito  di  una
sentenza definitiva di proscioglimento o assoluzione con formula  non
liberatoria, i termini di avvio e  di  conclusione  del  procedimento
disciplinare nei confronti dei dipendenti  pubblici  civili  previsti
dagli artt. 97, terzo comma, prima parte, 111, ultimo comma,  e  120,
primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957,  n.  3  (Testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato). 
    1.3.- L'art. 17 delle norme att. cod. proc. pen. violerebbe anche
il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di  cui
all'art. 97, primo comma, Cost., sotto i profili dell'economicita'  e
della speditezza dell'azione amministrativa, dei quali gli  artt.  1,
comma 2, 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi) costituirebbero specifica applicazione 
    La fissazione per legge di termini perentori di inizio e fine del
procedimento   risponderebbe   all'esigenza   dell'incolpato   a   un
tempestivo e sollecito svolgimento del procedimento  disciplinare  e,
al contempo, all'interesse  dell'amministrazione  alla  tutela  della
propria immagine e del proprio  prestigio,  potenzialmente  appannati
dal  mancato  o  anche  soltanto  ritardato  esercizio   del   potere
disciplinare. 
    2.- Con atto depositato il 17 luglio 2018  si  e'  costituito  in
giudizio il ricorrente nel processo principale, che ha  concluso  per
l'accoglimento delle questioni, aderendo  alle  ragioni  esposte  dal
giudice a quo. 
    3.- Con atto depositato il 18 settembre 2018  e'  intervenuto  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  che  ha  concluso  per
l'infondatezza delle questioni. 
    Secondo l'Avvocatura, il giudice a quo non avrebbe  adeguatamente
vagliato la possibilita' di interpretare la norma censurata  in  modo
conforme a Costituzione. 
    Il procedimento descritto dall'art.  17  delle  norme  att.  cod.
proc. pen. avrebbe natura speciale, essendo  diretto  all'irrogazione
delle sanzioni disciplinari - la censura e, nei casi piu'  gravi,  la
sospensione dall'impiego per un tempo non  eccedente  i  sei  mesi  -
previste dal precedente art. 16 delle stesse norme di attuazione  per
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che abbiano violato
le disposizioni di legge attinenti  all'esercizio  delle  funzioni  a
essi affidate. 
    In assenza dell'indicazione, nella norma  censurata,  di  termini
iniziali  e  finali  del  procedimento   disciplinare   promosso   (o
proseguito  dopo  la  sospensione)  in  seguito  a  sentenza   penale
irrevocabile  di  condanna   per   gli   stessi   fatti,   troverebbe
applicazione anche  per  tale  procedimento  la  previsione  generale
dell'art. 5, comma 4, della legge 20 marzo 2001,  n.  97  (Norme  sul
rapporto tra  procedimento  penale  e  procedimento  disciplinare  ed
effetti del giudicato nei confronti  dei  dipendenti  della  pubblica
amministrazione), secondo cui «[i]l  procedimento  disciplinare  deve
avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire  entro
il termine di  novanta  giorni  dalla  comunicazione  della  sentenza
all'amministrazione  o  all'ente  competente  per   il   procedimento
disciplinare» e «deve concludersi entro centottanta giorni decorrenti
dal termine di inizio  o  di  proseguimento,  fermo  quanto  disposto
dall'articolo 653 del codice di procedura penale». 
    La legge n. 97 del 2001 disciplinerebbe infatti in via generale e
completa  il  rapporto  tra  procedimento   penale   e   procedimento
disciplinare   nei   confronti   dei   dipendenti   della    pubblica
amministrazione, dopo che, con l'art. 9 della legge n. 19  del  1990,
introdotto a seguito della sentenza di questa Corte n. 971 del  1988,
il legislatore ha vietato ogni automatismo tra la condanna  penale  e
la destituzione degli stessi pubblici dipendenti. 
    Non sussisterebbe, pertanto, il vuoto legislativo denunciato  dal
giudice a quo. 
