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IL PARCO NATURALE REGIONALE “MAR PICCOLO”: UN PERCORSO TRA RESILIENZA E SOSTENIBILITÀ.

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Giurisprudenza

 

IL PARCO NATURALE REGIONALE “MAR PICCOLO”:

un percorso tra resilienza e sostenibilità.

Vincenza Gigante
(Avv. del Foro di Taranto)

Sommario: 1. La tutela tra legge quadro statale e legge regionale 2. L’iter regionale di istituzione del Parco naturale “Mar Piccolo” 3. I limiti costituzionali nella L.R. Puglia n. 30/2020 4. Le finalità di sostenibilità e resilienza del territorio 5. Perché non una Green Community?

In uno scenario di tutele ambientali irrisolte, l’istituzione del Parco naturale regionale Mar Piccolo rappresenta un percorso di sostenibilità e di resilienza per questo territorio. Al centro un nuovo interesse pubblico, quello della tutela della relazione tra la comunità e l’ambiente, che richiede nuove visioni e strategie condivise.

In a scenario of unsolved environmental safeguards, the establishment of the Mar Piccolo Regional Natural Park represents a path of sustainability and resilience for this area. At the center is a new public interest, that of protecting the relationship between community and the environment, which requires new visions and shared strategies.

  1. La tutela tra legge quadro statale e legge regionale

L’esigenza di protezione e tutela di alcune particolari “aree” del territorio nazionale è stata riconosciuta dal nostro ordinamento prima ancora che comparisse la parola “ambiente” nella nostra Costituzione1, e non senza ingenerare conflitti di competenze tra Stato e Regioni2, anche successivamente all’introduzione di tale parola3.  Ciò nella consapevolezza, via via crescendo, di un bene o una risorsa da definire e tutelare giuridicamente in quanto a rischio e non rinnovabile.

Dal punto di vista della competenza normativa, sin da subito, la Corte costituzionale con la sentenza n. 108/2005 chiarisce che «la tutela dell’ambiente, di cui alla lettera s) dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione, si configura come una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti. Nell’ambito di dette competenze concorrenti, risulta legittima l’adozione di una disciplina regionale maggiormente rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale (sentenza n. 222 del 2003). Relativamente all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, non si può parlare di una “materia” in senso tecnico, qualificabile come “tutela dell’ambiente”, riservata rigorosamente alla competenza statale, giacché essa, configurandosi piuttosto come un valore costituzionalmente protetto, investe altre competenze che ben possono essere regionali, spettando allo Stato il compito di fissare standard di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale (sentenze n. 307 del 2003 e n. 407 del 2002) con la conseguenza che la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze (sentenze n. 259 del 2004; n. 312 e n. 303 del 2003).

La legge quadro statale sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394), premessa una prima parte (artt. 1-7) di carattere generale, presenta un titolo II dedicato alle aree naturali protette nazionali (artt. 8-21) ed un titolo III dedicato alle aree protette naturali regionali (artt. 22-28)»4.

Secondo la Corte l’istituzione di aree protette regionali e nel caso di specie «il parco regionale è infatti tipica espressione dell’autonomia regionale. Deve a questo proposito menzionarsi l’art. 23 della legge n. 394 del 1991, che stabilisce che il Parco regionale è istituito con legge regionale e determina altresì i principi del regolamento del Parco».

Il limite a tale potestà è costituito dai principi generali e dagli standard di tutela uniforme per tutto il territorio nazionale contenute nella Legge quadro n. 394 del 19915.

Ai fini della legge quadro deve intendersi per aree naturali protette, quelle parti del territorio (i parchi, nazionali, naturali interregionali e regionali, e le riserve naturali, statali e regionali, cui vanno aggiunte le aree protette da convenzioni e direttive internazionali) in cui sono presenti formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche o gruppi di esse, aventi rilevante valore naturalistico e ambientale, e come tali sottoposte a un particolare regime di tutela e gestione (cfr. art.1 co. 2). Tale area però, lungi da una visione “settoriale”, si caratterizza «quale centro di imputazione di una serie di valori non meramente naturalistici, ma anche culturali, educativi e ricreativi, nel pieno rispetto quindi della moderna concezione di ambiente nel significato integrale del termine»6. Ciò è facilmente individuabile anche dal tenore linguistico del testo della legge lì dove è posta l’attenzione alla interazione tra l’essere umano e l’ambiente. Infatti, la disciplina della istituzione e la gestione di aree naturali protette è dettata in attuazione degli artt. 9 e 32 Costituzione, è volta a garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese (art. 1 co.1), pone l’attenzione ad una gestione gestione ambientale in modo che sia realizzata una integrazione tra uomo e ambiente naturale (art. 1 co.2 lett. b). Interessante è poi la distinzione tra parchi nazionali, in cui vi è l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future (siamo nel 1991), e i parchi regionali in cui vengono in rilievo le tradizioni culturali delle popolazioni locali (art. 2 co.1 e co.2).

In questa ottica di disciplina coordinata, per la regione Puglia, la legge regionale n.19/1997 (Norme per la istituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) all’art. 6, così come modificato dalla L. R. n. 22/2006, prevede una struttura in parte amministrativa ed in parte legislativa, qui di seguito delineata.

«Il Presidente della Giunta regionale convoca Conferenze dei servizi di cui all’articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ai fini dell’individuazione di linee guida per la redazione dei documenti di indirizzo di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 394/1991. Le Conferenze dei servizi devono completare i lavori entro e non oltre novanta giorni dalla data di convocazione. Alla Conferenza dei servizi relativa alla proposta d’istituzione di area naturale protetta sono chiamati le amministrazioni interessate, i Consorzi di bonifica e le organizzazioni agricole, imprenditoriali e ambientaliste (art. 6 L.R. ult. cit. co.2). Entro 30 giorni dalla conclusione della conferenza dei Servizi la Giunta regionale adotta, tenuto conto dei documenti di indirizzo redatti ai sensi del comma 2, il disegno di legge d’istituzione delle aree naturali protette (co.2 art. 6 L.R. ult. cit.) e provvede alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e alla sua notifica agli enti territoriali interessati» (co.5 art. 6 L.R. ult. cit.).

In tale “disegno di legge”, che riproduce sostanzialmente le “Linee di indirizzo” richiamate nel provvedimento conclusivo della Conferenza dei servizi, sono indicati la descrizione dei luoghi, la loro perimetrazione, le misure di salvaguardia, il regime vincolistico ed autorizzativo e gli eventuali indennizzi, l’ente gestore dell’area naturale protetta, le sanzioni e le norme finanziarie.

«Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, di cui al comma 5, il disegno di legge è inviato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l’approvazione della legge istitutiva delle aree naturali protette»(co.6 art. 6 L.R. ult. cit.).

Con la presentazione del disegno di legge deliberato dalla Giunta al Consiglio regionale prende avvio il procedimento legislativo7.

Non può non negarsi la particolarità di tale procedimento “misto”, che si fonda su un modello semplificato e partecipativo quale è la Conferenza dei Servizi8 volta a garantire l’ampia collaborazione tra gli enti esponenziali delle collettività ai diversi livelli in vista dell’obiettivo comune di protezione dell’habitat naturale.

La Conferenza dei servizi finalizzata alla istituzione di un parco naturale regionale, che si conclude con un provvedimento, o, meglio, con un «atto generale di pianificazione e programmazione territoriale»9, è una Conferenza obbligatoria ex lege, di natura preliminare, la cui fase costitutiva dell’efficacia consiste nel procedimento legislativo di esame e di approvazione presso il Consiglio regionale10.

In tale processo decisionale, l’istituto della Conferenza dei Servizi, non si caratterizza per il contrapporsi (e il conciliarsi, ove possibile) di interessi pubblici di protezione, da un lato, e quelli di produzione, di modifica dell’esistente, dall’altro, in un’azione orientata al principio di precauzione.

Sembra invece profilarsi una Conferenza dei servizi funzionale al raggiungimento di obiettivi di tutela “attiva”11, non ancorata unicamente alla previsione di limiti e sanzioni. E, nel caso del Parco regionale “Mar Piccolo”, alla istituzione di uno strumento di resilienza e di sostenibilità in un territorio “di sacrificio”12.

2. L’iter regionale di istituzione del Parco naturale “Mar Piccolo” Dalla lettura degli atti della Conferenza dei servizi regionale è possibile individuare i seguenti tratti salienti13.

 Con nota del 6 dicembre 2019, l’Assessore regionale alla Pianificazione territoriale – Urbanistica, Assetto del territorio, Paesaggio, Politiche abitative, prof. A. Pisicchio, ha indetto la Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, comma 1, L. n. 241/1990 per avviare il procedimento volto all’istituzione del Parco Naturale Regionale “Mar Piccolo”, introdotto con la legge regionale n. 49 del 18 novembre 2019 (Cons. rel. G. Liviano).

L’oggetto della determinazione da assumere al termine della Conferenza consisteva nell’individuazione di linee-guida per la redazione del documento di indirizzo relativa all’area da destinare a protezione individuata nell’area del Mar Piccolo di Taranto comprensiva degli specchi acquei dei due seni del Mar Piccolo e denominata “Mar Piccolo” recante l’analisi territoriale dell’area, la perimetrazione provvisoria, l’individuazione degli obiettivi da perseguire, la valutazione degli effetti dell’istituzione dell’area protetta sul territorio.

Già dalla nota di convocazione della prima seduta del 13.12.2019 si precisava che il Servizio Parchi e tutela della biodiversità aveva già predisposto (e pubblicato) lo “Schema di linee guida per la redazione del Documento di indirizzo” e l’allegato cartografico riportante l’area di interesse. Tale predisposizione (verrà precisato in seguito) si basava sui dati rivenienti dai documenti e dai piani più aggiornati a disposizione della Regione Puglia, redatti per le finalità di competenza regionale (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, DGR 2442 del 21/12/2018 relativa a “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia”)14.

La conferenza dei servizi si è svolta in tre sedute, e precisamente nelle date del 13 dicembre 2019, 12 febbraio 2020 e del 30 aprile 2020. Quest’ultima in modalità asincrona. Molteplici le note scritte trasmesse.

Dalla disamina delle molteplici osservazioni e contributi proposti dalle Amministrazioni, Enti e associazioni a vario titolo coinvolti15, sintetizzate nel prospetto “Esame delle osservazioni” del 15 aprile 2020 unitamente alle rispettive controdeduzioni della Regione, è possibile evincere la complessità delle valutazioni in campo.

In definitiva, è stata proprio la perimetrazione proposta dagli Uffici regionali a destare maggiore perplessità (cfr. controdeduzioni al Comune di Taranto e al Commissario straordinario per le bonifiche16: « […] L’analisi territoriale condotta per le finalità di cui alla nota di convocazione della Conferenza di servizi è stata condotta alla scala ritenuta più opportuna, non essendo il documento sottoposto alla discussione della Conferenza un Piano, bensì un insieme di Linee guida per la redazione del Documento di indirizzo per la predisposizione dello Schema di Disegno di Legge per l’istituzione del Parco Naturale Regionale Mar Piccolo)».

Tra le osservazioni, infatti, si individuano alcune contrarietà per aver inserito all’interno del perimetro l’area di Palude La Vela (Riserva Naturale Orientata Regionale già istituita con l.r. 11/2006, ma compresa anche nel SIN), le aree appartenenti al demanio militare urbanizzate, l’invaso Pappadai e, oltre il Comune di Taranto (il cui territorio rappresenta circa il 90% dell’intera perimetrazione) altri Comuni, , questi ultimi magari da considerare in una fase successiva per non aggravare l’avvio della fase gestionale (perplessità nutrite peraltro anche da alcune associazioni ambientaliste intervenute).

Ciò porterà l’Amministrazione comunale di Taranto a formulare una controproposta con una diversa perimetrazione che, comunque, non sarà accolta dalla Regione17.

Emergono, inoltre, gli aspetti relativi al SIN e all’Area di Crisi Ambientale, di cui il Commissario ritiene opportuna l’integrazione. A tale rilievo la Regione controdedurrà: «In relazione alla ritenuta opportunità di integrazione del paragrafo relativo ai fattori di rischio con contenuti relativi all’inquinamento di suolo, acqua ed aria, alla dichiarata “[…] disponibilità ad un’attività di copianificazione per tutto il percorso di pianificazione per l’istituzione dell’area protetta […]” ed alla luce delle finalità della Conferenza di servizi, fra le quali quella di raccogliere ogni contributo utile a definire un’analisi completa della realtà territoriale, questo Servizio resta in attesa di ricevere dalla Struttura commissariale le informazioni e gli esiti degli studi condotti negli anni, nonché un quadro dello stato di avanzamento degli indicatori di miglioramento ambientale come riveniente dalla realizzazione degli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui è titolare».

Sempre il Commissario, «[…] alcun cenno viene fatto alla mitilicoltura, attività che racchiude storia, cultura e tradizioni del rapporto terra/mare e che oggi si configura come un comparto non trascurabile per l’economia della città e del territorio».

