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IL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA’ IN ORDINE ALLA CONDOTTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSORTERIA MAFIOSA.

Polizia posto di blocco

Polizia posto di blocco

IL NODO GORDIANO ALLE SEZIONI UNITE.

L’IDONEITA’ DELLA MERA AFFILIAZIONE RITUALE, NON ACCOMPAGNATA DA ULTERIORI INDICATORI FATTUALI, NON PUO’ FONDARE UN GIUDIZIO DI RESPONSABILITA’ IN ORDINE ALLA CONDOTTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSORTERIA MAFIOSA.

Avv. Diego Brancia

1. La vicenda cautelare sottostante e la genesi dell’ordinanza di rimessione; 2. La fattispecie associativa di stampo mafioso e le sue implicazioni sulla “tipicità” della condotta; 3.  La mai sopita criticità sul discrimen tra l’intraneus e l’extraneus; il modello “causale” ed il modello “organizzatorio”; 4.  La questione rimessa alle Sezioni Unite dalla Prima Sezione penale e l’esigenza di riallineamento della “tipicità-atipica”.

 

  1. La vicenda cautelare sottostante e la genesi dell’ordinanza di rimessione.

La vicenda cautelare genetica dell’ordinanza emessa dalla Suprema Corte, trae spunto dal provvedimento emesso dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, investito dalle richieste ex art.309 del c.p.p., confermative dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, per il reato ascritto loro, ai sensi dell’art.416-bis del c.p., commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto del c.p.

Il provvedimento cautelare genetico veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria nel contesto di una più ampia attività d’indagine, che riguardava la sfera di operatività e le attività delittuose commesse da un’articolazione locale di ‘Ndrangheta, che era storicamente presente nell’area aspromontana e risultava suddivisa in varie articolazioni territoriali, generalmente egemonizzate da un nucleo familiare.  

Questa attività d’indagine, in particolare, traeva origine dagli esiti di un’operazione di polizia, che avevano messo in evidenza la capacità della cellula criminale aspromontana di controllare l’area geografica di riferimento, attraverso l’imposizione di estorsioni agli imprenditori locali e la gestione di altri settori criminali, come il traffico di sostanze stupefacenti, reso possibile dalle ingenti disponibilità economiche della consorteria ‘ndranghetista oggetto di valutazione cautelare1.

Secondo il Tribunale territoriale, il sodalizio ‘ndranghetista storicamente egemonizzato da alcuni componenti di un nucleo familiare, operava secondo il modello tipizzato dall’art.416-bis cod.pen., risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà attraverso cui si era imposto sul territorio, come accertato in altri procedimenti penali, definiti con sentenze irrevocabili, che chiarivano gli scenari nei quali operava la consorteria ed i suoi collegamenti con la criminalità organizzata dell’area aspromontana.

In questa cornice, al capo 1, si contestava ai ricorrenti D.M. e F.M. la partecipazione al locale di ‘Ndrangheta di Sant’Eufemia d’Aspromonte, che, come detto, costituiva un’articolazione territoriale della cosca operante nello stesso centro eufemiese, all’interno della quale i due ristretti gravitavano, in conseguenza dell’affiliazione che aveva avuto luogo nell’aprile del 2018, nel corso di una cerimonia presieduta da M.F., svoltasi con l’intervento del padre dei ricorrenti, V.M.

Il giudizio di gravità indiziaria, relativo al delitto contestato a D.M. e F.M. veniva fondato sugli esiti delle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari. Da tali intercettazioni, infatti, si evincevano le modalità con cui si era proceduto all’affiliazione ‘ndranghetista dei ricorrenti e i soggetti che avevano partecipato al rituale consortile che consentiva l’inserimento degli indagati nel locale di Sant’Eufemia di Aspromonte, individuati, come detto, oltre che nei ricorrenti, in M.F. e V.M.

2. La fattispecie associativa di stampo mafioso e le sue implicazioni sulla “tipicità” della condotta.

Sebbene ormai introdotto nel codice penale nel lontano 19822, il delitto di associazione mafiosa costituisce ancor oggi un caposaldo della repressione penale delle forme più temibili della criminalità organizzata. Se nei primi trent’anni di vita ha consentito di contrastare giudiziariamente le “mafie storiche” nei loro territori d’origine, come mai era accaduto nell’Italia repubblicana, negli ultimi lustri il reato si è rivelato utile anche alla repressione di fenomeni criminali considerati di più recente emersione.

L’esperienza giurisprudenziale maturata sul versante delle mafie straniere, dimostra che sebbene il 416-bis abbia una connotazione strutturale normativamente articolata, la fattispecie incriminatrice presenti significativi margini di adattabilità applicativa.

D’altro canto, è lo stesso materiale linguistico da cui è connotato il tipo criminoso, ricco di richiami a sfondi sociologico, a sollecitare interpretazioni “evolutive” del testo normativo, per lo più storicamente condizionate dalla realtà empirico-criminologica di volta in volta presa a bersaglio; e ciò vale sia per la copiosissima letteratura dottrinale ormai stratificatasi sul tema, sia per gli altrettanto voluminosi repertori giurisprudenziali3.

Né va trascurato che nel corso degli anni attorno al delitto di associazione mafiosa si è via via formato un vero e proprio sottosistema normativo che consente all’autorità giudiziaria di percorrere un “binario parallelo” nell’accertamento di fatti di mafia, forse sbilanciato in favore delle ragioni dell’accusa rispetto a quelle della difesa: sicchè non sono prive di fondamento le preoccupazioni di chi paventa un impiego a volte processualmente orientato dell’art.416-bis c.p. da parte della magistratura requirente che in tal modo si avvale di un arsenale repressivo ben più robusto dell’ordinario4.

Sotto il profilo strutturale, secondo l’orientamento in questione, il suddetto reato si deve classificare come fattispecie a “forma libera” e di pura condotta perché si perfeziona con il compimento di una determinata azione, ossia, con l’ingresso nel consesso associativo. Ove, invece, lo si esamini sotto il diverso profilo della lesione del bene protetto, il reato in esame si può inquadrare come un reato di pericolo presunto5, come tradizionalmente viene ritenuta ogni forma di partecipazione ad un’associazione criminale.

Ad ogni modo, il cuore della fattispecie incriminatrice risiede nel terzo comma dell’art.416-bis c.p., ove il legislatore scolpisce metodo e finalità dell’associazione mafiosa, delineando così un reato associativo di assoluta peculiarità nel panorama ordinamentale.

In particolare, quanto al metodo, è di tipo mafioso l’associazione i cui partecipanti “si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e dell’assoggettamento e omertà che ne deriva”.

Quanto alle finalità, esse spaziano dalla classica realizzazione di un programma intrinsecamente illecito, come la commissione di delitti o comunque l’ottenimento di profitti e vantaggi ingiusti e il condizionamento della libertà di voto, fino al perseguimento di obiettivo in sé leciti, quali “acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici” o, ancora, “procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”.

