di Matteo Mastracci. La Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 21942 del 7 giugno 2012, stabilisce che: “Va ribadito il principio di diritto secondo il quale commette il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui che, con violenza o minaccia, pretenda il pagamento di un compenso per l’attività di parcheggiatore abusivo”.
Inoltre, la Corte nel caso in esame a chiare lettere reputa irrilevante l’esiguità della somma corrisposta al parcheggiatore, posto che nell’estorsione la minaccia di un male legalmente giustificato assume il carattere di ingiustizia quando sia posta in essere non già per esercitare un diritto, bensì con il proposito di coartare la volontà di altri per conseguire fini illeciti .
La Corte continua: “Nel caso in esame non solo la pretesa era illegittima, trattandosi di posteggiatore non autorizzato, ma anche portata con gli illeciti mezzi della violenza e della minaccia, tale dovendosi considerare quella di chiedere denaro(non importa se poco e molto essendo questo un elemento che può esser valutato solo ai fini del trattamento sanzionatorio)minacciando, anche larvatamente l’automobilista, di danneggiare l’auto in caso di mancata corresponsione”.
La decisione della Corte è senza dubbio opportuna e stimolante, offrendo un valido riscontro giurisprudenziale per tutte quelle persone che quotidianamente (soprattutto nelle grandi città) devono sopportare questa ingiusta pratica senza alcuna possibilità di reazione.