IL MATRIMONIO NEL DIRITTO CIVILE E CANONICO:
uno studio tra storia e prassi costituzionale.
Gianluca Giorgio
ABSTRACT: la funzione del lavoro è quella di mettere in evidenza le peculiarità del vincolo matrimoniale nell’ordinamento civile e canonico. Nel contributo è richiamato un breve riferimento all’esperienza giuridica del mondo romano, in quanto tale espressione consente di mettere in evidenza e meglio comprendere le radici, storiche e giuridiche, sottese all’analisi dell’istituto.
Sommario: 1. La nozione e l’evoluzione storica dell’istituto. – 2. La natura giuridica. – 3. L’ordinamento canonico ed il principio dell’indissolubilità del vincolo. – 4. Le osservazioni finali.
1. La nozione e l’evoluzione storica dell’istituto
Il matrimonio è un negozio centrale all’interno della struttura giuridica della società. L’articolo 29 della Carta costituzionale dispone che:”La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.”
Secondo la dottrina civilistica, per lo stesso, si fa espresso riferimento:”ad un istituto che assume rilievo sia dal punto di vista religioso (per la Chiesa cattolica il matrimonio è un sacramento ed è disciplinato dal Codex juris canonici)sia dal punto di vista dell’ordinamento giuridico dello Stato (c.d. matrimonio civile)1.”
Il negozio cosi creato, dunque, assume significati differenti, in virtù dell’importanza che riveste nella vita delle persone che scelgono di contrarlo.
I requisiti, richiesti per la celebrazione, sono: la maggiore età; il consenso; la sanità mentale; l’assenza di un legame di consanguineità; la mancanza di un precedente matrimonio ed ovviamente una forma prescritta dalla legge.
Il negozio contratto tra le parti non costituisce, solamente, un atto di autonomia privata, ma anche un rapporto giuridico fra due soggetti.
Ciò che dà valore allo stesso, è il consenso, immune da ogni condizionamento per la sua validità. Per tale ragione, il matrimonio ai sensi dell’articolo 108 c.c, non può essere soggetto ad alcun termine o condizione.
Storicamente, nel diritto romano, gli elementi fondanti il negozio erano caratterizzati da un elemento materiale (la vita in comune) e da uno psicologico (il consenso manifestato).
I Giuristi romani davano molta importanza a tale atto, in quanto era al centro della comunità civile ed economica della società.
Questo era soggetto ad alcune forme sacramentali, che ne determinavano gli effetti ed il valore giuridico.
Andrea Torrente ricostruendo la funzione dell’istituto, nella dinamica giuridica, osservava che:”pur essendo profondamente diverso l’istituto dal diritto romano si può ancora oggi ripetere per il matrimonio la definizione di Modestino:Nuptiae sunt coniunctio maris ed feminae consortium omnis vitae, divini et humani iuris comunicatio(D.23.2.1).”2
La disciplina per la celebrazione matrimoniale, osservando le disposizioni presenti nel codice civile, muta a seconda della scelta. Infatti è possibile scegliere che l’atto venga posto in essere o davanti ad un ufficiale dello stato civile (art.84 c.c), oppure ad un ministro del culto cattolico (art.82 c.c) o di altra confessione religiosa (art.83 c.c).
2. La natura giuridica
La natura giuridica del vincolo, di cui si si discute, è stata oggetto di numerosi studi, da parte della dottrina civilistica, proprio per le peculiarità che il matrimonio ricopre nella società civile.
Secondo Adriano De Cupis, questo non è un semplice atto, bensì un negozio giuridico speciale, definito per tale ragione, familiare3. Ciò in quanto, all’interno del sistema giuridico, esso è unico, tipico ed originale, rispetto alle normali ipotesi negoziali.
Un’altra impostazione chiamata pubblicistica, valutando la complessa e peculiare struttura dello stesso, ha invece ritenuto opportuno parlare di atto amministrativo, essendo emanato da un ufficiale dello stato civile.
Diversamente, per un altra parte della dottrina, il matrimonio appartiene al novero negoziale, in quanto gli effetti, voluti dalle parti, si concretizzano in un accordo giuridico bilaterale che si perfeziona con il consenso delle parti.
Per altri giuristi esso concretizza una fattispecie complessa, in virtù del negozio creato fra le parti, perfezionatesi con un atto amministrativo redatto dall’ufficiale dello stato civile.
Dal punto di vista sistematico, il senso della comunione matrimoniale risiede nella libera volontà delle parti di costituire un’unione, spirituale e materiale, cui è possibile inserire anche gli effetti patrimoniali voluti, contrattualmente, dalle parti.
Il matrimonio civile, nel nostro ordinamento giuridico, era soggetto ad indissolubilità, ad eccezione di poche ipotesi, in cui era ammessa la separazione dei coniugi: queste erano tassativamente elencate. Nel corso del tempo, però, la situazione mutò con l’introduzione del divorzio, inserito, nell’ordinamento, dalla L. n. 898 del 1 dicembre 1970.
3. L’ordinamento canonico ed il principio dell’indissolubilità del vincolo.
Il codice civile, in relazione alla celebrazione del negozio matrimoniale, davanti ad un ministro di culto cattolico, all’articolo 87 c.c dispone che:”il matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa sede e delle leggi speciali sulla materia”.
Apposite norme sono contenute nel Concordato fra la Santa Sede e lo Stato italiano, firmato nel 1929 e richiamate, esplicitamente, nell’Accordo di Villa Madama, il 18 febbraio 1984.
Nel diritto canonico, come richiamato, il matrimonio assume il doppio significato di sacramento e di atto giuridico.
Il canone 1055 dispone che:” il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.
§ 2.Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento”.
Effetto tipico del matrimonio canonico è l’indissolubilità. Ciò trae origine dal significato sacramentale che il negozio assume nell’ordinamento canonico.
Il canone 1056 C.J.C dispone che:”Le proprietà essenziali del matrimonio sono l’unità e l’indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento”.
In tale ordinamento non sussistono cause di scioglimento del vincolo, se non quella che definisce in maniera irreversibile l’esistenza, oppure quelle che evidenziano la presenza di alcune patologie tali da compromettere la funzione stessa dell’atto.
4. Le osservazioni finali
Il matrimonio, come osservato, è un negozio giuridico centrale per la società civile. Per questa ragione, il legislatore ha inteso regolarlo, appositamente, nella Carta costituzionale e nell’attuale compilazione civilistica. Questo assume una speciale importanza, soprattutto, nell’ordinamento canonico per il contenuto che il vincolo è chiamato a realizzare.
Ciò in quanto il sistema giuridico ha inteso offrire una tutela specifica ad un istituto così importante per la vita delle persone.
5. Bibliografia
1 TORRENTE-SCHLESSINGER, Manuale di diritto privato,Giuffre,Milano, 2007, pg.1056.
2ANDREA TORRENTE,Manuale di diritto privato,Giuffre,Milano, 1965, pg.672.
3ADRIANO DE CUPIS, Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, Milano, 1983, pg.127.