La caratteristica dei reati di pericolo presunto consiste nella repressione di una condotta che – secondo l’insindacabile valutazione prevista dal legislatore è idonea di per sé, a mettere in pericolo un determinato bene giuridico meritevole di essere tutelato in una fase anticipata e, quindi, a prescindere dalla sua concreta lesione.

Un’applicazione indiscriminatamente estensiva del delitto di associazione mafiosa metterebbe in crisi il sacrosanto principio di proporzione tra fatto e pena, oscurando gli indubbi successi sul campo, ottenuti dalla fattispecie nel contrasto giudiziario alla criminalità mafiosa.

Dal punto di vista dogmatico, il metodo mafioso così come descritto dal terzo comma dell’art.416-bis c.p., colloca la fattispecie in una classe di reati associativi che parte della dottrina definisce a “struttura mista”, in contrapposizione ai reati associativi “puri”, il cui archetipo è plasticamente rappresentato dall’associazione per delinquere comune prevista dall’art.416 c.p.6

La differenza risiede in ciò: ai primi, per il perfezionamento della fattispecie, occorre un quid pluris rispetto alla sola organizzazione pluripersonale e al programma criminoso, bastevoli invece ai secondi.

Lungi dal rispondere a esigenze meramente classificatorie, l’inquadramento dell’associazione di tipo mafioso in tale tipologia è frutto di una non scontata interpretazione del dato testuale, gravida di decisive conseguenze pratiche.

Si tratta, infatti di attribuire un significato pregnante in senso oggettivo alla locuzione normativa “si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo” che apre la descrizione del metodo mafioso. Per integrare il tipo, cioè, occorre riscontrare empiricamente che il sodalizio abbia in qualche modo ma effettivamente dato prova di possedere tale “forza” e di essersene avvalso.

Questa lettura del dato normativo si è affermata progressivamente, divenendo ben presto largamente prevalente in letteratura e in giurisprudenza; mentre l’interpretazione alternativa, affacciatasi nei primi anni di vigenza dell’art.416-bis c.p. e volta a conferire alla medesima locuzione un rilievo solo sul piano soggettivo, ossia come mera intenzione di “avvalersi” della forza di intimidazione, è rimasta isolata7.

Oltre al dato letterale, di per sé invero non poco rilevante visto che l’uso legislativo dell’indicativo “si avvalgono” indirizza l’interprete verso un significato che richiama il mondo dei fatti accaduti piuttosto che dei progetti ancora da realizzare, a favore della versione “oggettivistica” del metodo mafioso militano svariate ragioni e di diverso ordine. Alcune delle quali meritano di essere messe a fuoco, sia pure in estrema sintesi, anche perché possono fungere da bussola per affrontare le questioni problematiche pendenti nell’attualità giudiziaria e che esamineremo nel prosieguo.

Anzitutto sul piano costituzionalistico, il concepire il delitto quale reato associativo “a struttura mista” grazie al riconoscimento di un quid pluris oggettivo che si aggiunge all’organizzazione e al programma criminale, significa prendere più sul serio il principio di offensività e di proporzione.

Un rigore punitivo come quello riservato agli autori dai quadri edittali previsti dall’art.416-bis c.p. può trovare, infatti, una convincente giustificazione se oggetto del rimprovero penalistico è la responsabilità di alimentare un sodalizio che indipendentemente dalla realizzazione del programma associativo genera di per sé, per il sol fatto di esistere e operare, un danno per i cittadini che vi si imbattono, comprimendone la libertà morale a causa appunto dell’avvalimento della forza di intimidazione8.

Ebbene, gioverà rilevare che giusto sul versante dell’offensività e quindi dell’individuazione dei beni giuridici tutelati, in giurisprudenza ricorre frequentemente un equivoco, non privo di ricadute concrete. Infatti, sia pure in modo tralatizio e senza particolari approfondimenti, il delitto di associazione di tipo mafioso viene inserito nel novero dei reati di pericolo9.

In una simile ottica, il danno temuto e non necessariamente prodottosi per traguardare la soglie della punibilità, è riferito ai beni giuridici messi a repentaglio dalla futura realizzazione delle finalità programmatiche del sodalizio tipizzate dalla norma: l’ordine pubblico genericamente inteso per quanto riguarda i delitti orditi, la libertà di iniziativa economica in relazione all’acquisizione delle attività imprenditoriali, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione con riferimento all’accaparramento di appalti e concessioni, la libertà di voto in ordine al condizionamento elettorale, e così via.

Ora, che le finalità programmatiche perseguite dal sodalizio criminale costituiscano la fonte di un pericolo incombente per la collettività e che da questo punto di vista il delitto di associazione mafiosa va considerato un reato di pericolo, sono rilievi in sé non censurabili. Ma l’equivoco è un altro: ossia che la giurisprudenza, enfatizzando la natura di reato di pericolo dell’associazione mafiosa, finisce per ignorare o addirittura escludere la dimensione del danno, attuale ed effettivo, connesso proprio al requisito di fattispecie oggettivamente inteso ed incarnato nel metodo mafioso.

Il che comporta un rischio, non di rado concretizzatosi come vedremo meglio più avanti, e cioè che nella prassi applicativa il metodo mafioso perda di consistenza quale requisito oggettivo, probatoriamente verificabile, per essere più o meno esplicitamente ricondotto nell’alveo delle ipotesi non riscontrabili empiricamente, di quel modo di argomentare proprio delle fattispecie di pericolo che si snoda mediante prospettazioni prognostiche più che diagnostiche.

A favore del modello di reato associativo “a struttura mista”10, quindi di una versione dell’associazione mafiosa “che delinque” e non solo “per delinquere”, milita anche la funzione che questa concezione può svolgere – per dir così di antidoto – contro i bagliori di un diritto penale d’autore sotto mentite spoglie. Ancorare, infatti, il giudizio di mafiosità, rectius: di “tipo mafioso”, all’accertamento di un requisito oggettivo ulteriore, pone un limite all’impiego di facili presunzioni a base etnico-antropologico che potrebbero attecchire se tale giudizio dovesse risolversi nel valutare esclusivamente la dimensione organizzativa, ancorchè internamente caratterizzata e finalisticamente orientata.

Così, su una simile china scivolosa, una comune associazione per delinquere composta magari da criminali incalliti di estrazione meridionale dediti all’usura e al recupero crediti verrebbe agevolmente inquadrata nel paradigma mafioso; viceversa se composta da criminali di estrazione regionale diversa, andrebbe incontro all’applicazione del solo 416 c.p.

In altre parole, il metodo mafioso oggettivamente inteso, richiedendo una sua esteriorizzazione per essere accertato processualmente, favorisce un giudizio sulle persone per quel che “fanno” e non su quel che “sono”.

Infine, vale la pena ripercorrere anche un argomento di tipo storico.

