di Luigi Iovino. Le domande e i dubbi che aleggiano sulla necessità dell’esistenza, ancor oggi, della professione notarile non mancano e, probabilmente mai mancheranno. Quella che, communis opinio, è definita (in modo sicuramente erroneo) una professione da “casta”, una professione che si tramanda da padre in figlio (oggi l’82% dei nuovi notai non ha un genitore notaio) è, senza dubbio alcuno, oggetto di numerosi interrogativi.
L’intento, con questo scritto, è provare, senza alcuna presunzione di completezza, ad evidenziare quanto la professione notarile rivesta, oggi piu’ che ieri, una funzione fondamentale.
“Tanto piu’ notaio, tanto meno giudice”. Questa una delle note affermazioni del giurista Carnelutti. Ma qual è il significato? Il notaio nel nostro ordinamento è allo stesso tempo sia pubblico ufficiale che libero professionista. Pubblico ufficiale al quale lo Stato affida il potere di attribuire pubblica fede agli atti che stipula. Libero professionista in quanto il notaio non è un impiegato dello Stato e la sua figura è caratterizzata da chiari elementi privatistici. Ma, praticamente, di cosa si occupa il notaio?
“I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.” Proviamo a mettere ordine.
La funzione di certificazione consiste nell’attribuire, come prima accennato,pubblica fede: esso viene essa viene esercitata in nome e per conto dello Stato.
La seconda funzione del notaio è senza dubbio quella di adeguamento (“officium privatum”): definita dal D’Orazi Flavoni come congrua aderenza dell’intervento empirico manifestato dalle parti ai paradigmi offerti dall’ordinamento positivo.
La funzione di adeguamento del notaio è piuttosto complessa: perché comporta una serie di poteri-doveri: indagare la volontà delle parti (art. 47 della legge notarile e 67 r.n.); reperire per esse l’atto più idoneo – anche sotto il profilo economico – per il raggiungimento del fine voluto; rapportare costantemente la volontà delle parti e l’atto loro fornito, alla legge, al buon costume e all’ordine pubblico (art. 28 della legge notarile).
Il notaio svolge, dunque, una funzione di controllo preventivo di legalità. Collegando il discorso all’affermazione del Carnelutti, emerge un importante dato: grazie ai controlli effettuati dal notaio, in Italia in sostanza non esiste contenzioso sulle transazioni immobiliari (solo lo 0,003% crea contenzioso). Non è un caso, del resto, che le istituzioni abbiano affidato negli ultimi anni ai notai compiti sempre più delicati: dalla lotta all’abusivismo edilizio alle espropriazioni immobiliari; dal ruolo di giudici onorari aggregati, per smaltire l’arretrato della giustizia civile, al controllo su costituzioni e verbali delle società per liberare i giudici da una parte del loro carico di lavoro; e che, in sede internazionale, si pensi ai notai anche in materia di lotta al riciclaggio. Il tutto senza costi aggiuntivi per la collettività.
Ma ancora, il notaio riscuote per conto dello Stato le imposte collegate a tutti gli atti (imposte di registro, ipotecarie, catastali ecc.) . Questo che vantaggio comporta per lo Stato e la collettività? Nessun credito ed evasione fiscale pari pressoché allo zero. Si pensi, dunque, a quanti soldi della collettività vengono risparmiati.