Per la Regione Puglia, «L’analisi territoriale contenuta nelle linee guida per la redazione del documento di analisi non contiene analisi di dettaglio relative agli effetti socio economici del territorio per ciascun settore produttivo, analisi che dovrà invece essere contenuta negli strumenti di attuazione delle finalità del parco, come definiti » (cfr. pagg. 16-17 Prospetto 15 aprile 2020).

Questi, a titolo esemplificativo, il tenore di alcuni passaggi del confronto all’interno della Conferenza dei servizi istruttoria della Regione Puglia, Dipartimento Mobilità. Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e paesaggio – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio qui esaminata.

Il provvedimento conclusivo è costituito dalla Determinazione N. 79 del 04.06.2020, in cui si rinvengono alcune considerazioni non meramente tecniche.

In risposta alla nota di Federazione Coltivatori Diretti della Provincia di Taranto, « […] sul tema della collaborazione fra aree naturali protette e mondo della produzione agricola, si richiama a titolo di esempio il “Documento congiunto delle Organizzazioni Professionali Agricole e della Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali per il sostegno e la valorizzazione dell’agricoltura nelle aree protette italiane”, un accordo di collaborazione sottoscritto dalle Organizzazioni Professionali Agricole (Confederazione Italiana Agricoltori, Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, Confederazione Generale Agricoltura Italiana) e la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali, finalizzato anche a riuscire a “coniugare e ad integrare appieno le attività agricole con le azioni di conservazione e di valorizzazione dell’ambiente naturale.” […] In riferimento al punto 2 della nota del Comune di Taranto, si prende atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 355/2018 del 27/12/2018 di approvazione del Protocollo di intesa sottoscritto tra la stessa Amministrazione comunale, il Ministero della Difesa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio, finalizzato alla razionalizzazione e valorizzazione di immobili militari presenti nel territorio del Comune di Taranto. Con riferimento al progetto “ReMar Piccolo: natura e tradizioni per rivivere il mare” del Comune di Taranto finanziato con fondi del POR Puglia 2014/2020 – Asse VI –Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6.a “interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”, si auspica che tale approccio progettuale possa essere proficuamente esteso all’intero ambito territoriale definito dalla proposta di perimetrazione provvisoria dell’area naturale protetta. […] In riferimento alla struttura amministrativa conseguente alla presenza di 6 amministrazioni comunali, la composizione dell’Ente di gestione potrà prevedere una partecipazione delle amministrazioni coinvolte proporzionale alle porzioni di territorio conferite al Parco”.

In definitiva, nel documento denominato “Linee guida –Documento di indirizzo” (versione maggio 2020) approvato con la determina citata, si legge che «La perimetrazione provvisoria comprenderà l’area terrestre in cui sono presenti valori naturalistici, ambientali e paesaggistici e l’area di mare dei due seni del bacino del Mar Piccolo. Essa si estenderà verso porzioni dei comuni di: Statte, ove sono presenti la Zona Speciale di Conservazione individuata con il codice IT9130002 e denominata Masseria Torre Bianca, nonché importanti porzioni di habitat, come individuati nella DGR 2442/2018; Carosino, Fragagnano, Grottaglie, Monteiasi, San Giorgio Jonico nei quali sono presenti solchi di scorrimento di importanti connessioni ecologiche fra il bacino del Mar Piccolo e l’invaso del Pappadai1 (Canale Marullo-Cicena). Quest’ultimo, area umida artificiale, è stato individuato dall’Istituto Nazionale Fauna Selvatica – INFS nel Catasto Zone Umide Italiane, insieme con Mar Piccolo primo e secondo seno (inclusi Palude La Vela, le vasche di itticoltura Canale D’Aiedda) e l’area di Bonifica Salina Grande, ed inserito dallo stesso Istituto nella “Rete di rilevamento e test IWC” (International Waterfowl Census), utile alla realizzazione del “Censimento uccelli acquatici Italia».

Di tale Documento di indirizzo “si terrà conto” nel disegno di legge adottato dalla Giunta regionale che, successivamente agli adempimenti e alla tempistica già innanzi delineati, sarà inviato al Consiglio regionale per l’approvazione della legge istitutiva dell’area naturale protetta sin qui delineata.

3. I limiti costituzionali nella L.R. Puglia n. 30/2020

Con la legge regionale n. 30/2020 vengono istituiti due parchi naturali regionali: ‘Costa Ripagnola’ (Polignano a Mare-Ba) al Capo I e ‘Mar Piccolo’ al capo II18.

La gestione del parco “Mar Piccolo” è affidata agli enti locali territorialmente interessati che operano tramite un consorzio costituito ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 267/2000. I Comuni di Taranto, Statte, Carosino, Grottaglie, Fragagnano, Monteiasi, San Giorgio Jonico partecipano al consorzio in proporzione alle quote di territorio compreso nel perimetro del parco (art. 19 co. 1 e 2).

La gestione, l’amministrazione e la legale rappresentanza dell’area protetta sono affidate in via provvisoria al Comune di Taranto sino alla costituzione dell’ente di gestione del parco (art. 31).

La tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali e antropologici affidata all’ente di gestione del parco è perseguita attraverso il Piano per il parco predisposto e adottato dall’ente di gestione stesso e approvato secondo quanto stabilito all’articolo 22 della legge regionale.

Il Piano disciplina i contenuti di cui all’articolo 12, comma 1 della l. 394/1991 e suddivide il territorio del parco in base al diverso grado di protezione, secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 2 della medesima legge (art. 21 co.1 e 2).

Tale Piano sostituisce i piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello e ogni altro strumento di pianificazione del territorio (art. 21 co.3) e a tale piano si dovranno adeguare strumenti urbanistici comunali e intercomunali secondo una rigorosa procedura (art. 21 co.4).

La tutela è desumibile dal combinato disposto delle “Misure di salvaguardia” (dalle attività vietate ex art. 25 e autorizzate in deroga per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, previste nel medesimo articolo al co. 5), dal “Regime autorizzativo” (art. 26), dalla previsione di “Nulla osta e pareri” (art. 27) e dalle “Sanzioni” (art. 30).

Ebbene, alcune disposizioni della legge regionale sono state oggetto di sindacato di legittimità costituzionalità proprio sui profili di livelli di tutela ammissibili per la Regione.