Come tratteggiato da alcuni studi in argomento11, l’associazione di tipo mafioso concepita a “struttura mista”, non fa che riannodare le fila di un’antica tradizione giuspenalistica che affonda l’eredità romanistica della vis pubblica, e rintracci nel reato associativo di “comitiva armata” previsto dal codice napoletano del 1819 il suo più fulgido antecedente. Tale fattispecie prevedeva sì la punibilità degli affiliati alla comitiva armata per il sol fatto di parteciparvi, ma a condizione che almeno due di loro “sien portatori di armi proprie” e nell’insieme andassero “scorrendo per le pubbliche strade o le campagne con l’animo di commettere misfatti o delitti”.

3. La mai sopita criticità sul discrimen tra l’intraneus e l’extraneus; il modello “causale” ed il modello “organizzatorio”.

Nella vicenda che ci occupa viene rivitalizzato il dibattito sull’aspetto concettuale della condotta partecipativa in seno ad un consesso associativo di stampo mafioso.

La questione attiene così alla conclusione se sia sufficiente o meno la “mera dichiarata adesione” all’associazione da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire quale uomo d’onore, così integrando la condotta di partecipazione o se la condotta debba essere connotata da quel “quid pluris” coincidente con la funzionalità e dinamicità della stessa.

Torna, così, al centro del confronto l’interpretazione lessicale della norma e la conseguente inferenza della prova del contributo causale che il partecipe avrebbe fornito in seno all’associazione.
Si dipanano così due interpretazioni, quella che fa riferimento al c.d.
“modello organizzatorio” e quella che coincide con il c.d. “modello causale”. Già la Corte di Cassazione II Sezione Penale con la pronuncia n. 27394/2017, nell’affrontare nuovamente la questione già mediata da altre pronunce12, ripropone una problematica sulla quale, all’interno del supremo Collegio, si registra un acceso dibattito ermeneutico13.

Orbene l’occasione del contrasto di opinioni in seno alla Corte di Legittimità, risiede, tra l’altro, sull’interpretazione dell’espressione legislativa contenuta nell’art. 416 bis c.p., comma 1: “far parte di” […], concetto che ha da sempre determinato la ineliminabile necessità di una concretizzazione giurisprudenziale della nozione, tesa – in tutta evidenza – a rendere più chiaro e percepibile (in aderenza ai principi costituzionali di tipicità, materialità ed offensività) il contenuto del precetto, che rimanda non già ad una singola e specifica condotta ma ad un “effetto” di più potenziali condotte. Il soggetto che “fa parte” è, in via logica e giuridica un membro tendenzialmente permanente del gruppo criminoso, dunque una persona che, consapevole delle finalità complessive dell’agire collettivo e desideroso di perseguirle pro-quota, le fa sue ed impiega (quantomeno) una frazione del suo tempo e delle sue energie allo scopo di realizzarle. Ciò postula, in via logica, un accordo di ingresso, con accettazione delle regole da parte dell’affiliato, il riconoscimento della sua volontà da parte del gruppo e una successiva, concreta attivazione del soggetto in favore di se stesso (in quanto membro di un gruppo destinato a realizzare potere e profitti) e dell’associazione complessivamente intesa […] sul piano oggettivo, non potendosi ritenere sufficiente la mera ed astratta “messa a disposizione” delle proprie energie (dato che ciò, oltre a costituire un dato di notevole evanescenza sul piano dimostrativo, si porrebbe in insanabile contrasto con il fondamentale principio di materialità delle condotte punibili di cui all’art. 25 Cost.). Va, perciò, riscontrato in concreto il “fattivo inserimento” nell’organizzazione criminale, attraverso la ricostruzione – sia pure per indizi – di un “ruolo” svolto dall’agente o comunque di singole condotte che – per la loro particolare capacità dimostrativa – possano essere ritenute quali “indici rivelatori” dell’avvenuto inserimento nella realtà dinamica ed organizzativa del gruppo”14.

Orbene, una parte della Giurisprudenza afferma, così, che la semplice affiliazione o messa a disposizione non implichi alcun ruolo attivo e causalmente efficiente per la dinamica associativa, assegnando a quella condotta l’irrilevanza penale.
In altri termini, il
“far parte di un’associazione di tipo mafioso” implicherebbe l’indicazione ed individuazione (da parte della pubblica Accusa) dell’aspetto dinamico del ruolo che ogni associato in essa ricopra, in ciò distinguendosi la locuzione dell’art. 416 bis c.p. da quella dell’art. 416 c.p. che, facendo riferimento al semplice associarsi (comma 1) o al “solo fatto di partecipare all’associazione” (comma 2), indicherebbe, invece, una posizione statica.

Osserva la Corte, con la sentenza in commento, che “il suddetto criterio interpretativo non appare dirimente non solo perché le diverse locuzioni adoperate nell’art. 416 c.p. (“partecipare”) e art. 416 bis c.p. (“fa parte”), a ben vedere, sono dei sinonimi ma anche e soprattutto perché, a livello semantico, nulla consente di affermare che il “far parte” indichi un’attività avente natura dinamica a differenza del “partecipare”, che indicherebbe un’attività statica. D’altra parte, in realtà, la semplice affiliazione ad un’associazione criminale, implica, di per sé, “una partecipazione attiva” alla vita associativa e la sua punibilità appare del tutto coerente con i principi costituzionali del nostro ordinamento.

La questione, peraltro, non può essere circoscritta alla tipizzazione della condotta sotto il profilo della “dichiarata adesione” o alla “disponibilità/messa a disposizione”, ma deve estendere i propri effetti di ermeneusi al dibattito – sempre vivo in dottrina e giurisprudenza – sulla configurabilità di un concorso esterno in associazione mafiosa, nascente dall’esigenza di apprestare una tutela effettiva a condotte di “contiguità criminale”, alle quali il panorama normativo non riconosce una risposta esaustiva, comportamenti socialmente indesiderabili che generano nella coscienza sociale un grosso risentimento ed allarme.

La necessità della ricostruzione dogmatica del concorso esterno è giustificata dal bisogno di colpire, accanto alle condotte degli appartenenti al sodalizio criminale, anche condotte collaterali, nelle quali non sono rinvenibili gli elementi ontologici della partecipazione piena, ma che dispiegano un effetto determinante per la sopravvivenza del sodalizio criminale.

Il bisogno di ampliare la punibilità per il reato associativo, a titolo di concorso esterno, malgrado l’opportunità evidente, ha incontrato forti resistenze in ambito sia giurisprudenziale che dottrinario.

Si afferma che le fattispecie associative sono già connotate da un evidente vulnus di tassatività e tipicità, di talché allargando ulteriormente le maglie della punibilità del reato di associazione di tipo mafiosa si sarebbe alimentato ulteriormente il deficit di sufficiente determinatezza di cui deve essere dotata una previsione normativa.

L’obiezione di maggior peso realizzata in dottrina contro la figura del concorso esterno si basa sul dato normativo di cui all’art. 110 c.p, che testualmente recita:” Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita…”.