    Sul piano soggettivo, l'art. 5, comma 4, della citata legge n. 97
del 2001 si applicherebbe «nei confronti dei dipendenti indicati  nel
comma 1 dell'art. 3» della stessa legge, vale a dire nei confronti di
tutti i dipendenti «di amministrazioni o di enti pubblici  ovvero  di
enti a prevalente  partecipazione  pubblica»  in  regime  di  diritto
pubblico, mentre per i dipendenti pubblici  "contrattualizzati"  vale
la diversa disciplina prevista dall'art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del
2001. Non avrebbe rilievo il fatto che il richiamato art. 3, comma 1,
della legge n. 97 del 2001 indica una serie di  reati  addebitati  al
dipendente («delitti previsti dagli articoli 314, primo  comma,  317,
318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo
3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383»), in quanto tale indicazione,
secondo la giurisprudenza sia  di  legittimita'  che  amministrativa,
avrebbe solo lo scopo di definire la  fattispecie  del  trasferimento
d'ufficio a seguito di rinvio a giudizio, disciplinata  dalla  stessa
disposizione richiamata. 
    Nemmeno il riferimento contenuto  nell'art.  5,  comma  4,  della
legge n. 97 del 2001  alla  «estinzione  del  rapporto  di  lavoro  e
impiego» varrebbe ad escludere la compatibilita'  della  disposizione
con la speciale disciplina del procedimento a carico degli  ufficiali
e degli agenti di polizia giudiziaria, in  quanto  la  previsione  di
termini certi  per  la  sanzione  "espulsiva"  ben  potrebbe  trovare
ragionevole  applicazione  anche  nelle  ipotesi  meno  gravi   delle
sanzioni "conservative" del rapporto, come quelle previste  dall'art.
16 delle norme att. cod. proc. pen. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la  Liguria  dubita
della  legittimita'   costituzionale   dell'art.   17   del   decreto
legislativo  28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di  attuazione,   di
coordinamento e transitorie  del  codice  di  procedura  penale),  in
riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, nella
parte in cui non  prevede  che,  nel  procedimento  disciplinare  nei
confronti degli ufficiali  e  degli  agenti  di  polizia  giudiziaria
instaurato a seguito di definitiva condanna  penale  per  i  medesimi
fatti oggetto  di  incolpazione,  si  applichino  i  termini  per  la
promozione e la conclusione del procedimento stabiliti  dall'art.  9,
comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19  (Modifiche  in  tema  di
circostanze, sospensione condizionale della pena e  destituzione  dei
pubblici dipendenti), secondo il quale «[l]a destituzione puo' sempre
essere inflitta all'esito  del  procedimento  disciplinare  che  deve
essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla  data  in
cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di
condanna e concluso nei successivi novanta giorni». 
    Ad avviso del rimettente,  la  mancata  previsione,  nella  norma
censurata, di termini perentori per l'avvio e per la conclusione  del
procedimento,  a  pena  di   decadenza   del   potere   disciplinare,
determinerebbe  un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  degli
ufficiali e  agenti  di  polizia  giudiziaria,  in  contrasto  con  i
principi di uguaglianza  e  di  ragionevolezza  sanciti  dall'art.  3
Cost.,   rispetto   alla   «generalita'    dei    dipendenti    delle
amministrazioni pubbliche in  regime  di  diritto  pubblico»  di  cui
all'art. 3 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche), e segnatamente rispetto al citato art. 9,
comma 2, della legge n. 19 del 1990, che esprimerebbe lo «statuto» di
tutti gli altri dipendenti pubblici. 
    L'art.  17  censurato  violerebbe  anche  il  principio  di  buon
andamento della pubblica amministrazione di cui  all'art.  97  Cost.,
sotto i profili  dell'economicita'  e  della  speditezza  dell'azione
amministrativa, a garanzia delle quali e' diretta la  fissazione  per
legge di termini perentori di inizio e fine del procedimento. 
    2.- Le questioni sono inammissibili. 
    Le censure mosse all'art. 17 delle norme  att.  cod.  proc.  pen.
investono il rapporto  tra  il  processo  penale  e  il  procedimento
disciplinare,  nel  caso  in  cui  quest'ultimo  sia  instaurato  nei
confronti di un  ufficiale  di  polizia  giudiziaria  condannato  con
sentenza  penale  irrevocabile  per   gli   stessi   fatti,   essendo
contestata, in particolare, la mancata previsione, nella disposizione
censurata, di termini di decadenza per l'inizio e per la  conclusione
del procedimento disciplinare in essa regolato. 
    Il giudice a quo assume a tertium comparationis della  denunciata
disparita' di trattamento la disciplina -  qualificata  dallo  stesso
rimettente come «statuto di tutti gli altri  dipendenti  pubblici»  -
contenuta all'art. 9, comma  2,  della  legge  n.  19  del  1990  con
riguardo alla destituzione dei pubblici dipendenti, ma, come  osserva
nelle sue difese l'Avvocatura, non considera  l'evoluzione  normativa
della materia. 