Tralasciando l’esame delle norme relative al parco “Costa Ripagnola”, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25 comma 5 e 26, comma 1, per le attività consentite di cui alle lettere g (sull’intero territorio del parco, la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del d.p.r. 380/2001), h (limitatamente alla zona 319 di cui all’articolo 20, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.p.r. 380/2001), i (limitatamente alle zone 2 e 3, la realizzazione di interventi di adeguamento di tipo tecnologico e igienico-sanitario connessi all’applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica nonché di interventi necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche), e comma 2 (recte: art. 26, comma 1, lettera j (gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale definiti nell’ambito della procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica del Sito di interesse nazionale di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente 10 gennaio 2000 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto) e finalizzati a minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito).

La Corte Costituzionale, con sentenza 251/2021, ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 comma 5 e dell’art. 26, comma 1, lettera h), della legge regionale Puglia n. 30 del 202020.

Non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, lettere g), i) e j). Per quest’ultima disposizione impugnata, in tema di bonifica dei siti inquinati21, rientranti al pari delle aree protette nell’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema22, la Corte non ha rilevato un effetto peggiorativo rispetto alla disciplina statale, in quanto «si limita a richiamare, quale disciplina transitoria, quelle misure ed interventi definiti nell’ambito della procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica del sito di interesse nazionale di Taranto (procedura oggetto di disciplina assai stratificata, che non si esaurisce negli articoli del codice dell’ambiente dedotti dal ricorrente quali parametri interposti), senza contenere alcun riferimento a specifiche norme del codice di settore e senza introdurre espresse deroghe alle medesime».

Quanto alle altre norme Corte ne rileva l’illegittimità costituzionale in quanto, pur contenendo una clausola di salvezza in relazione a vincoli maggiormente restrittivi eventualmente previsti dal PPTR, per violazione dell’art. 145, comma 3, cod. beni culturali, introducono delle deroghe alla disciplina d’uso dettata dal PPTR23. Afferma la Corte che, per costante giurisprudenza, «Il principio della prevalenza del piano paesaggistico rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, inclusi quelli relativi alle aree protette, sancito dall’art. 145, comma 3, cod. beni culturali, integra una regola di tutela primaria del paesaggio in nessun modo derogabile ad opera della legislazione regionale che, nella cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, deve rispettare gli standard minimi uniformi di tutela previsti dalla normativa statale, potendo al limite introdurre un surplus di tutela e non un regime peggiorativo». E’ inoltre particolarmente rielevante che la Consulta abbia ribadito che «introducendo un regime peggiorativo del bene paesaggistico, la disposizione impugnata si pone in contrasto” con il Codice dei beni culturali, “con conseguente invasione della sfera di competenza esclusiva statale»24.

Ne emerge uno scenario di plurime tutele gerarchicamente sovraordinate le une alle altre, non sempre facilmente distinguibili.

4. Le finalità di sostenibilità e resilienza del territorio

Lungi dal rappresentare una tutela “statica”, limitata alla conservazione e alla difesa dell’esistente, l’istituzione del Parco naturale “Mar Piccolo” sembra proiettarsi nel futuro in una ottica di valorizzazione resiliente. La sostenibilità appare nelle sue dimensioni plurime e trasversali, imprescindibili ed interconnesse: sociale, ambientale ed economica25.

Cambia il linguaggio rispetto alle finalità descritte nell’art. 1 della Legge quadro n.394/1991 nella nuova presa di coscienza che ogni progetto di sostenibilità ambientale non può prescindere dalla sostenibilità sociale26.

Le finalità del Parco (art. 18 co.3) e l’elenco degli interventi che il Piano del Parco dovrà prevedere (art. 21 co. 6) sono da leggere ed interpretare in simbiosi.

Qui lo sguardo si muove da una urgente necessità: la qualità della vita della generazione presente, sia che si tratti di promuovere un modello di sviluppo eco-sostenibile che non rechi danno all’ambiente, alle risorse naturali e a quelle del patrimonio storico, archeologico e architettonico, che contribuisca a innalzare il livello di qualità della vita dell’intera comunità privilegiando la fruizione pubblica e non esclusiva del territorio (lett. k), o di creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile che preservino la possibilità di sviluppo nel lungo periodo e accrescano la qualità della vita delle popolazioni presenti (lett. m), o, ancora, di riqualificare i nuclei abitati e produttivi presenti al fine di ridurre gli impatti ecologici, paesaggistici, sanitari e sociali e migliorare la qualità della vita delle popolazioni presenti (lett. n).

La tutela del territorio, è evidente nella enucleazione di queste finalità, non può prescindere dalla persona27 e dallo sviluppo di capacità: promuovere attività di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica e attività ricreative compatibili (lett. i); promuovere la fruizione sostenibile e integrata dei beni naturali, paesaggistici, storico-artistici, archeologici (lett. j); incentivare il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e della molluschicoltura, anche attraverso l’istituzione di marchi di qualità e certificazioni di prodotto e di processo (lett. l)28.

Tra gli interventi del Piano: riqualificazione e recupero, rinaturalizzazione, diversificazione, monitoraggio, recupero, conservazione e fruizione, implementazione. Ma anche, la creazione di sentieri natura, didattici e ricreativi a uso delle scuole, dei cittadini e dei turisti; la valorizzazione delle aree costiere mediante la realizzazione di forme di fruizione-sostenibile; il coinvolgimento degli operatori nei vari settori economici e produttivi, per fornire la propria collaborazione nella tutela degli ecosistemi, nel miglioramento dell’offerta di servizi eco sistemici e nella realizzazione di interventi di protezione e valorizzazione del territorio, anche attraverso la sottoscrizione di accordi e convenzioni.

Si profila turismo “esperenziale”29 attraverso il coinvolgimento degli operatori nei vari settori economici e produttivi, ciò in quanto la stessa finalità del Parco potrebbe essere svuotata dei contenuti propositivi se fosse ancorata unicamente ai divieti e sanzioni posti al fine di garantirne la tutela e la protezione. Inoltre, questo coinvolgimento avrà un significato particolare per la comunità jonica in quanto potrà consentire di recuperare il valore costituzionale del lavoro, finalizzato cioè al “progresso” della società (art. 4 Costituzione), tramite la tutela e la valorizzazione del territorio. In altri termini, un lavoro “sostenibile”, anche per la presente generazione.

Con riferimento, poi, alla recente modifica costituzionale, sebbene non sia questa la sede per trattare un tema di così vasta portata e significato culturale e giuridico, è opportuno osservare che la modifica dell’art. 9 e dell’art. 4130 non costituisce un “allontanamento” dalla prospettiva “personalista”31 della Costituzione. Può invece leggersi altro.