Orbene, se l’art. 110 c.p prevede che il concorrente partecipi al “medesimo reato”, ciò significa che il partecipante deve realizzare una condotta che, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, è la medesima dell’intraneus all’associazione, di guisa che si realizzerebbe una perfetta osmosi tra chi è parte del sodalizio criminale e l’extraneus, dovendo quest’ultimo aderire al medesimo dolo specifico richiesto dall’art.416 bis c.p.

Una ulteriore obiezione, realizzata dai sostenitori della tesi negazionista del concorso esterno in associazione mafiosa, si fonda su una carenza di offensività di cui sarebbe dotato l’apporto del concorrente esterno.

Invero, si afferma che se la condotta del partecipe, per essere penalmente rilevante, deve essere connotata dal requisito della permanenza, e la condotta dell’extraneus ne costituisce una porzione di minore portata, perché caratterizzata dall’occasionalità del contributo, si finirebbero per punire condotte preparatorie rispetto ad una partecipazione piena, non sussumibili nell’alveo del penalmente rilevante.

Nonostante le perplessità della dottrina e della giurisprudenza, nel lontano 1994 le Sezioni Unite della Cassazione, hanno riconosciuto la figura del concorso esterno in associazione mafiosa, non già per velleità repressive, ma per dare una veste giuridica adeguata a quei comportamenti di coloro che pur non facendo parte dell’organico del sodalizio criminale, prestano, in maniera occasionale, il proprio contributo al fine di soccorrere l’organizzazione in un momento di imperante necessità.

In particolare, la sentenza delinea in modo puntuale i tratti caratterizzanti sia della condotta materiale che dell’elemento soggettivo dell’extraneus, sottolineandone le differenze rispetto alla simmetrica figura dell’intraneus.

Quest’ultimo è colui senza il cui apporto quotidiano, o comunque assiduo, l’associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza; è colui che agisce nella “fisiologia”, della vita corrente dell’associazione. L’affiliato fa parte e si sente parte dell’associazione, così incardinandosi stabilmente in essa.

Il concorrente ex art.110 c.p, invece, è colui che non vuol far parte dell’associazione e che l’associazione non chiama “a far parte”, ma al quale si rivolge sia per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo sia, soprattutto, nel momento in cui la “fisiologia” dell’associazione entra in fibrillazione, attraversando una fase “patologica” che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno; insomma è il soggetto che occupa uno spazio proprio nei momenti di emergenza della vita associativa.

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo il partecipe esprime «la volontà di far parte dell’associazione», «con la volontà di contribuire alla realizzazione degli scopi di essa “, diversamente dal concorrente eventuale che «vuole dare un contributo senza far parte dell’associazione», senza un animus partecipativo, ma «con la volontaria consapevolezza che la sua azione contribuisce all’ulteriore realizzazione degli scopi della societas sceleris».

È essenzialmente un dolo di agevolazione quello che caratterizza il concorrente esterno, secondo la sentenza Demitry.

Secondo il giudice della nomofilachia sarebbe errato affermare che il concorrente esterno debba possedere lo stesso dolo di colui che fa parte dell’associazione, ossia il dolo specifico.

Si può avere concorso con dolo generico in un reato a dolo specifico essendo sufficiente la consapevolezza nell’extraneus che altri ” fa parte e ha voglia di far parte dell’associazione e agisce con la volontà di perseguirne i fini”.

Infatti, il concorrente potrebbe, al contrario del partecipe, «disinteressarsi della strategia complessiva (dell’associazione), degli obiettivi che la stessa si propone di perseguire». Potrebbe anche averli presenti, senza che questo quid pluris faccia mutare il ruolo dell’esterno, che non fa parte o non vuole o non è richiesto come socio. La sua condotta si limita a «contribuire alle fortune dell’associazione».

La sentenza Demitry è stata sottoposta a pesanti critiche sia da parte della dottrina che dalla giurisprudenza, di talchè si è reso necessario un nuovo intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza Carnevale)115, che ha determinato una precisazione della ricostruzione della materialità del reato del concorrente esterno ed una radicale correzione della ricostruzione dell’elemento soggettivo dell’intraneus.216

4. La questione rimessa alle Sezioni Unite dalla Prima Sezione penale.

La questione che è stata rimessa alla prudente valutazione delle Sezioni unite della Corte Suprema di Cassazione, si incentra sull’apprezzamento di un tema di centrale rilievo, per ciò che attiene al modello di “legalità formale”2, proprio della dogmatica tradizionale, scongiurando il rischio della permanenza di un modelli di tipicità “atipica” o “incompiuta”, rispetto al quale la partecipazione associativa è sanzionata in quanto tale, con strumenti normativi che, per un verso, recano con sé la necessità di un ancoramento rigoroso alle emergenze probatorie, per altro verso, comportano un’attenzione costante ai principi costituzionali, il cui rispetto deve costituire un parametro ineludibile per l’operatore del diritto.

Sostiene la Sezione rimettente, considerando “esemplare” il monito icastico espresso da una delle voci più autorevoli delle scienze criminali dell’ultimo secolo, che, un trentennio addietro, affermava: “Il fatto, in queste figure normative, sfuma nel percorso di vita o nella collocazione politica o ambientale dell’imputato, ed è come tale tanto poco verificabile dall’accusa quanto poco confutabile dalla difesa. E si configura tendenzialmente come un reato di status, più che come un reato di azione e di evento, identificabile, anziché con prove, con valutazioni riferibili alla soggettività eversiva o sostanzialmente antigiuridica del suo autore. Ne è risultato un modello di antigiuridicità sostanziale anziché formale o convenzionale, che sollecita indagini sui rei anziché sui reati, e che corrisponde a una vecchia e mai spenta tentazione totalitaria: la concezione ontologica – etica o naturalistica – del reato come male quia peccatum e non solo quia prohibitum e l’idea che si debba punire non per quel che si è fatto ma per quello che si è”17.

Aggiungiamo alle considerazioni della Sezione rimettente che la specificità della repressione delle forme di criminalità organizzata hanno avuto giustificazione prevalente con riferimento alla particolare pericolosità sociale di queste: la giustificazione nei termini appunto dell’emergenza.

Le figure delittuose associative sono considerate difformi rispetto ai principi definiti generali del diritto e della responsabilità penale, per le carenze di tassatività e determinatezza.

Da queste, non del tutto risolte questioni ermeneutiche trae origine la necessità di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, essendo indispensabile comprendere se l’affiliazione di un soggetto a un’organizzazione mafiosa costituisca ex se un fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità nei confronti dell’associato, quanto meno con riferimento alla operatività delle “mafie storiche”, strutturate e radicate territorialmente, nelle quali il recesso è estremamente difficile, non dire, nella pratica, impossibile, salvo i casi di collaborazione con la giustizia, atteso che la disposizione dell’articolo 416-bis, comma primo, codice penale. Si limita a prevedere la punizione di: “chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formato da tre o più persone…” senza fornire alcuna indicazione specifica sulle modalità con cui tale partecipazione si deve concretizzare, la cui individuazione sembrerebbe estranea al modello di tipicità recepito dalla fattispecie in esame.

