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IMPIANTI EOLICI E INQUINAMENTO ACUSTICO: criteri di misura e contenimento del rumore.

Corso: DIRITTO DELL’AMBIENTE E PUBLIC PROCUREMENT - LA GESTIONE VIRTUOSA DEL TERRITORIO E DELLE TUTELE.

 

 

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 1 giugno 2022  

Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e 
per  il  contenimento  del  relativo  inquinamento
acustico. (22A03580) 

(GU n.139 del 16-6-2022)

 

 
                             IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ha istituito il Ministero
della transizione ecologica, affidandogli le  funzioni  e  i  compiti
dello Stato in materia  di  politica  energetica  gia'  spettanti  al
Ministero dello sviluppo economico, anche con riferimento all'energia
prodotta da impianti a fonti rinnovabili;    Visto il decreto del  
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29 luglio 2021,  n.  128  
recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della transizione ecologica»; 
  Vista la legge 26 ottobre  1995,  n.  447,  recante  «Legge  quadro
sull'inquinamento acustico» ed, in particolare, l'art.  3,  comma  1,
lettera «m-bis)» che pone in capo allo Stato la  competenza  relativa
alla determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  dello
sviluppo  economico,  della  salute  e  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, dei criteri per la misurazione  del  rumore  emesso  dagli
impianti eolici e  per  il  contenimento  del  relativo  inquinamento
acustico; 
  Acquisito il parere positivo del Consiglio  del  sistema  nazionale
per la protezione dell'ambiente ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3  e
dell'art. 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto determina i criteri per la  misurazione  del
rumore e per l'elaborazione dei dati finalizzati alla verifica, anche
in fase previsionale, del  rispetto  dei  valori  limite  del  rumore
prodotto da  impianti  mini  e  macro  eolici  come  individuati  dal
regolamento di cui all'art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995,
n.  447  nonche',  nelle  more  dell'emanazione  del  regolamento  di
esecuzione previsto dall'art. 11, comma  1,  della  legge  citata,  i
criteri di contenimento del relativo inquinamento acustico. 
  2. Per gli impianti micro eolici i criteri di  misura,  finalizzati
alla  verifica  del  rispetto  dei  valori  limite  individuati   dal
regolamento di cui all'art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, sono quelli indicate all'Allegato B del decreto  ministeriale
16 marzo 1998. 