Proprio l’istituzione del Parco naturale regionale “Mar Piccolo” rappresenta una nuova traiettoria di sostenibilità ambientale (ed economica) che è imprescindibile dalla sostenibilità sociale e, anzi, la presuppone32. La riflessione giuridica sulla sostenibilità, su questo piano, segue quella etica ed antropologica. Il “tema” ambiente, infatti, presuppone una idea di società e si innesta su di essa33.

La tutela del territorio passa attraverso il processo di riconoscimento della comunità che vive quel territorio34, dei suoi bisogni reali e delle sue potenzialità e traccia una “visone” dell’essere umano che vive delle e nelle relazioni. “Abitiamo” cioè una vita in continuo fluire in una rete di vite interconnesse35, fatte di relazioni intrinsecamente di valore36. Né può ignorarsi, in questa riflessione sistemica, una visione dell’essere umano in grado di includere l’ambiente come parte di sé e costituito dagli stessi elementi della natura37.

Di questa prospettiva la Corte costituzionale aveva già da tempo dato atto: cioè di un «processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l’ambiente che la circonda»38.

Con la istituzione del Parco Mar Piccolo, a chiare lettere, dunque, viene espresso che il rapporto tra l’essere umano e l’ambiente è reciproco. La tutela dell’ambiente migliora la qualità della vita della comunità. L’uomo, quindi, «è parte dell’ambiente, il bene ambiente non resta estraneo all’uomo, ma si unisce, per così dire, alla realtà umana di modo che il binomio uomo-ambiente diventa una entità unitaria. Ne consegue che l’uomo non può difendere l’ambiente, se non provvede cioè alla sua conservazione. Insomma, il diritto all’ambiente non è un diritto della personalità alla fruizione ed alla conservazione dell’ambiente. Il problema, a questo punto, è quello di trasporre in categorie giuridiche questo generico concetto di appartenenza»39.

Un nuovo compito, quindi, di costruzione giuridica, che dovrà tenere ben presente, anche sotto il profilo della responsabilità, l’interesse costituzionale delle nuove generazioni, nell’accoglimento di una tutela della persona nella prospettiva diacronica, non riservata al presente40.

5. Perché non una green communty?

Il Parco naturale Regionale Mar Piccolo, la cui gestione, amministrazione e legale rappresentanza è affidata in via provvisoria al Comune di Taranto, prevede, come già detto, per la sua piena operatività la costituzione dell’ente di gestione del parco. Gli enti locali territorialmente interessati opereranno tramite un consorzio costituito ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 267/2000.

Ma proprio alla luce della considerazioni sin qui svolte, e cioè, in definitiva, della tutela del territorio tramite e per la comunità locale, viene da chiedersi se non sia possibile dotarsi anche di altro “patto” inclusivo e partecipativo, qual è la Green Community, prevista per le ex comunità montane e rurali41, tramite una auspicabile previsione normativa di estensione anche ad aree non montane.

La ratio istitutiva, cioè una particolare attenzione a zone periferiche del Paese, che vivono di fatto una situazione di disagio e di “isolamento”, potrebbe essere applicata in via estensiva anche al territorio jonico-tarantino, e quindi al Parco naturale regionale “Mar Piccolo”, per rigenerare un’are (ed una comunità), che ha vissuto e vive una particolare “calamità”.

Le Green Communities sono inizialmente previste con l’art. 72 della legge 221/2015 (“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”) per rispondere agli impegni assunti dal Paese nell’ambito della Cop21 di Parigi: si tratta di una legge organica su ambiente, territorio, nuovo rapporto tra ambiente ed ecosistema, riduzione delle risorse, riequlibrio del rapporto tra aree rurali ed urbane. Da qui la Strategia delle Green Communities42 finanziata dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza che prevede uno stanziamento di 135 milioni di euro per la creazione in Italia di 33 “comunità verdi”. Al momento sono state individuate tramite un’analisi desk basata su alcuni indicatori individuati a livello centrale, le prime tre Green Communities pilota (Missione 2, Componente 2, Investimento). Tra questi, anche il “Parco Regionale Sirente Velino” in Abruzzo43. Questi “progetti pilota” selezionati costituiranno il “modello” utile al Dipartimento per gli Affari Regionali per la stesura del bando nazionale finalizzato alla selezione di ulteriori 30 progetti ordinari di Green Communties44.

Si tratta, dunque, di un progetto sperimentale di “sostenibilità sociale”, destinato a territori che hanno una vocazione diversa dall’area metropolitana, zone periferiche ed, in qualche modo, “disagiate” per consentire all’intera comunità di darsi una mission di valorizzazione.

Un modello inclusivo, quindi, in qualche modo da adottare, per rispondere al bisogno del territorio-comunità di riconoscersi e darsi nuove progettualità, pubblica e privata. Una alleanza tra ente parco, cittadini, associazioni, imprese, Università, governi del territorio45, per focalizzare ed integrare le energie presenti verso una visione altra e alta, per non lasciare indietro nessuno46.

1 Sulla lettura congiunta degli artt. 2, 9 e 32 Cost. e la ricostruzione “sistemica” della giurisprudenza costituzionale , cfr. Dossier Senato, La tutela dell’ambiente in Costituzione, giugno 2021 n. 396, in https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01299303.pdf. In proposito si evidenzia che «Sul ruolo della Corte costituzionale il ruolo creativo della giurisprudenza è stato spesso collegato alla crisi della legge e alla necessità di nuovi canali di emersione dei valori che giustificano la convivenza. Nel caso dell’ambiente, la giurisprudenza costruisce i confini dell’interesse tutelato a partire dal bisogno di giustizia che emerge nel caso concreto e dalla necessità che questo bisogno non resti privo di tutela, come è accaduto esemplarmente nelle vicenda dell’ILVA di Taranto». Così G. L. Conti, La tutela dell’ambiente: prospettive di diritto pubblico della transizione, 2017, in https://www.rqda.eu/gian-luca-conti-la-tutela-dellambiente-prospettive-di-diritto-pubblico-della-transizione/

Significativo, il contributo ricostruttivo sul dipanarsi delle competenze in relazione alla enucleazione del concetto stesso di ambiente, di P. Maddalena, La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di tutela e fruizione dell’ambiente e le novità sul concetto di “materia”, sul concorso di più competenze sullo stesso oggetto e sul concorso di materie, in Riv. Giur. Edilizia, fasc.1, 2010, pag. 13 ss..