Peraltro, sostiene, sempre, la Sezione rimettente che se si ritiene che la partecipazione associativa debba essere integrata da elementi ulteriori rispetto alla mera affiliazione, estranei alla previsione dell’art.416-bis cod. pen., occorrerà ancora comprendere attraverso quale percorso ermeneutico si debba o si possa giungere alla individuazione di tali indicatori consortili tenendo presenti i limiti che il modello di tipicità formale vigente nel nostro sistema penale pone all’operatività di ogni forma di “creazionismo giurisprudenziale” e la posizione della giurisprudenza di legittimità nell’ambito dell’ordinamento interno, contrassegnato dal valore non vincolante del precedente, relativa alla efficacia persuasiva, per la profondità e l’accuratezza dei suoi argomenti, ma non impositiva, al di fuori dei limitati ambiti applicativi di cui all’art.627 del c.p.p., dell’interpretazione giurisprudenziale, cui compete soltanto una funzione dichiarativa ed esplicativa della norma di legge.

Sul punto la Sezione rimettente afferma come: “Siano più che mai pertinenti le osservazioni di principio proprie del recente intervento delle Sezioni Unite18, che rimandano a quanto affermato in una precedente pronuncia19, circa la funzione di “mediazione accertativa della giurisprudenza, nel senso che deve riconoscersi ai giudici un margine di discrezionalità, che comporta una componente limitatamente “creativa” della interpretazione, la quale, senza varcare la “linea di rottura” con il dato positivo ed evadere da questo assume un ruolo centrale nella precisazione del contenuto e della latitudine applicativa della norma e assolve sostanzialmente una funzione integrativa della medesima”.

Sostiene, ancora, la Corte suprema che in questa complessa operazione di ermeneutica processuale la precedente e, tuttora, insuperata giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui il partecipe di un’organizzazione mafiosa deve essere definito, in senso dinamico e funzionale come “colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa, non solo “è” ma “fa parte” della stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all’effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l’associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzata dalla medesima”20.

In verità con la nota sentenza “Mannino”, sostiene la Corte riemettente, le Sezioni Unite, non presero espressamente posizione sul significato da attribuire all’affiliazione ad una consorteria mafiosa, pur ritenendo tale situazione rituale un indicatore, dotato di elevata sintomaticità, della partecipazione associativa, evidenziando che, sul piano probatorio, rilevano “ tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente infuriarsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio.”

Si deve trattare, in ogni caso, di indicatori “gravi e precisi” (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, variegati e però significativi “facta concludentia”) dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, “messa a disposizione” della persona per ogni attività del sodalizio criminoso.”

In verità, già in passato, nel 2005, le Sezioni Unite in quella occasione non si sono soffermate sul portato del rito di affiliazione ad una associazione di stampo mafioso, pur tuttavia affermando che trattasi di elemento espressivo di elevata sintomaticità del pactum sceleris e rilevando altresì che, sul piano probatorio, “rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo dei sodalizio”. Indicatori, questi, che, perché possano essere validamente tenuti in conto, ben inteso devono essere «gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, variegati e però significativi “facta concludentia”) dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, “messa a disposizione” della persona per ogni attività del sodalizio criminoso”.

In altre parole, da quanto si desume agevolmente da tale pronuncia, il fatto afferente al rito di affiliazione potrebbe certamente costituire il dato di partenza, corroborato da ulteriori elementi fattuali, accertati in concreto, da cui ricostruire l’intraneità del soggetto all’interno di una consorteria mafiosa. Ci si riferisce, in particolare, alla commissione di condotte illecite rientranti tutte nell’esternalizzazione del disegno criminoso proprio della societas sceleris.

Di contro, tuttavia, non può in questa sede trascurarsi un altro arresto giurisprudenziale della Suprema Corte che, pur pronunciandosi nel diverso ambito del procedimento di prevenzione, ha fornito un ulteriore dato definitorio, meglio delineando il concetto di “appartenenza” ad una associazione mafiosa, definendolo come quella condotta che si sostanzia in un’azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale.21

A fronte di tale recente approdo giurisprudenziale – attesa la diversa natura delle condotte di “appartenenza”, “partecipazione” e “concorso esterno” – potrebbe allora attribuirsi al rito di affiliazione un significato tale da poter giustificare un giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. che si fondi su siffatto elemento fattuale.

***

Il complesso e stratificato contesto ermeneutico nel quale si inserisce la problematica della rilevanza dell’affiliazione rituale di un soggetto a un’organizzazione mafiosa riconducibile al novero delle “mafie storiche”, su cui si innesta l’invocato intervento delle Sezioni Unite, deve rilevarsi che, sulla questione in esame, si fronteggiano due orientamenti giurisprudenziali, rispetto ai quali sembra ostico trovare una soluzione compromissoria, idonea a coniugare il rispetto del modello di tipicità formale del nostro sistema penale con le esigenza di garanzia individuale, connesse all’applicazione di una fattispecie, che si connota per la sua, in una certa misura, “atipica” o “incompiuta” tipicità.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, l’affiliazione a un’associazione di tipo mafioso costituisce fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità, atteso che il reato di cui all’art.416-bis cod. pen., si consuma nel momento in cui il soggetto aderisce a una siffatta consorteria, senza che sia necessario il compimento di specifici e ulteriori atti esecutivi della condotta illecita programmata.

La fattispecie in esame, infatti, prefigura un reato di pericolo presunto, con la conseguenza che, per integrare l’offesa all’ordine pubblico, è sufficiente l’adesione all’associazione di tipo mafioso, che, postulando la disponibilità incondizionata alle esigenze strategiche della consorteria, a maggior ragione se ci si riferisce ad una “mafia storica”, appare, di per se stesa idonea ad accrescere le potenzialità operative e intimidatorie del sodalizio.

Basti, in proposito, richiamare il seguente principio di diritto: “Il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell’organigramma criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l’offesa all’ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. “messa a disposizione”, che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati ed accertare le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale”22.

Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica l’arresto giurisprudenziale, maturato in un diverso contesto sezionale, secondo cui ai “fini dell’integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale”23

All’orientamento ermeneutico sopra richiamato se ne contrappone un altro, che non ritiene l’affiliazione a un’associazione di tipo mafioso, di per sé sola, sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità nei confronti dell’imputato, richiedendo la prova del compimento di specifici e ulteriori atti esecutivi della condotta illecita programmata.

