Non bastano meri indizi, e non si può attribuire natura indiziante al comportamento del contribuente che non fornisce spiegazioni sul contenuto delle attività sottese a fatture per ipotizzate operazioni inesistenti.
Decisione: Sentenza n. 9448/2016 Cassazione Penale – Sezione III
Il caso.
Due contribuenti (legati da vincoli parentali) venivano condannati dal Tribunale, uno per l’emissione di tre fatture false, l’altro per averle dedotte in dichiarazione.
Le tre fatture s riferivano a diversi periodi di imposta, e la Corte d’Appello confermava la condanna in quanto il contratto di prestazione di servizi concerneva solo l’anno 2005, mentre le altre due fatture riguardavano il 2006 e il 2007, e non risultava alcuna rendicontazione delle prestazioni rese, né traccia di affari conclusi dalla committente.
Né erano stati forniti chiarimenti dagli imputati, che proponevano ricorso in Cassazione.
La decisione.
La Suprema Corte, dopo aver rilevato che per affermare la responsabilità penale occorrono fatti certi, e non meri indizi, richiama la precedente giurisprudenza: «secondo la giurisprudenza di questa Corte, come di seguito limpidamente sintetizzata, gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi – e, pertanto, non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza – e devono, ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen. essere gravi – cioè in grado di esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto – precisi – cioè non equivoci – e concordanti, cioè convergenti verso l’identico risultato e che tutti gli elencati requisiti devono rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che in mancanza anche di uno solo di essi gli indizi non possono assurgere al rango di prova idonea a fondare la responsabilità penale, ed ancora che il procedimento della loro valutazione si articola in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione di ciascuno di essi, isolatamente considerato, il secondo costituito dall’esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità (Corte di cassazione, Sezione V penale, 30 gennaio 2014, n. 4663), rileva il Collegio, chiamato a verificare l’esatta applicazione sia dei criteri legali dettati dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. sia delle regole della logica nell’interpretazione dei risultati probatori, che, nel caso di specie, i ricordati requisiti, necessari ai fini della assunzione a livello di prova della penale responsabilità dell’indizio, cioè dell’elemento di fatto certo da cui desumere, con un criterio basato essenzialmente sulle massime di esperienza, un ulteriore fatto, non risultano ricorrere».
E prosegue precisando che attribuire natura indiziante al fatto che gli imputati non abbiano fornito spiegazioni sulle attività commerciali collegate alle fatture ipoteticamente relative a operazioni inesistenti, porterebbe a un’inammissibile inversione dell’onere della prova: «secondo la giurisprudenza di questa Corte, come di seguito limpidamente sintetizzata, gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi – e, pertanto, non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza – e devono, ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen. essere gravi – cioè in grado di esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto – precisi – cioè non equivoci – e concordanti, cioè convergenti verso l’identico risultato e che tutti gli elencati requisiti devono rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che in mancanza anche di uno solo di essi gli indizi non possono assurgere al rango di prova idonea a fondare la responsabilità penale, ed ancora che il procedimento della loro valutazione si articola in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione di ciascuno di essi, isolatamente considerato, il secondo costituito dall’esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità (Corte di cassazione, Sezione V penale, 30 gennaio 2014, n. 4663), rileva il Collegio, chiamato a verificare l’esatta applicazione sia dei criteri legali dettati dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. sia delle regole della logica nell’interpretazione dei risultati probatori, che, nel caso di specie, i ricordati requisiti, necessari ai fini della assunzione a livello di prova della penale responsabilità dell’indizio, cioè dell’elemento di fatto certo da cui desumere, con un criterio basato essenzialmente sulle massime di esperienza, un ulteriore fatto, non risultano ricorrere».
Infine, la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia a diversa Corte di Appello per il riesame, da svolgersi osservando i principi esposti.
Osservazioni.
La terza sezione penale puntualizza e richiama la precedente giurisprudenza della Corte sul procedimento da seguire per la valutazione degli indizi e per la loro elevazione a rango di prova: un procedimento che si deve articolare in due fasi distinte e che non ammette né deroghe né scorciatoie.
Disposizioni rilevanti.
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
Art. 2 -Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni … relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.
Art. 8 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.
Codice di procedura penale
Art. 192 – Valutazione della prova
1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
2. L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall’articolo 371 comma 2 lettera b).