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IL MECCANISMO ELETTORALE.

Matteo Boscolo Anzoletti

  1. La disciplina del meccanismo elettorale.

L’Italia è cresciuta lungo lunghe lotte tra fazioni, come quelle tra guelfi e ghibellini, testimoniate con dovizia di particolari da Dante Alighieri1. E soltanto nel tempo essa è giunta a un sistema politico basato sulla democrazia, uno dei cui punti fondamentali è il meccanismo elettorale.

L’esercizio del diritto di voto, che ha come suoi requisiti la cittadinanza e la maggiore età, rappresenta uno dei punti cardine nella vita democratica di un popolo. Infatti, il diritto di voto rappresenta una delle modalità per mezzo delle quali si concretizza la democrazia2 nella polis: per questo motivo il diritto di voto è un diritto politico. Le sue caratteristiche si configurano nell’articolo 48 della Costituzione3.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge4.

Di primaria importanza è considerare il fatto che nell’esercizio del diritto di voto vi è un esplicito riferimento al suffragio universale, cui la legislazione italiana è giunta con il decreto legge luogotenenziale n. 23 dell’1 febbraio 1945, a seguito di un iter che si è dipanato a decorrere dalla legge piemontese n. 680 del 17 marzo 18485.

Il diritto di voto è intimamente connesso alla legge elettorale che lo disciplina, la quale rappresenta il posterius che ha come prius il meccanismo elettorale6.

Entrando nel merito della questione, la nascita della scheda  elettorale vera e propria è riconducibile alla Lex Gabinia del 139 a. C. con cui si istituisce il voto per iscritto, attraverso l’uso di una tavoletta, detta tabella. Altre furono le cosiddette Leges tabellariae: si ricordano la Lex Cassia del 137 a. C. e la Lex Papiria del 131 a. C. Oltre all’innovazione del voto per iscritto, si introduceva anche la particolarità (straordinaria per l’epoca) del voto segreto.

Le matite copiative sono state usate in tutte le votazioni italiane a partire dal referendum tra monarchia e repubblica del 1946; il loro uso era stato introdotto con DLL n. 1 del 7 gennaio 1946. L’uso della matita copiativa durante le votazioni è stato in seguito confermato con il Testo unico n. 26 del 5 febbraio 1948 e con il successivo Testo unico n. 361 del 1957, anche se disposizioni in merito all’uso della matita copiativa non sono state modificate dal dopoguerra  a oggi. Negli anni ’80 del XX secolo il Consiglio di Stato affermò la validità del voto espresso anche con matita umettata7.

Attualmente il diritto di voto è esercitato per mezzo della tessera elettorale personale, prevista dall’art. 13 della legge 30 aprile 1999 n. 120, e istituita con D.P.R. n. 299 dell’8 settembre 2000, sostituisce integralmente il vecchio certificato elettorale, è il documento che permette l’esercizio del diritto di voto, e che attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del Comune di residenza.

Derivando dall’articolo 45 del Progetto di Costituzione, l’articolo 48 della Costituzione esordisce affermando che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore eta`, e continua con l’affermazione secondo la quale il voto e` personale ed eguale, libero e segreto, che costituiscono garanzie del voto8.

Personalità del voto significa:

  1. Il voto deve essere esercitato dalla persona dell’elettore senza possibilità di delegare il proprio voto, né tantomeno di trasferirlo a nessuno per qualsiasi motivo.

Non è ammessa, pertanto, nessuna forma di voto per procura9 (eccezioni sono ammesse per motivi di salute previsti dalla legge10).

Peraltro la costanza di determinate condizioni fisiche consente di farsi accompagnare dentro la cabina elettorale senza per questo violare la personalità del voto, in quanto l’accompagnatore è un aiutante dell’elettore, non un suo sostituto11. Come si vedrà, ciò è penalmente rilevante. Ciò in quanto l’elettore ha ponderato autonomamente la propria intenzione di voto, mentre l’accompagnatore compie un mero gesto materiale e non formativo del voto.

  1. Il voto deve essere attribuito alla persona del candidato che l’elettore ha votato12.

In secondo luogo, l’eguaglianza del voto si manifesta nel senso che ogni voto ha lo stesso valore di tutti gli altri13. Non sono ammessi il voto plurimo o multiplo14, ma il voto deve essere unico e irripetibile15. Con le importanti considerazioni mosse dalla Consulta relativamente a questo requisito del voto16.

Il voto deve, in terzo luogo, essere libero e, affinchè ciò accada, è necessario che la volontà dell’elettore non sia coartata; in secondo luogo, l’elettore stesso può impegnarsi a votare in un certo modo17. Allo scopo la legislazione è stata ordinata allo scopo di garantire la libertà del voto con norme molto minuziose, anche sulla propaganda elettorale.

Come ultimo requisito, ma non certo in ordine di importanza, la segretezza del voto consiste nel fatto che l’elettore ha diritto di isolarsi al momento di votare per poter mantenere il segreto sul suo voto, allo scopo di evitare l’intimidazione, il commercio o, comunque, la corruzione del voto; prima e dopo il momento materiale del voto egli è invece del tutto libero di dichiarare pubblicamente per chi voterà o ha votato18.

  1. Il voto elettronico.

Da tempo sono allo studio nuove forme di espressione del voto19. Infatti, già negli anni ’80 la Commissione Affari costituzionali di Montecitorio aveva avviato un esame dei nuovi sistemi di voto elettronico. Furono convocati i rappresentanti delle industrie (Sweda, Enidata, Olivetti e Italsiel) ma alla fine nessuna decisione venne presa. Rimase così la vecchia, familiare, semplice scheda di carta.