2 Vedasi le significative sentenze-guida della Corte costituzionale n. 1029 e n. 1032 del 1988 sulla individuazione di tre livelli di competenza nell’ambito della protezione della natura. Sulla capacità pervasiva dell’ambiente rispetto ad altre categorie giuridiche connesse o similari, nel delicato riparto di competenze tra Stato e Regioni, A. Vuolo, L’ambiente e il problematico assetto delle competenze tra Stato e Regioni, 2021, in https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/nomos/alfonso-vuolo-ambiente-problematico-assetto-competenze-stato-regioni

3 Con la l. cost. n. 3 del 2001, al secondo comma dell’art. 117 della Costituzione è introdotta la materia “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, ascritta alle competenze esclusive dello Stato, mentre la valorizzazione dei beni ambientali (unitamente a quelli culturali) rientra nella potestà legislativa ripartita.

Da ultimo, in data 8.2.2022 la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la proposta di legge costituzionale per modificare gli articoli 9 e 41 della Costituzione. Così facendo, viene inserita la tutela dell’ambiente tra i princìpi fondamentali dell’ordinamento italiano. L’art. 9 Cost. si arricchisce di un nuovo comma in virtù del quale la Repubblica Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Viene dunque riconosciuta una proiezione della Costituzione verso le generazioni future. Con la modifica all’art. 41 Cost., il legislatore è intervenuto sul secondo comma, sottolineando che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno della salute e dell’ambiente. Si tratta quindi di aggiungere questi due limiti a quelli già previsti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica concerne il terzo comma dell’articolo 41: si riserva alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, sia pubblica che privata, ai fini sociali ed ambientali. Per una significativa riflessione sulle recenti modifiche, in particolare sul rafforzamento delle gerarchie valoriali che parte dalla concezione personalista, si veda A. Morrone, La modifica dell’art. 9 della Costituzione, relazione tenuta durante il convegno annuale AIDAMBIENTE, La riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente, 20.01.2022, registrazione visibile sul sito aidambiente.it.

5 Così art. 1, Finalità e ambito della legge: «La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta princìpi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. 2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. 3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità: a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. 4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili. 5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell’articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell’articolo 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142. Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Occorre evidenziare che il D.P.R. 357/1997, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003, di recepimento della Direttiva Habitat, stabilisce all’art. 4, c. 3 che qualora le Zone di Speciale Conservazioni ricadano all’interno di un’are naturale protetta “si applicano le speciali misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente” e il successivo art. 5, c. 7 che “la valutazione di incidenza di piani o interventi che interessano proposti SIC, SIC e ZSC ricadenti, interamente o parzialmente, in un’area naturale protetta, è effettuata sentito l’ente di gestione del parco”.

6 Sentenza Corte Costituzionale n. 302/1994 consultabile in https://www.giurcost.org/decisioni/1994/0302s-94.html?titolo=Sentenza%20n.302.

7 Sul rilievo che solo un procedimento interamente amministrativo possa tutelare le posizioni giuridiche degli interessati, R. Dickmann, La Corte costituzionale chiarisce la propria giurisprudenza in materia di leggi di approvazione di provvedimenti amministrativi, in Foro amm. CDS, fasc.11, 2008, p. 2925 ss..

8 Per tale definizione, M.A. Sandulli, Il procedimento amministrativo e la semplificazione, report Annuale, 2013, in www.ius-publicum.com.

9 Così, Corte Costituzionale, 20 novembre 2008, n.382.

10 R. Dickmann, La Corte costituzionale chiarisce la propria giurisprudenza in materia di leggi di approvazione di provvedimenti amministrativi, cit., evidenzia che “Durante il procedimento legislativo i relativi profili di atto generale amministrativo si dissolvono progressivamente nella forma della legge conclusiva. Essendo la legge sottratta ai gravami propri dei provvedimenti amministrativi, eventuali vicende patologiche connesse alla formazione dei suoi «contenuti amministrativi», se non corrette nel corso del procedimento legislativo, sono suscettibili di esclusivo sindacato davanti alla Corte costituzionale […]. Il che riduce non poco le prospettive di tutela delle posizioni giuridiche individuali eventualmente lese nel corso della fase amministrativa del procedimento”. Sull’esclusione dell’impugnabilità diretta della legge-provvedimento dinanzi al giudice amministrativo, si veda Consiglio di Stato, sez. IV sentenza del 22 marzo 2021, n. 2409. 

11 Amplius, P. Forte, La conferenza di servizi come strumento di tutela olistica e attiva del patrimonio culturale della Nazione, in «Il capitale culturale», Supplementi 11 (2020), pp. 375-392; ISSN 2039-2362 (online);

12 Per tale definizione, cfr. ultimo rapporto dell’Assemblea generale dell’Onu sul “Diritto ad un Ambiente pulito, salubre, sostenibile e non tossico”, firmato da due relatori speciali delle Nazioni unite, David R. Boyd e Marco Orellana (https://www.cosmopolismedia.it/attualita-page/onu-taranto-e-una-zona-di-sacrificio-l-ex-ilva-viola-i-diritti-umani.html); da ultimo, sugli esiti della ricerca commissionata all’OMS, https://www.ilsole24ore.com/art/ex-ilva-oms-intensificando-aia-meno-morti-ed-emissioni-ma-fabbrica-resta-problema-AEy36U9; vedasi inoltre le recenti quattro sentenze della Corte europea dei diritti umani contro lo Stato italiano  a causa delle emissioni dell’Ilva responsabili di mettere a rischio la salute dei cittadini ( https://www.rainews.it/articoli/2022/05/ilva-dalla-corte-di-strasburgo-4-condanne-per-litalia-persiste-pericolo-per-la-salute-8843dd90-e33c-44ed-836d-42dcc8bc354b.html).

15 Hanno partecipato alla Conferenza dei Servizi: il Comune di Taranto, il Commissario Straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, l’associazione Ambiente e/è vita Puglia, l’associazione Italia Nostra onlus-sezione di Taranto, l’Associazione Nazionale Archeologi, l’Aeronautica Militare – Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, la Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) – Coordinamento Puglia, l’Unione Italiana Cooperative – Settore ittico, Federcaccia Taranto, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, il Comune di Grottaglie, Comune di San Giorgio Jonico, Confagricoltura Taranto, Legambiente Puglia, la Marina Militare – Comando Marittimo Sud – Taranto, Comando Militare – Esercito Puglia, l’Ordine Periti Industriali Taranto, Federazione Coltivatori Diretti della Provincia di Taranto.