Rappresenta in modo esemplare questo orientamento ermeneutico, che ritiene indispensabile, per la formulazione di un giudizio di responsabilità nei confronti dell’imputato del reato di cui all’art.416-bis cod. pen., l’acquisizione di elementi concreti e specifici, rivelatori del suo ruolo attivo nell’associazione di tipo mafioso, il principio di diritto secondo cui: “ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso, l’investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non solo essenziali, in quanto rileva al stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all’interno dello stesso24

Analogo rilievo ermeneutico deve essere attribuito all’arresto giurisprudenziale, maturato in un differente ambito sezionale, con specifico riferimento al contesto ‘ndranghetista che si sta considerando, secondo cui: “Ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione all’associazione di tipo mafioso, l’affiliazione rituale può essere sufficiente laddove alla stessa non si correlino ulteriori concreti indicatori fattuali rivelatori dello stabile inserimento del soggetto nel sodalizio con un ruolo attivo25”.

Ha ritenuto la Sezione rimettente, che a norma dell’art.618 del c.p.p., comma 1, fosse necessario interrogare le Sezioni Unite per dirimere il contrasto tra la soluzione interpretativa tendente a ritenere sufficiente la mera affiliazione a un’organizzazione criminale operante secondo il modello prefigurato dall’art.416-bis cod.pen. e riconducibile al novero delle “mafie storiche” e la contrapposta opzione ermeneutica tendente a ritenere tale adesione rituale, inidonea a fondare un giudizio di responsabilità dell’imputato se non accompagnata da elementi concreti e specifici, rivelatori del ruolo attivo svolto dall’imputato nel sodalizio, non incide soltanto sulla vicenda oggetto di vaglio cautelare, ma richiama l’esigenza di assicurare l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale su una questione interpretativa di notevole rilevanza.

1 Detenzione di armi e di droga, ma anche estorsione, favoreggiamento, violenza privata, voto di scambio, aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di aver agevolato la ‘ndrangheta. Queste la accuse mosse a vario titolo alle 65 persone finite nell’inchiesta che ha fatto scattare staman coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri.

GLI ARRESTATI

In carcere sono finiti: A. A., alias “il M.”, 42enne, presidente del Consiglio Comunale di S. d’A.; C. A., alias “P.”, 55enne, già detenuto per altra causa; C. A., 57enne; D. A., detto “Micu”, 42enne; S. A., detto “Turi” alias “P.”, 54enne; G. B., inteso “P.”, 57enne;

A. B., 26enne; D. C., alias “u Ciacio”, 54enne; S. A. C., 41enne; V. C., alias “C.”, 35enne; C. C., 52enne; V. C., alias “u R.”, 38enne; A. C., alias “S.”, 52enne; E. C., 25enne; G.C., 50enne, già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa; C. G.,60enne; A. C., inteso “N.”, 37enne, consulente del Lavoro; P. C., 47enne; N. D., 36enne;

R. G. D., 33enne, latitante; L. D., 46enne torinese agente immobiliare; A. F., detto “N.” alias “T.”, 48enne; D. F., alias “u P.”, 74enne; D. F., inteso “D.”, nato a Carlton nel 19XX e consigliere comunale di minoranza di Sant’Eufemia d’Aspromonte; A. G., inteso “T.” alias “u m.”, 46enne, titolare di due attività commerciali – bar ristorante – a Milano;

C. I., 42enne, vice Sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Assessore con delega al Bilancio, Programmazione, Tributi; G. I., 50enne; A. L., alias “N. u pistolu”,23enne; C. L., 56enne; D. L., 50enne imprenditore nel settore edile; R. L., 23enne; N. L., alias “B.”, 44enne; D. L., 44enne, ingegnere, responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte; G. M., 32enne, detenuto per altra causa; B. M., alias “u F.”, 40enne, gestore di un ristorante a Solano di Scilla; D. M., 25enne dimorante ad Hannover in Germania; F. M., 27enne dimorante ad Hannover in Germania;

P. M., alias “u F.”, 24enne; V. M., alias “u R.”, 55enne; C. N., alias “C.”, 58enne; G.C.N., alias “‘mpizza”,54enne; G. N., 38enne detenuto per altra causa; D. O., 22enne; G. O., 52enne; C. Q., inteso “C.”, 51enne imprenditore nel settore degli impianti elettrici;

D. R., 27enne; G. R., 40enne; F. R., 38enne; M. R., 44enne, impiegato comunale a Mornago -VA; G. S., 30enne; G. S., 49enne; G. S., alias “u longu”, 39enne; F. V., 38enne.

Misura cautelare ai domiciliari invece per: C. C., alias “spagnoletta”, 75enne; F. C., alias “C.”, 89enne; E. C., alias “C.”, 86enne; F. C., 70enne assicuratore; D. C., 42enne sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte eneo eletto Consigliere Regionale della Calabria; M. F., 24enne; G. A. G., 57enne medico; R. I., 52enne, ristoratore con attività commerciali a Bagnara Calabra e Milano; R. L., alias “R.”, 75enne; A. L., inteso “‘N.” alias “M.”, 51enne; Carmelo Napoli, 26enne; M. S., 42enne, senatore della Repubblica eletto nel marzo 2018.

L’esecuzione della misura cautelare nei confronti del Senatore, secondo quanto disposto dal gip in conformità con il dettato normativo, rimarrà sospesa in attesa della delibera della Camera di appartenenza, alla quale è stata richiesta l’autorizzazione a procedere.

IL LOCALE E LA GUERRA TRA FAZIONI

Le indagini, svolte dagli investigatori della Squadra Mobile di Reggio Calabria e del Commissariato di Palmi, sotto le direttive del Procuratore Aggiunto Calogero Gaetano Paci e del Sostituto Giulia Pantano della Dda, hanno documentato l’esistenza di un clan di ‘ndrangheta a Sant’Eufemia d’Aspromonte, che opera alle dipendenze della locale di Sinopoli e territori limitrofi e facente capo alla potente cosca A.

In seno al locale eufemiese, in cui coesistono almeno tre diverse fazioni – quella dei Cannizzaro, quella riferibile a “u D.”, ovvero C. I., e quella riconducibile a D. L. – alla fine del 2017 e nel 2018 c’è stata una spaccatura interna. Due articolazioni mafiose, l’una che si ritiene facente capo a D. L. e l’altra a I., sarebbero entrate “in guerra fredda” tra loro, nel tentativo di prendere l’una il sopravvento sull’altra. Nel corso del “conflitto” le due fazioni avrebbero fatto numerose affiliazioni, che miravano a implementare l’organico, con la finalità ultima di imporre ciascuna la propria linea strategica-criminale ed acquisire, pertanto, maggiore peso criminale nell’ambito dello stesso locale.

Secondo gli inquirenti, la corsa sfrenata ad affiliare nuovi ‘ndranghetisti, oltre a consentire l’ingresso nel locale di persone non sempre idonee sotto il profilo criminale o, comunque, non dotate di affidabilità, avrebbe creato dei disordini interni e l’insorgere di malumore, soprattutto nello schieramento capeggiato da L..