    Il quadro  normativo  di  riferimento  per  quanto  attiene  agli
effetti del giudicato penale nei procedimenti disciplinari  contro  i
pubblici dipendenti e' stato profondamente innovato  dalla  legge  27
marzo 2001, n. 97 (Norme  sul  rapporto  tra  procedimento  penale  e
procedimento  disciplinare  ed  effetti  del  giudicato  penale   nei
confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche),  la  quale
per un verso prevede che anche la  sentenza  penale  irrevocabile  di
condanna e quella di applicazione della  pena  su  richiesta  abbiano
efficacia nel giudizio  disciplinare  (artt.  1  e  2,  modificativi,
rispettivamente, degli artt.  653  e  445  del  codice  di  procedura
penale), per altro verso regola il rapporto  tra  processo  penale  e
procedimento disciplinare. 
    L'art. 5, comma 4, prevede  in  particolare  che,  nel  caso  sia
pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna  «nei  confronti
dei dipendenti indicati nel comma 1  dell'articolo  3»  della  stessa
legge n. 97 del 2001, «l'estinzione  del  rapporto  di  lavoro  o  di
impiego  puo'  essere   pronunciata   a   seguito   di   procedimento
disciplinare», che «deve avere  inizio  o,  in  caso  di  intervenuta
sospensione, proseguire entro il  termine  di  novanta  giorni  dalla
comunicazione   della   sentenza   all'amministrazione   o   all'ente
competente per il  procedimento  disciplinare»  e  «deve  concludersi
entro centottanta giorni  decorrenti  dal  termine  di  inizio  o  di
proseguimento». 
    Per quello che qui rileva, il richiamato art. 3, comma  1,  della
legge n. 97 del  2001  prevede  che,  «[s]alva  l'applicazione  della
sospensione  dal  servizio  in  conformita'  a  quanto  previsto  dai
rispettivi ordinamenti, quando nei  confronti  di  un  dipendente  di
amministrazioni o di  enti  pubblici  ovvero  di  enti  a  prevalente
partecipazione pubblica  e'  disposto  il  giudizio  per  alcuni  dei
delitti previsti dagli articoli 314,  primo  comma,  317,  318,  319,
319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo  3  della
legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza  lo
trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava  servizio
al momento del fatto, con attribuzione  di  funzioni  corrispondenti,
per inquadramento, mansioni  e  prospettive  di  carriera,  a  quelle
svolte in precedenza». 
    Nell'interpretazione  offerta  dalla  giurisprudenza   civile   e
amministrativa, l'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001  ha  in
sostanza riformulato la disciplina dell'art. 9, comma 2, della  legge
n. 19 del 1990 relativamente ai rapporti tra il  procedimento  penale
conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna  e  il  procedimento
disciplinare instaurato (o proseguito dopo la  sospensione)  per  gli
stessi fatti (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 5 ottobre
2016, n. 19930; 7 dicembre 2012, n. 22210; 10 marzo 2010, n. 5806) ed
e' applicabile non solo ai dipendenti pubblici soggetti  al  giudizio
per i delitti indicati nel richiamato comma 1 dell'art. 3, ma a tutto
il settore del pubblico impiego, ivi compresi gli  appartenenti  alle
Forze armate e alla Polizia di Stato  (Consiglio  di  Stato,  sezione
sesta, sentenza 18 settembre 2015, n. 4350). 
    Il menzionato richiamo al comma 1 dell'art. 3 e' diretto  infatti
ad attrarre nell'ambito di applicazione della nuova disciplina  tutto
il settore dei dipendenti «di  amministrazioni  o  di  enti  pubblici
ovvero  di  enti   a   prevalente   partecipazione   pubblica»,   con
l'obiettivo, desumibile dal titolo della legge, di sottoporre  a  una
disciplina  unitaria  il  «rapporto   tra   procedimento   penale   e
procedimento  disciplinare  ed  effetti  del  giudicato  penale   nei
confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche»  (Consiglio
di Stato, sezione sesta, sentenza  6  aprile  2009,  n.  2112;  nello
stesso senso, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 ottobre
2016, n. 19930, secondo la quale il rinvio al  comma  1  dell'art.  3
«non  puo'  che  riferirsi  solo  alla  espressione  "dipendente   di
amministrazioni o di  enti  pubblici  ovvero  di  enti  a  prevalente
partecipazione pubblica", mentre la tipologia di reati contenuta  nel
medesimo  art.  3,  comma  1,  concorre  a  definire   la   specifica
fattispecie» disciplinata  da  tale  disposizione,  vale  a  dire  il
trasferimento d'ufficio a seguito di rinvio a giudizio). 
