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Imballaggi primari e secondari: attività di riciclaggio dei rifiuti svolta da Conai.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.1^ 19/07/2018 (Ud. 31/05/2018), Ordinanza n.19310

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20008/2014 proposto da:

Eurosak Imballaggi Industriali S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempere, elettivamente domiciliata in Roma, Via Caposile n.2, presso lo studio dell’avv. Anzaldi Antonina, rappresentata e difesa dagli avv.ti Barachini Francesco, Scarpelli Lorenzo, Stanghellini Lorenzo, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente –

contro

Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai, in persona del legale rappresentante pro tempere, elettivamente domiciliato in Roma, PiazzaCardelli n.4, presso lo studio dell’avv. Mosco Gian Domenico, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente –

contro

Fallimento Eurosak Imballaggi Industriali S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dell’Emporio n.16/a, presso lo studio dell’avv. Pagni Ilaria, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Menchini Sergio, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 1157/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 03/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2018 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

FATTI DI CAUSA

1.- La Eurosak Imballaggi Industriali, con ricorso del 31 marzo 2011, propose un concordato preventivo con suddivisione dei creditori chirografari in quattro classi caratterizzate da diverse prospettive di pagamento; la proposta fu approvata dalla maggioranza dei creditori ma contrastata dal Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) che si opponeva all’omologazione, rivendicando la natura privilegiata dei propri crediti per rivalsa Iva, negata invece dal proponente, e contestava la convenienza economica e la fattibilità del concordato.

2.- Il Tribunale di Lucca rifiutò l’omologazione e dichiarò il fallimento di Eurosak.

3.- La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 29 maggio 2012, in accoglimento del reclamo della Eurosak, omologò il concordato preventivo e revocò il fallimento. La Corte escluse il privilegio speciale invocato dal Cenai sui crediti per rivalsa Iva, in ragione della mancanza dei beni su cui esercitare la prelazione nel patrimonio del debitore; dichiarò inammissibile la domanda di inserimento del Cenai nella classe dei “creditori chirografari strategici”, avendo escluso la sua legittimazione a denunciare il trattamento deteriore riservatogli dal proponente; ritenne che il tribunale avesse impropriamente sindacato la fattibilità del concordato, sovrapponendo la propria valutazione discrezionale a quella dei creditori.

4.- La Cassazione, con sentenza n. 24970 del 2013, in accoglimento dei relativi motivi di ricorso del Conai, ha riconosciuto il privilegio IVA, erroneamente negato nella sentenza impugnata, e ha rimesso al giudice di rinvio di inquadrare i crediti del Cenai nella pertinente classe dei creditori.

5.- Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 3 luglio 2014, ha rigettato il reclamo di Eurosak avverso la sentenza del Tribunale di Lucca. La Corte ha ritenuto che l’entità del credito privilegiato per rivalsa IVA comportasse un aggravio del fabbisogno concordatario di C 95949,00 e per gli altri creditori di ulteriori € 233322,00; ha inserito il credito del Cenai per il versamento del “contributo ambientale” nella II classe dei “creditori chirografari strategici”, essendo Eurosak tenuta ad avvalersi delle prestazioni del Cenai che forniva per legge un servizio strumentale (di gestione del trattamento dei rifiuti) all’esercizio della propria attività; di conseguenza, essendosi il fabbisogno stimato incrementato di un importo assai rilevante, ha giudicato il concordato manifestamente non fattibile, risultando il piano inidoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati, a causa dell’illegittimo degrado al chirografo dei crediti di rivalsa Iva e dell’illegittimo degrado in classe non strategica dell’ingente credito chirografario del Conai.

6.- Avverso questa sentenza la Eurosak ha proposto ricorso per cassazione, cui si sono opposti il Fallimento Eurosak e il Conai. Le parti hanno presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato ultrapetizione per avere considerato privilegiati anche i crediti di rivalsa Iva degli altri creditori chirografari, mentre il giudizio di rinvio doveva riguardava solo il credito Conai e gli effetti del riconoscimento della sua natura privilegiata.

1.1.- Il motivo è infondato. Il giudice di rinvio, a seguito della cassazione della sentenza d’appello che aveva escluso la natura privilegiata del credito Iva, correttamente ha riesaminato la questione della fattibilità della proposta concordataria e, quindi, dell’esistenza delle condizioni per l’omologazione del concordato ed è pervenuto alla conclusione, conforme a diritto, dell’estensione all’intera massa dei creditori coinvolti nel concordato del principio, enunciato in sede rescindente, riguardante la natura privilegiata del credito per rivalsa Iva. L’erronea qualificazione come chirografario di un credito privilegiato incide infatti sulla fattibilità giuridica del concordato (Cass. 1521/2013) ed è rilevabile d’ufficio dal giudice dell’omologazione, stante la natura devolutiva del reclamo, anche ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per l’approvazione del piano concordatario.

2.- Con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 160 legge fall., per avere inserito il credito Conai per il versamento del “contributo ambientale” tra i creditori strategici, con l’effetto di stravolgere la proposta concordataria che faceva riferimento ai soli crediti dei fornitori la cui collaborazione con il debitore era essenziale per l’esercizio dell’impresa, ai quali non era assimilabile il credito ex lege di Conai.

2.1.- Il motivo è inammissibile, mirando ad una diversa interpretazione della proposta concordataria che faceva riferimento a “tutti i fornitori di beni e servizi” e ad una impropria rivisitazione di un giudizio di fatto, quindi incensurabile, qual è quello operato dai giudici di merito circa la sussunzione del credito Conai nella classe dei “fornitori strategici”.

3.- Con il terzo motivo è denunciata violazione degli artt. 221, 223 e 224 del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere inserito il Conai tra i fornitori strategici, senza considerare che, alla data della domanda di concordato, Eurosak aveva cessato di fare parte del Consorzio e non era più soggetto al regime Conai e che l’attività di riciclaggio dei rifiuti svolta da Conai riguardava solo gli imballaggi primari e secondari ma non gli “imballaggi terziari” come quelli prodotti di Eurosak.

3.1.- Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto una questione nuova, non esaminata nella sentenza impugnata e non proponibile in questa sede di legittimità, oltre che implicante un riesame di apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.

4.- Il Fallimento Eurosak ha chiesto infine di condannare l’amministratore unico e legale rappresentante di Eurosak alle spese del presente giudizio di cassazione in proprio, a norma dell’art. 94 c.p.c. che contempla la condanna alle spese nei confronti dell’avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, in presenza di “motivi gravi” – nella specie non configurabili in concreto – per la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c., ovvero per la mancanza della normale prudenza ex art. 96, comma 2, c.p.c..

5.- Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 7800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Roma, 31 maggio 2018.

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