La tesi è che quest’ultimo avrebbe mal tollerato non solo l’irregolarità delle affiliazioni, ma anche il fatto che queste fossero state convalidate dal presunto boss A. L. e da F. C., alias “C.”, anch’egli considerato un boss di vecchia data che avrebbe preso parte al famoso summit di Montalto nel 1969.

Il gruppo L. avrebbe poi esercitato delle pressioni affinché i vertici del locale, custodi delle regole inviolabili dell’onorata società (tra cui ci sarebbero C. C. detto “spagnoletta”, F. C. detto “C.” e il defunto A. L.) prendessero una posizione ferma e rifiutassero di ratificare gli irregolari riti di affiliazione operati dalla frangia opposta.

IL COMPROMESSO SULLE AFFILIAZIONI

Ma all’interno del locale sarebbe stata fatta una scelta di compromesso per cui, da una parte, si sarebbe accettata la regolarizzazione dei riti già eseguiti, e dall’altra sarebbe scattato il divieto di effettuarne altre, con un periodo di sospensione.

La decisione adottata avrebbe quindi determinato la reazione furibonda di L. che, sostenuto dai suoi più vicini sodali, come A.G., A. C., V. C., S. N., avrebbe officiato alcuni “battezzi” e ne avrebbe programmati degli altri, pretendendo l’assenso anche successivo da parte degli altri primari del locale.

Questo solo per restituire equilibrio tra le due frange mafiose, fino alla decisione di creare un banco nuovo e il rimescolamento delle cariche con una equa ripartizione tra le due anime interne della cosca. L’idea sarebbe stata anche quella di creare un nuovo locale di ‘ndrangheta indipendente dagli A., imperanti a Sinopoli, che potesse ottenere il riconoscimento del Crimine di Polsi.

Secondo gli investigatori a Sant’Eufemia d’Aspromonte sarebbe stata attiva un’organizzazione mafiosa pericolosissima ed efferata, con la disponibilità di un grosso quantitativo di armi anche da guerra. L’organizzazione responsabile di diversi omicidi, dedita al danneggiamento, al traffico di droga (sia cocaina che marijuana), avrebbe avuto un controllo capillare del territorio, anche grazie al pizzo chiesto agli imprenditori.

Avrebbe avuto inoltre una ramificazione in Lombardia, nel Pavese, dove da tempo si è insediato D. L., coadiuvato da G. S. e dal cugino G. R., ma anche in Australia dove è presente un locale di ‘ndrangheta, dipendente direttamente dalla casa-madre calabrese.

LA RAMIFICAZIONE IN AUSTRALIA

Le intercettazioni hanno consentito di captare alcuni dialoghi da cui emergerebbe che A. F., in passato, sarebbe andato in Australia per risolvere il problema della spoliazione di un suo zio (che aveva commesso una trascuranza) all’interno del locale, ma il progetto sarebbe fallito perché il parente sarebbe stato comunque sanzionato, sebbene non fosse stato espulso dai ranghi della ‘ndrangheta.

Dalle indagini emergerebbe poi che i vertici del locale di Sant’Eufemia d’Aspromonte avrebbero preso parte alle decisioni più importanti da adottare nel locale in Australia, tra questi C. C., definito un “anziano ‘ndranghetista” e diretto interlocutore dei vertici australiani.

IL CONTROLLO DEL COMUNE

Il locale eufemiese – che dipende dalla vicina cosca degli A., alla quale tributa onori e riconoscimento oltreché sottomissione gerarchica – avrebbe poi instaurato forme di interazione con consorterie di diversa matrice mafiosa riuscendo ad infiltrare il settore pubblico, ovvero il Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte, sul quale avrebbe esercitato influenza e governato le attività economiche imprenditoriali.

Le investigazioni hanno avuto come perno centrale la figura di D. L., processato per associazione mafiosa e assolto in secondo grado nel procedimento “Xenopolis” (nell’ambito del quale emerse come uomo di fiducia di C. A., classe 1964).

Il clan sarebbe riuscito a inserire i propri rappresentanti tra i vertici dell’amministrazione comunale. E con il sospetto di avere avuto il ruolo di capo, promotore ed organizzatore dell’associazione è stato colpito dalla misura cautelare in carcere il Vice Sindaco, C. I., alias “u D.”, a cui si contesta di essere l’artefice di diverse affiliazioni.

L’AIUTO AL CONSIGLIERE C.

Nello stesso ambito D. C., sindaco del Comune che secondo gli inquirenti, per vincere le ultime elezioni regionali, si sarebbe rivolto a L., prima attraverso il fratello A. C. in quanto capace di procacciare voti grazie alle sue aderenze con figure apicali della cosca A. e poi direttamente a L., per sbaragliare gli avversari politici. Lo stesso L. si sarebbe subito reso disponibile a sposarne l’iniziativa politica che avrebbe portato il candidato ad essere eletto Consigliere Regionale.

Dalle parole captate di A. C. emergerebbe uno spaccato professionale del fratello D. ritenuto “poco limpido”, anche in merito alla figura di Presidente del Parco dell’Aspromonte nel cui svolgimento avrebbe assecondato varie richieste a fini puramente clientelari.

Dalle indagini emergerebbe che, per motivi di strategia e di opportunità, D. avrebbe dovuto evitare frequentazioni con persone vicine alla criminalità organizzata, al fine di portare avanti una campagna elettorale sobria. L’idea non sarebbe stata quella di chiudere le porte alla ‘ndrangheta, il cui bacino di voti avrebbe potuto fare la differenza con gli altri candidati, quanto di delegarne la richiesta ad intermediari che, in quanto meno esposti pubblicamente, avrebbero potuto relazionarsi, dando meno nell’occhio, con gli ambienti mafiosi.

IL CASO DEL SENATORE S.

Prima delle ultime elezioni regionali, emergerebbe una operatività della cosca eufemiese, con L. in testa. In particolare durante le politiche del 2018, quando fu eletto Senatore della Repubblica M. S. Gli investigatori sostengono che nel corso della campagna elettorale, tra S. e gli A. sia stato siglato un accordo.

E in tal senso scendono nel dettaglio: Il 28 febbraio 2018 vi sarebbe stato difatti un incontro, pure tenuto riservato, tra L. e l’allora candidato S., mediato da un medico, G. G. L’incontro, durato circa mezz’ora, si sarebbe svolto a Reggio Calabria, nella sede della segreteria politica di S.

Nel corso delle intercettazioni, L. avrebbe chiesto a N. L. di appoggiare politicamente S.; sarebbe emerso che il giorno delle elezioni lo stesso L. si sarebbe impegnato a dare indicazioni ad alcuni elettori affinché esprimessero la loro preferenza per S. al Senato, definendolo “amico nostro”.

Le analisi del dopo voto evidenziano che S. è stato eletto Senatore nel collegio uninominale 4 della Calabria con una percentuale del 39,59%, riuscendo ad ottenere a Sant’Eufemia d’Aspromonte 782 voti, pari al 46,10%, mentre nel limitrofo Comune di Sinopoli 435 voti, pari al 63,41%.

