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IL REATO DI OMICIDIO STRADALE COLPOSO È LEGGE (pene di 8-12-18 anni)

ingiustizia riforma legge diritto

Con 149 voti favorevoli, 3 contrari e 15 astensioni, l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl 859-1357-1378-1484-1553-D, introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Il relatore, sen. Cucca (PD), ha riassunto il contenuto del ddl, in quinta lettura al Senato, che punisce con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave o di grave alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica meno grave laddove si tratti di conducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose. È, invece, punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con minore tasso alcolemico, che abbiano superato specifici limiti di velocità, che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano, che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, che abbiano effettuato sorpassi azzardati. La pena è diminuita fino alla metà quando l’omicidio stradale, pur cagionato da condotte imprudenti, sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima. La pena è aumentata se l’autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata). Nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone, la pena è aumentata fino ad un massimo di 18 anni. E’ prevista una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. Il relatore, infine, ha dato conto della modifica apportata, in quarta lettura, dall’altro ramo del Parlamento in ordine al comma 6, dell’articolo 1. La Camera ha riscritto il comma 8 dell’articolo 189 del codice della strada, che il Senato aveva abrogato: è esclusa l’ipotesi dell’arresto in flagranza di reato, prevista in caso di omicidio stradale, ove il conducente si fermi e presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, e dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose.

Hanno negato la fiducia i sen. Bruni (CR), Crosio (LN), Giovanardi (GAL), Maria Mussini (Misto), Buccarella (M5S) e Caliendo (FI-PdL). La sen. Bellot (Misto-Fare) e il sen. Falanga (AL) hanno annunciato la non partecipazione al voto. Le opposizioni hanno criticato l’abuso della questione di fiducia. Il ddl riguarda un tema sul quale si sarebbe potuta e dovuta realizzare un’ampia convergenza. In Assemblea sono stati presentati soltanto tre emendamenti: il ricorso alla fiducia, per compattare la maggioranza, assesta un altro colpo alla democrazia parlamentare.

Le opposizioni hanno rilevato la sproporzione delle pene (la pena per l’omicidio è aumentata di quattro volte, per le lesioni particolari di otto volte, in caso di fuga del conducente la pena supera quella prevista per l’omicidio preterintenzionale). Hanno criticato inoltre l’equiparazione degli incidenti conseguenti alla guida in stato di ebbrezza con gli incidenti derivanti da specifiche violazioni del codice della strada. Infine, l’esclusione dell’arresto in flagranza nel caso di soccorso da parte del conducente, a fronte di lesioni personali colpose, sarebbe stata più coerente se avesse incluso anche l’ipotesi di omicidio stradale: potrebbe risultare difficile per il conducente distinguere, nell’immediatezza del fatto, tra l’evento di lesioni e quelle di morte.

 

 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO UN SIMPATICO E “SENSATO” COMMENTO:

Con facile ironia sarebbe auspicabile l’adozione di un analogo provvedimento, “per coerenza e onestà”, con pene aumentate di ALMENO 4 volte anche per chi legifera: (si riporta la legge appena approvata) “in stato di ebbrezza alcolica grave o di grave alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope” oppure “in stato di ebbrezza alcolica con minore tasso alcolemico, che abbia superato specifici limiti” di buon senso.

Altro provvedimento, sempre  per coerenza e onestà, il licenziamento immediato chi copre un ruolo all’interno della P.A. seguiti da  ingenti risarcimenti di danni, se trovati nell’esplicazione delle proprie funzioni “in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope” .

Oppure pene simili, (in proporzione) l’ergastolo per chi “ruba, corrompe, estorce, trucca gare ecc. ecc.” nella Pubblica Amministrazione. Mah…

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