    Sempre nell'applicazione giurisprudenziale,  inoltre,  l'art.  5,
comma  4,  della  legge  n.  97  del  2001  trova  applicazione   nei
procedimenti disciplinari destinati a sfociare in qualsiasi sanzione,
non solo in quelle che comportano l'estinzione del rapporto di lavoro
o di impiego (Consiglio di Stato, sentenza n. 2112 del 2009,  secondo
la  quale  restringere  la  portata  della  norma   ai   procedimenti
disciplinari  destinati  a   sfociare   in   una   misura   espulsiva
significherebbe  «compiere  una  non  consentita  inversione  logica,
facendo dipendere la struttura  del  procedimento  dall'esito  finale
dello stesso, che proprio il procedimento potra' determinare»). 
    2.1.- La disposizione censurata avrebbe,  dunque,  dovuto  essere
valutata in riferimento al  contesto  normativo  e  giurisprudenziale
cosi' ricostruito, tenendo  conto  in  particolare  della  disciplina
della legge n. 97 del 2001 - certamente applicabile ratione  temporis
alla  fattispecie  dedotta  nel  giudizio  a  quo  sulla  base  della
descrizione  che  ne  fornisce  il   rimettente   -   e   della   sua
interpretazione da parte della giurisprudenza. 
    In questo contesto, sarebbe stato onere del rimettente dare conto
delle ragioni della assunta permanente vigenza dell'art. 9, comma  2,
della legge n. 19 del 1990 e della sua idoneita' a fungere da tertium
comparationis in seguito  alla  sostanziale  riformulazione,  operata
dall'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del  2001,  della  disciplina
dei termini di inizio  (o  di  prosecuzione)  e  di  conclusione  del
procedimento disciplinare. 
    Ugualmente sarebbe stato necessario stabilire la relazione fra lo
speciale procedimento nei  confronti  degli  ufficiali  e  agenti  di
polizia giudiziaria e il nuovo  regime  dei  termini,  ed  esplorare,
sulla scia  dell'orientamento  giurisprudenziale  che  riconosce  una
portata generale alla disposizione non considerata dal rimettente, la
possibilita' di escludere il prospettato vulnus costituzionale. 
    La specialita' della disciplina contenuta agli artt. 16, 17 e  18
delle norme att. cod. proc. pen. - che regola le  condotte  illecite,
le sanzioni irrogabili, la titolarita' dell'azione  disciplinare,  la
tutela del contraddittorio e il  diritto  di  difesa  dell'incolpato,
nonche' la composizione  delle  commissioni  di  disciplina  -  trova
ragione  nella  dipendenza  funzionale  della   polizia   giudiziaria
dall'autorita'  giudiziaria.  Nella   prospettiva   del   rimettente,
tuttavia,  essa  non  osta  all'applicabilita'  al  procedimento  ivi
disciplinato (art. 17 delle norme att. cod. proc. pen.)  dei  termini
stabiliti dall'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, posto che
la stessa normativa speciale non tratta  espressamente  del  rapporto
tra il processo penale e il procedimento disciplinare. 
    2.2.- La circostanza che il rimettente non abbia  ricostruito  in
modo completo il quadro normativo,  ne'  abbia  esaminato  i  profili
indicati di applicabilita' della disciplina intervenuta,  anche  solo
per negarne  rilievo  o  consistenza,  compromette  irrimediabilmente
l'iter  logico  argomentativo  posto  a  fondamento   delle   censure
sollevate.   Cio'   che,   secondo   la    costante    giurisprudenza
costituzionale,    ne    preclude     lo     scrutinio,     incidendo
sull'ammissibilita' delle questioni (ex plurimis, sentenze n. 27  del
2015, n. 165 del 2014 e n. 276 del 2013; ordinanze n. 244 del 2017  e
n. 194 del 2014). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo 28  luglio  1989,
n. 271 (Norme di  attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale), sollevate dal  Tribunale  amministrativo
regionale per la Liguria, in riferimento agli artt.  3  e  97,  primo
comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 

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