Per superare questo problema, il 9 luglio 2021 è stato emanato un decreto interministeriale in base al quale “sono approvate le Linee guida per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all’estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti20”, che garantisca il voto come previsto dalla Costituzione e dalla legislazione in materia21, in modo che sia garantita la segretezza sia del voto, sia delle operazioni ad esso propedeutiche, impedendo, al contempo, la perdita o l’alterazione dei suffragi22. Ciò potrà avvenire dopo una fase di sperimentazione.

  1. Dovere civico.

Se l’esercizio del diritto di voto come dovere civico fosse soltanto un dato formale, per garantirne l’adempimento sarebbero sufficienti le sanzioni previste dalle leggi elettorali per l’elezioni della Camera23 e del Senato24 del 1948 le quali, salvo alcune eccezioni puntualmente indicate, prevedevano che l’elettore che ingiustificatamente non avesse votato fosse iscritto in una lista esposta per 30 giorni all’Albo comunale a cura del sindaco, mentre nel certificato di buona condotta dell’elettore sarebbe stata riportata per cinque anni la menzione “non ha votato”. Queste sanzioni sono state abrogate per effetto dell’articolo 11 della L. 277/1993. Nessuna sanzione fu mai prevista, invece, in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

In realtà, l’esercizio del diritto di voto e il suo adempimento come dovere civico è un dato sostanziale che discende dal fatto di essere cittadino, e ciò perché l’esercizio del diritto di voto è un evento di popolo. In un tempo caratterizzato dal particolare, cui già al suo tempo faceva riferimento lo storico Francesco Guicciardini25, la Costituzione afferma che l’esercizio del voto e` dovere civico, e ciò non una mera esortazione di carattere metagiuridico. Per chi è cittadino votare è un compito molto importante in quanto per suo mezzo egli contribuisce alla costruzione della polis nella quale vive, ed è anche per questo che il diritto di voto è un diritto politico.

Tuttavia tale diritto non si esercita in modo mero e puntuale recandosi alle urne nel giorno designato, ma si sviluppa in modo lineare attraverso la partecipazione politica dei cittadini, che l’articolo 3, comma 2, della Costituzione26 considera un elemento di eguaglianza sostanziale, diritto inviolabile dell’uomo per l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica27. Che, concretamente, nella storia repubblicana si è sviluppato all’interno dei corpi intermedi con particolare efficacia, anche in un’Italia spesso lacerata da forti divisioni. Ciò risulta di particolare rilevanza a fronte di un forte astensionismo del tempo presente, un tempo a livelli quasi inesistenti proprio perché il popolo lo superava e lo preveniva attraverso una costante partecipazione.

A maggior ragione oggi. Infatti, affinchè sia adempiuto l’esercizio doveroso del diritto di voto, è necessaria e indispensabile una diuturna partecipazione dei cittadini.

1 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Firenze 1988.

2 C. MORTATI, Commento all’articolo 1 della Costituzione, in Commentario della Costituzione, Bologna 1978, p. 5-9.

3 La competenza ad approvare le leggi è dello Stato, ex articolo 117, comma 2, lettera f) della Costituzione.

4 In base al D.P.R. 223/1967 sono esclusi dall’elettorato: a) i condannati a pena che importa l’interdizione perpetua dei pubblici uffici; b) coloro i quali sono stati sottoposti all’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata della sua durata; c) coloro i quali sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in uno o più Province, ex articolo 215 c.p., finchè durano gli effetti dei provvedimenti stessi, e ciò in forza di provvedimenti definitivi. Le sentenze penali producono la perdita del diritto di voto soltanto quando sono passate in giudicato.

5 Che rimase in vigore sino al 1882.

6 Su questo tema, in particolare, G. PASQUINO, Nuovo corso di scienza politica, Bologna 2009.

7 Consiglio di Stato, sentenza n. 660 del 26 ottobre 1987.

8 Corte costituzionale, sentenza n. 96/1968.

9 Articolo 55 D.P.R. 361/1957.

10 Corte costituzionale, sentenza n. 48/2021.

11 T. MARTINES, Diritto costituzionale, Milano 2011, p. 153.

12 Corte costituzionale, Ordinanza n. 277/2018. Corte costituzionale, sentenza n. 239/2018.

13 G. U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Bologna 2012, p. 340.

14 G. ROLLA, Il sistema costituzionale italiano. L’organizzazione costituzionale dello Stato, Vol.1, Milano 2010, p. 173.

15 BETTINELLI, Diritto di voto, elettorali (sistemi), elezioni politiche, (voci del “Digesto – Discipline pubblicistiche”), Torino 1990, p. 226.

16 Corte costituzionale, sentenze n. 96/1968 e 39/1973, con nota di Bartole in Le Regioni, anno 1973, p. 961.

17 G. U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, cit. p. 340.

18 G. U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, cit. p. 340.

19 M. ROSINI, Il voto elettronico tra standard europei e principi costituzionali. Prime riflessioni sulla difficoltà di implementazione dell’e-voting nell’ordinamento costituzionale italiano, su AIC, N. 1/2021.

20 Articolo 1.

21 Articolo 4.

22 Articolo 5.

23 Articolo 90 T.U. 26/1948.

24 Articolo 25 L. 29/1948.

25 F. GUICCIARDINI, Storia d’Italia, Firenze 1561.

26 U. ROMAGNOLI, Commento all’articolo 3, comma 2, della Costituzione, in Commentario della Costituzione, Bologna 1978, p. 162-164.

27 Articolo 2 della Costituzione.