                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si definisce: 
    a. Impianto eolico: l'insieme di tutti gli aerogeneratori  di  un
sito eolico, interconnessi tra loro,  di  proprieta'  di  uno  stesso
soggetto giuridico e oggetto della medesima autorizzazione; 
    b. Aerogeneratore: dispositivo per  la  conversione  dell'energia
cinetica  del  vento  in  energia  elettrica;  puo'  essere  ad  asse
verticale  o  orizzontale.  Ogni  aerogeneratore  e'  costituito,  in
generale, da una torre di sostegno, un  rotore  (mozzo  e  pale),  il
generatore elettrico, il sistema di controllo e  in  alcuni  casi  il
moltiplicatore di giri e/o l'inverter; 
    c. Distanza ricettore-aerogeneratore: lunghezza del segmento  che
congiunge il punto  di  misura/valutazione  (ricettore)  e  il  mozzo
dell'aerogeneratore; 
    d. Aerogeneratore a vista: aerogeneratore il cui rotore  non  sia
totalmente schermato da rilievi del  terreno  lungo  la  linea  retta
ricettore-aerogeneratore   tracciata   sul   corrispondente   profilo
altimetrico; 
    e. Aerogeneratore potenzialmente impattante: aerogeneratore di un
impianto eolico soggetto a  valutazione;  nel  caso  di  un  impianto
eolico con piu' aerogeneratori, aerogeneratore a vista  con  distanza
ricettore-aerogeneratore inferiore a 1,5 km oppure, qualora 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
dove r1 e' la distanza  tra  il  ricettore  e  l'aerogeneratore  piu'
vicino mentre D e' il diametro del rotore; 
    f. Dati di misura:  l'insieme  dei  valori  misurati  secondo  le
procedure del presente  decreto  riferiti  ad  un  periodo  di  dieci
minuti; 
    g. Dato meteorologico: dato relativo alla velocita'  e  direzione
del vento al ricettore e  agli  aerogeneratori,  presenza/assenza  di
precipitazioni, tipo di precipitazione (pioggia, neve, grandine); 
    h. Dato utile: dato di misura rimanente dopo l'eliminazione degli
eventi anomali; 
    i. Evento anomalo: evento  sonoro  singolarmente  identificabile,
non riconducibile al rumore eolico, di  natura  eccezionale  rispetto
alla  rumorosita'  tipica  della  zona  nel  periodo   temporale   di
esecuzione delle  misure/valutazioni  (ad  esempio:  le  sirene,  gli
allarmi, gli spari, nonche' i rumori antropici, i rumori di  animali,
i passaggi di mezzi di trasporto,  purche'  possano  essere  ritenuti
assolutamente estranei ai luoghi, vale a dire atipici per  l'area  in
esame, tenuto conto anche della stagionalita'); 
    j. Intervallo di tempo minimo di misurazione:  periodo  temporale
di acquisizione dei dati meteo e fonometrici pari a dieci minuti; 
    k. Ricettore: qualsiasi edificio adibito  ad  ambiente  abitativo
individuato dagli strumenti urbanistici  comprese  le  relative  aree
esterne di pertinenza, o ad attivita' lavorativa e  ricreativa;  aree
territoriali edificabili gia' individuate dagli strumenti urbanistici
e da loro varianti generali, vigenti alla data di entrata  in  vigore
del regolamento di cui all'art. 11, comma 1, della legge  26  ottobre
1995, n. 447 per gli impianti esistenti, ovvero  vigenti  al  momento
del rilascio del provvedimento autorizzativo per gli impianti nuovi; 
    l. Ricettore sensibile: edificio adibito a scuola, ospedale, casa
di cura o casa di riposo; 
    m. Livello di immissione  specifico  dell'impianto  eolico  LE  :
livello di rumore prodotto dall'impianto eolico in ambiente  esterno,
in campo libero o in facciata ad un ricettore, espresso come  livello
continuo equivalente di pressione sonora ponderato A nei due  periodi
di  riferimento,  diurno  (6,00-22,00)  e  notturno  (22,00 -  6,00),
acquisito e valutato secondo i  criteri  di  misura  ed  elaborazione
indicati dal presente decreto; 
    n. Livello di rumore residuo riferito alla sorgente eolica  LR  :
livello di rumore presente  in  ambiente  esterno  in  assenza  della
specifica sorgente impianto eolico ed espresso come livello  continuo
equivalente di pressione  sonora  ponderato  A  nei  due  periodi  di
riferimento diurno (6,00-22,00) e notturno (22,00 - 6,00),  acquisito
e valutato secondo le tecniche di misura ed elaborazione indicate dal
presente decreto; 
    o. Livello di rumore ambientale LA : livello di rumore costituito
dall'insieme del rumore residuo e da  quello  prodotto  dall'impianto
eolico nel punto di valutazione; e' espresso  come  livello  continuo
equivalente di pressione  sonora  ponderato  A  nei  due  periodi  di
riferimento  diurno  (6,00-22,00)  e  notturno  (22,00 -   6,00)   ed
acquisito secondo le tecniche di misura ed elaborazione indicate  dal
presente decreto; 
    p. Velocita' media del vento al ricettore  (Vr  ):  valore  medio
della velocita' del vento misurata con apposito anemometro montato in
prossimita' del ricettore con le  modalita'  descritte  nel  presente
decreto; 
    q. Velocita' media del vento al mozzo  (V):  valore  medio  della
velocita'  del  vento  misurata  al  mozzo  per  ogni  aerogeneratore
potenzialmente impattante; 
    r. Direzione prevalente del vento al mozzo (Θ°): moda (valore  in
gradi sessadecimali) della direzione del  vento  al  mozzo  per  ogni
aerogeneratore potenzialmente impattante; 
    s. Condizioni di vento piu'  gravose:  condizioni  di  vento  che
favoriscono  la  propagazione  del  rumore   dall'aerogeneratore   al
ricettore  (condizione  sottovento);  in   particolare,   si   devono
intendere tali tutte le condizioni in  cui  gli  aerogeneratori  sono
attivi a regimi massimi e la direzione del vento al mozzo e' compresa
entro un angolo di ± 45° rispetto  alla  proiezione  al  suolo  della
congiungente aerogeneratore-ricettore; 
    t. Referente di impianto: soggetto indicato  dal  gestore  a  cui
l'autorita' di controllo puo' richiedere i dati di impianto necessari
all'elaborazione delle misure e lo spegnimento  degli  aerogeneratori
potenzialmente impattanti per la durata delle misurazioni finalizzate
alla valutazione del livello residuo. 

                               Art. 3 
 
                             Generalita' 
 
  1. I criteri di  misura  tengono  conto  della  peculiarita'  della
sorgente indagata  che  richiede  tempi  di  misura  sufficientemente
lunghi, viste le sue caratteristiche di  variabilita'  nel  tempo  al
variare delle condizioni meteorologiche. In  particolare,  i  criteri
richiedono l'esecuzione simultanea di  rilevamenti  in  continuo  dei
livelli di rumore e dei parametri meteorologici, per tutto  il  tempo
di misura. 
  2. Le rilevazioni devono permettere  di  valutare  i  vari  livelli
sonori al ricettore nelle condizioni di vento piu' gravose. 
  3.  Precedentemente  alla   campagna   di   misura,   deve   essere
effettuata/acquisita   (anche   con   il   supporto    del    gestore
dell'impianto) la caratterizzazione anemologica del sito,  attraverso
lo studio della rosa dei venti e delle distribuzioni di Weibull della
velocita' del vento al mozzo, al  fine  di  determinare,  per  quanto
possibile, i periodi piu' opportuni per eseguire le misurazioni. 