16 Occorre rilevare che nel 2018 è stato istituito l’Osservatorio “Galene” sulla sostenibilità del Mar Piccolo, su iniziativa dell’ex Commissario Straordinario alle bonifiche dott.ssa Vera Corbelli. Cfr. https://www.interno.gov.it/it/notizie/losservatorio-galene-impegnato-sostenibilita-mar-piccolo-taranto

17 Per le osservazioni e controdeduzioni, si rinvia al Prospetto sintetico pubblicato sul sito Regione Puglia.

18 Quanto ai profili di tutela, occorre evidenziare, inoltre, che l’area del Mar Piccolo è anche oggetto di una proposta come Area Marina Protetta, di competenza statale. Cfr. https://www.mite.gov.it/notizie/proposta-area-marina-protetta-taranto-sottosegretario-all-ambiente-micillo-il-nostro-paese;

19 L’art. 20 prevede una zonizzazione provvisoria: «Fino all’approvazione del Piano di cui all’articolo 21, il parco è suddiviso nelle seguenti zone: a) zona 1 di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale; b) zona 2 di valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale, connotata dalla presenza di attività antropiche; c) zona 3 connotata dalla presenza di nuclei abitati, militari e produttivi».

20 Consultabile in https://www.giurcost.org/decisioni/2021/0251s-21.html?titolo=Sentenza%20n.%20251

21 Specifica la Consulta: «La bonifica dei siti inquinati la cui disciplina rientra nella materia di competenza esclusiva statale della «tutela dell’ambiente» (da ultimo, sentenze n. 231 e n. 28 del 2019), la legislazione regionale può introdurre solo norme idonee a realizzare un innalzamento dei livelli di tutela ambientale o comunque non derogatorie in senso peggiorativo rispetto a quelle contenute nel codice dell’ambiente (sentenze n. 215 del 2018, n. 247 del 2009 e n. 214 del 2008)».

22 Per la ricostruzione di tale orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale, cfr. Note Giurisprudenziali, Rivista Giuridica dell’Edilizia, 2021, 6, I, 1785.

23 Premette la Corte Costituzionale: “L‘intero territorio della Regione Puglia è coperto dal piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), approvato con delibera della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, e tuttora vigente. In particolare, i territori dei parchi naturali regionali «Costa Ripagnola» e «Mar Piccolo» – in quanto beni paesaggistici ai sensi dell’art. 134, lettere a) e b), cod. beni culturali, trattandosi rispettivamente di aree dichiarate di notevole interesse pubblico (lettera a) con decreti ministeriali del 1° agosto 1985 e di aree tutelate per legge (lettera b) – sono assoggettati alla disciplina d’uso contenuta nel PPTR.

24 Cfr., Note Giurisprudenziali, Rivista Giuridica dell’Edilizia, ult. cit..

25 Va da sé il richiamo all’Agenda 2030, il programma d’azione adottato nel 2015 dall’Assemblea generale dell’Onu nel 2015 finalizzato ad avviare una transizione verso un modello di sviluppo capace di coniugare le esigenze della crescita economica con una maggior tutela dell’ambiente e delle generazioni presenti e future, in cui è chiaramente enucleata la natura tridimensionale del concetto di sostenibilità. Le tre dimensioni della sostenibilità, tutte ugualmente importanti e reciprocamente collegate, sono quella ambientale, sociale ed economica. Per questo nell’Agenda si parla di lotta ai cambiamenti climatici e di tutela della biodiversità, ma anche di istruzione, di lotta alla fame e alla povertà, di lavoro dignitoso, di economia circolare, di pace.

27 Da intendersi nel senso costituzionale di “creatura relazionale” e pertanto “solidale”. Per questa espressione, P. Grossi, Una Costituzione da vivere, Marietti, 2019. Sul punto, si veda in particolare R. MONTALDO, Il valore costituzionale dell’ambiente, tra doveri di solidarietà e prospettive di riforma, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2, 2021. Disponibile in www.forumcostituzionale.it, che evidenzia «Comprendendo in senso lato tale rapporto tra individuo e società, considerandolo anche come componente essenziale degli equilibri ecologici, cui appartiene insieme agli altri esseri viventi (Caravita di Toritto 1996, pp. 352-353), tali profili di responsabilità assumono dunque un significato ulteriore, in chiave di tutela ambientale, la cui assunzione è imposta in capo ad ogni individuo nei confronti della collettività, in una prospettiva di solidarietà ambientale condivisa (Colella 2020, p. 117; Fracchia 2017, p. 186)».

28 Su come possa cambiare la qualità della vita al variare delle condizioni ambientali e su come le trasformazioni ambientali influenzino la qualità della vita, L. Steg, A.E. Van Den Berg, J.I.M. De Groot, Manuale di psicologia ambientale e dei comportamenti ecologici, Edizioni FS, 2013, pag. 153 ss..

29 Per il rapporto tra turismo e sostenibilità, tra agenda 2030 e PNRR, si veda Turismo e sviluppo sostenibile, pagina monografica di SNA Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2021 in https://sna.gov.it/fileadmin/files/2020_DIBECS/Pagine/Pagina_Monografica_Giugno_Turismo_e_SSsostenibile.pdf;

30 Per la modifica dell’art. 41, già da tempo si evidenziavano altri limiti oltre quelli formalmente espressi. Così B. Caravita di Toritto, in Diritto Pubblico dell’ambiente, Il Mulino, 1992, pag. 18, «[…] a prescindere dai possibili significati di utilità, fine, funzione sociale, non v’è dubbio che tra tali limiti ai fini sociali rientrino quelli con finalità ambientali e paesaggistiche, pur se è ancora mancato il necessario approfondimento dottrinario e giurisprudenziale circa lo spessore di tali limiti in relazione a queste nuove finalità».

31 Già dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 210/1987 infatti, ricollegandosi ai precetti di cui agli artt. 9 e 32 Cost., osservava che «va riconosciuto lo sforzo in atto di dare un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell’ambiente come diritto della persona e interesse fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la loro protezione. Si tende, cioè, ad una concezione unitaria del bene ambientale, comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali».

32 Sul punto, vedasi La mia idea di Capitalismo umanistico e Umana sostenibilità, Discorso di Brunello Cucinelli ai grandi della Terra in occasione del G20 del 2021, https://www.corriere.it/moda/21_novembre_08/brunello-cucinelli-discorso-g20-potenti-terra-prima-tutto-viene-dignita-persone-a9d83d6e-4071-11ec-87fb-b565e6aab98c.shtml

33 Questo è il presupposto della “Ecologia integrale”. Così papa Francesco in Laudato si, Lettera Enciclica sulla cura della casa comune, par. 139, «Quando parliamo di “ambiente” facciamo riferimento anche a una particolare relazione: quella tra la natura e la società che la abita. Questo ci impedisce di considerare la natura come qualcosa di separato da noi o come una mera cornice della nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati. […] È fondamentale cercare soluzioni integrali, che considerino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura».