                               Art. 4 
 
           Criteri e modalita' di misura del rumore eolico 
 
  1.  La  procedura  per  l'esecuzione  delle   misure   e   per   la
determinazione dei livelli di rumore e' riportata negli  allegati  al
presente decreto. Negli allegati sono specificati: 
    a) le caratteristiche della strumentazione di misura; 
    b) i parametri da acquisire con la strumentazione; 
    c) i dati da richiedere al gestore dell'impianto eolico; 
    d) le postazioni di misura; 
    e) i tempi di misura; 
    f) le condizioni di misura; 
    g) la valutazione dei dati; 
    h) l'elaborazione dei dati per  la  valutazione  dei  livelli  da
confrontare con i limiti. 
  2. L'Allegato 1 «Norme tecniche  per  l'esecuzione  delle  misure»,
l'Allegato  2   «Procedura   che   prevede   lo   spegnimento   degli
aerogeneratori potenzialmente impattanti» e l'Allegato  3  «Procedura
che non prevede lo spegnimento  degli  aerogeneratori  potenzialmente
impattanti» sono parte integrante del presente decreto. 
  3. Le integrazioni e le modifiche agli allegati di cui al comma  2,
sono apportate con decreto del Ministro della transizione  ecologica,
di concerto  con  il  Ministro  della  salute  e  il  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 

                               Art. 5 
 
              Criteri di contenimento del rumore eolico 
 
  1.  Nelle  more  dell'emanazione  del  regolamento  di   esecuzione
previsto dall'art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n.  447,
per la disciplina dell'inquinamento  acustico  avente  origine  dagli
impianti eolici attuata attraverso la definizione di specifici valori
limite di immissione e di adeguate modalita' di mitigazione acustica,
con  la  previsione  della  delimitazione  di  fasce  di   pertinenza
acustiche, si applicano i seguenti criteri generali: 
    a) ai sensi dell'art. 2, comma 1,  lettera  c),  della  legge  26
ottobre 1995, n. 447, gli impianti  eolici  sono  classificati  quali
sorgenti fisse di rumore e, pertanto, soggetti al rispetto dei limiti
determinati dai comuni con la classificazione  in  zone  del  proprio
territorio sulla base del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 14 novembre 1997; 
    b) agli impianti eolici si applica il disposto di cui all'art.  4
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  14  novembre
1997, recante valori limite differenziali di  immissione.  In  deroga
alla  richiamata  disposizione,  nel  caso  del  rumore   eolico   le
valutazioni vengono eseguite unicamente in facciata agli  edifici  e,
pertanto,  non  trovano  applicazione  al  verificarsi   della   sola
condizione contenuta nella lettera a) del comma 2 dello stesso; 
    c) i  valori  misurati  con  i  criteri  di  cui  all'art.  4  da
utilizzarsi per le verifiche del rispetto dei valori  limite  di  cui
alle lettere a) e b) sono quelli connessi alle condizioni di  massima
rumorosita' dell'impianto; 
    d) nel caso di superamenti dei valori limite di cui alle  lettere
a) e b), gli  interventi  finalizzati  all'attivita'  di  risanamento
acustico per il rispetto degli stessi  valori  limite  devono  essere
effettuati secondo la seguente scala di priorita': 
      1. interventi sulla sorgente rumorosa; 
      2. interventi lungo la via di  propagazione  del  rumore  dalla
sorgente al ricettore; 
      3. interventi diretti al ricettore; 
    e) gli interventi diretti al ricettore di cui  alla  lettera  d),
punto  3  sono  adottati  qualora  mediante  le  altre  tipologie  di
intervento non sia tecnicamente conseguibile  il  raggiungimento  dei
valori limite di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  oppure  qualora  lo
impongano valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale; 
    f) a seguito dell'accertamento da parte degli organi di controllo
individuati dall'art. 14 della legge 26  ottobre  1995,  n.  447  del
superamento dei valori limite di cui alle lettere a) e b), il gestore
dell'impianto pone in essere le azioni di competenza  previste  della
stessa legge. 
  2. Il regolamento di esecuzione previsto  dall'art.  11,  comma  1,
della legge 26  ottobre  1995,  n.  447,  terra'  conto  anche  delle
indicazioni  contenute  nelle  linee  guida  sul  rumore   ambientale
(Environmental   Noise   Guidelines   for   the   European    Region)
dell'Organizzazione mondiale della  sanita'  del  2018  e  successive
integrazioni e modifiche. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1° giugno 2022 
 
               Il Ministro della transizione ecologica 
                              Cingolani 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Speranza 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                    e della mobilita' sostenibili 
                             Giovannini 
 

                                                           Allegato 1 
 
Norme tecniche per l'esecuzione delle misure 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

                                                           Allegato 2 
 
Procedura   che   prevede   lo   spegnimento   degli   aerogeneratori
potenzialmente impattanti 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

                                                           Allegato 3 
 
Procedura  che  non  prevede  lo  spegnimento  degli   aerogeneratori
potenzialmente impattanti 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
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