34 Un territorio ricco di potenzialità, tutte in attesa di riconoscimento. Si consideri, ad esempio, l’urgenza di istituire un’Area marina protetta del Golfo di Taranto per la salvaguardia dei delfini e capodogli ormai stanziali nel Golfo ed esposti alle minacce derivanti dalle attività umane. Ciò è stato evidenziato nello studio pubblicato sulla rivista «Journal of Environmental Management», edita da Elsevier il cui quartier generale è ad Amsterdam, ed è frutto della collaborazione del Dipartimento di Biologia dell’Università di Bari con il Polo Scientifico Tecnologico Magna Grecia di Taranto, il Cnr e il Jonian Dolphin Conservation. Così, in https://www.uniba.it/ateneo/rettorato/ufficio-stampa/comunicati-stampa/2021/area-marina-protetta-taranto-delfini.

35 Il diritto di essere riconosciuti è un tema cruciale ed è collegato all’istanza di partecipazione. Cfr. Giuseppe De Marzo, in Ecologia integrale, Castelvecchi, 2021, pag. 41 ss..

36 Sul riconoscimento delle capacità (non solo umane), Martha C. Nussbaum, Creare capacità, Il Mulino, 2012, pagg. 150 – 157;

37O uomo, guarda l’uomo: egli contiene in sé il cielo e le altre creature; ha una sola forma ma in lui è celata ogni cosa”. Così Ildegarda di Bingen. Dottore della Chiesa Universale, in Liber Divinorum operum, scritto fra il 1161 e il 1173. Su un paradigma di pensiero “sistemico” in cui l’ambiente naturale diventa punto di partenza e di arrivo di un percorso di crescita personale (e sociale), vedasi M. Danon, Ecopsicologia, Come sviluppare una nuova consapevolezza ecologia, 2020, Aboca.

38 Così, Corte Costituzionale sentenza n. 179 del 2019), in https://www.giurcost.org/decisioni/2019/0119s-19.html?titolo=Sentenza%20n.%20119

39 Così, P. Maddalena, Il diritto dell’ambiente, Una riflessione giuridica sulla difesa ecologica del pianeta, La scuola di Pitagora editrice, 2012, di cui si riporta la seguente riflessione “ricostruttiva”: «Un punto logico di partenza, quando si discute di ambiente, è senza dubbio la constatazione che esiste una perfetta corrispondenza tra l’uomo e le cose del mondo […] e, se l’uomo è parte della natura, non si può che il valore dell’uomo si estende alla natura, con la conseguenza che occorre far riferimento non più ad un principio antropocentrico, ma al principio biocentrico o, meglio, al principio ecocentrico: ciò che ha valore è la “comunità biotica”, un concetto che “allarga i confini della comunità (umana), per includervi, suoli, acque, piante ed animali e, in una parola, la “Terra”. Parlare di ecocentrismo, d’altro canto, non significa sottovalutare il valore dell’uomo. Ciò che va sottolineato è che la comunità umana, che ha un suo imprescindibile e specifico valore deve essere considerata nell’ambito più ampio della comunità biologica della quale è parte»

40 Molto interessante è anche la prospettiva della costruzione di un costituzionalismo sovranazionale di L. Ferrajoli che ha redatto una bozza di Costituzione della Terra, composta da 100 articoli. «La terra è un pianeta vivente. Essa appartiene, come casa comune, a tutti gli esseri viventi: agli esseri umani, agli animali e alle piante. Appartiene anche alle generazioni future, alle quali la nostra generazione ha il dovere di garantire, con la continuazione della storia, che esse vengano al mondo e possano sopravvivere. L’umanità fa parte della natura. La vita e la salute del genere umano dipendono dalla vitalità e dalla salute del mondo naturale e degli altri esseri viventi, animali e vegetali, che insieme agli esseri umani formano una famiglia accomunata da una stessa origine e da una globale interdipendenza». Così l’art. 1 (La Terra, casa comune degli esseri viventi) del Titolo I (Principi supremi). Il testo integrale della bozza è reperibile al link http://labibliotecadialessandria.costituenteterra.it/prima-bozza-di-lavoro-per-una-costituzione-dellaterra/). Sul punto, si veda inoltre L. Ferrajol., Perché una Costituzione della terra? , 2021, Giappichelli.

41 Sulle Green Communities, il significativo contributo di F. Tufarelli, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, coordinatore dell’Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione Istituzionale e l’attività internazionale delle autonomie regionali e locali, in

https://www.treccani.it/magazine/atlante/cultura/Green_Community.html#:~:text=di%20Francesco%20Tufarelli%20*&text=Negli%20Stati%20Uniti%20infatti%2C%20con,gestiscono%20congiuntamente%20un’area%20verde

42 Cfr., http://www.affariregionali.gov.it/media/170252/collinapo-e-politecnico-di-torino.pdf, in cui, significativamente, si legge «C’è la necessità di un riscatto, di una presa di coscienza di quanto sta accadendo per avviare azioni di forte ripensamento per ricostruire noi stessi, dall’interno, e per cominciare a ridefinire il paradigma culturale da mettere in atto».

45 Così Tufarelli, ult cit., «A questo punto la politica delle Green Community non si dovrà limitare a coinvolgere solo, come inizialmente previsto, le ex comunità montane e i relativi enti locali, bensì si dovrà allargare fino a comprendere figure diverse, ivi comprese le autonomie funzionali, le università, i centri di ricerca ed anche soggetti privati, che potranno essere coinvolti attraverso diverse formule, dirette alla progettazione e alla sponsorizzazione, nella valorizzazione dei beni e nell’ottimizzazione delle risorse naturali, sempre ovviamente, nel rispetto dei vincoli ambientali. E’ questo un auspicabile e concreto sviluppo di quella Green Economy, troppo spesso evocata, ma mai compiutamente declinata e finanziata, a causa di una persistente e scellerata inversione di valori nella scala delle priorità. Su tali obiettivi e sulla capacità di perseguirli in maniera condivisa si misurerà la virtù del legislatore europeo e nazionale nella fase successiva della pandemia».

46 Il principio “Leave no one behind” è la promessa centrale e trasformativa dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile. Il cuore dell’Agenda 2030 è costituito, infatti, da 3 P, Persona, Pianeta e Prosperità, e dalla relazione che intercorre tra questi 3 elementi

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