In pratica, nei comuni di Sinopoli e Sant’Eufemia d’Aspromonte, S. ha conseguito una percentuale ben più alta della media provinciale.

Dopo il successo elettorale, tra maggio e giugno 2018, L. avrebbe però presentato “il primo conto”, sollecitando un intervento del Senatore affinché una persona di suo interesse, parente di N. L., ottenesse il trasferimento presso la sede di Messina di Poste Italiane.

Il trasferimento è stato effettivamente ottenuto (con decorrenza dal 17 febbraio di quest’anno) attraverso un articolato stratagemma che emergerebbe nel prosieguo delle indagini.

Nel 2019 il posto di lavoro a Messina per la dipendente di Poste Italiane che interessava a L. sarebbe stato creato ad hoc, per gli inquirenti evidentemente come contropartita all’appoggio elettorale, non essendoci alcun bisogno di personale (come emerso dalle indagini) per la qualifica ricoperta da quel soggetto prima che lo stesso presentasse domanda di mobilità.

LE CERIMONIE DI AFFILIAZIONE

Le indagini hanno poi permesso di verificare come ancora oggi i cerimoniali continuano ad esistere, così come iriti arcaici e la fascinazione del linguaggio dei sodali. Tutto questo continua ad essere a Sant’Eufemia d’Aspromonte punto di forza della organizzazione ‘ndranghetistica, moderna ed antica ad un tempo, dotata di un fortissimo senso di identità, di impermeabilità dall’esterno e di appartenenza, caratterizzata da una rigida gerarchia quasi di tipo militare.

Gli esiti delle intercettazioni descrivono l’organizzazione mafiosa proprio come ammantata di sacralità e di rituali. Molteplici le riunioni e gli incontri monitorati dagli investigatori della Polizia in cui si è discusso di cariche, di gradi, di cerimonie, della formazione di un banco nuovo, della creazione di un nuovo locale autonomo dalla cosca A. che necessitava, per la sua costituzione e legittimazione, della benedizione del Crimine di Polsi.

I vari protagonisti discutevano dei gradi della ‘ndrangheta, usando termini quali “santa”, “camorrista”, “vangelista”, “sgarrista”, “capo locale”, “contabile”.

Gli A., tuttavia, al di là della spinta autonomista palesata dai laurenziani nel corso delle attività di indagine, continuano a controllare anche Sant’Eufemia d’Aspromonte e fanno sentire forte la loro voce.

Una testimonianza arriverebbe dagli incontri tra L. e C. A., leader indiscusso degli A., che avrebbero continuato ad essere fortemente coesi tra loro e uniti in un’unica grande cosca, nel rispetto del comune vincolo di appartenenza, nonostante i diversi sottogruppi familiari (detti “Carni i cani”, “Pajechi”, “Merri”, “Pallunari”, Testazza” o “Cudalunga”) godessero di una certa autonomia programmatica e di azione. Da costui L. si sarebbe recato spesso, seguendone le direttive, sostenendolo economicamente e gestendone gli affari economico-imprenditoriali criminali.

LE ACCUSE CONTESTATE

Ad A. A., C. A., D. A. Cl. ‘77, S.A., G. B., A. B., C. C., F. C., D. C., V. C., V. C., A. C., E. C., G. C., E. C. Detto “C.”, G.C., P. C., N.D., R. G. D., A. F., D. F., D. F., (…), è stato contestato il reato di associazione mafiosa, per aver fatto parte della cosca A.(suddivisa in vari rami familiari) operante Sinopoli, San Procopio, Cosoleto, Santa Eufemia di Aspromonte, Delianuova e in zone limitrofe, a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia tirrenica della provincia reggina, con le seguenti condotte.

I PRESUNTI RUOLI NELL’ASSOCIAZIONE

C. A., detto “pelliccia”, avrebbe avuto il ruolo di capo ed organizzatore della cosca, sovrintendendo la gestione del sodalizio e assumendo compiti decisionali, regolando in tutto o in parte l’attività collettiva, con posizione di superiorità; a lui sarebbero state rapportate tutte le attività illecite e para lecite svolte dalla cosca e sarebbe stato il presunto boss a dare disposizioni e ordini, anche con il sistema delle mbasciate, decidendo in ordine ai singoli delitti, agli investimenti e al riciclaggio dei proventi delittuosi.

A S. A., “T. u pajecu”, di addebito il ruolo di capo ed organizzatore, in contatto con le figure apicali tra cui L. e P. C., operativo nel settore dei traffici di droga.

A G. B. “P.”, considerato appartenente alla frangia dei C., il ruolo di capo ed organizzatore, ed in quanto tale con il potere di attribuire doti e disporre nuove affiliazioni, nonché di attivare le procedure per l’apertura e il riconoscimento di Polsi;

N. L. beccaccia”, avrebbe avuto anch’egli un ruolo di capo ed organizzatore, con compiti operativi nel settore delle estorsioni, del traffico di stupefacenti e dell’usura; a F. C. C.”, definito “storico ‘ndranghetista” che partecipò al summit di Montalto del 1969, si affida un ruolo di capo, promotore ed organizzatore; a C. C. “S.”, un ruolo di capo, promotore ed organizzatore, con il potere in ordine ai soggetti da affiliare; mantenere i rapporti con i referenti mafiosi degli A. insediatisi a Milano, dove esiste una propaggine; partecipare alle riunioni dei vertici del locale australiano per decidere della “spoliazione” di un affiliato che aveva commesso una grave trascuranza;

A. F. Nino u T.”, è considerato capo ed organizzatore, deputato a risolvere i conflitti tra le due fazioni di C. I. e D. L.; potendo interloquire con i vertici degli A. insediatisi in Australia; a D. F. u P.”, un ruolo di capo ed organizzatore, in contatto con L.. Quest’ultimo sarebbe stato capo, promotore ed organizzatore di una fazione mafiosa del locale di Sant’Eufemia d’Aspromonte, con compiti di decisione, pianificazione ed individuazione delle azioni delittuose da compiere; deputato a presiedere i riti di affiliazione; potere di attivare le procedure per l’apertura ed il riconoscimento a Polsi di un nuovo locale; statuire in ordine agli imprenditori da sottoporre a richieste estorsive; a lui i componenti della sua frangia mafiosa avrebbero dovuto rendere conto per le attività illecite.

Inoltre avrebbe coordinato le attività di spaccio degli affiliati ed effettuato investimenti nel settore del traffico di stupefacenti; avrebbe poi avuto il potere di decretare e vietare omicidi; provvedere a mantenere i rapporti con i massoni che svolgevano nell’interesse della cosca attività di riciclaggio dei proventi delittuosi; si sarebbe occupato, ancora, di mantenere i rapporti con il mondo politico; infine, avrebbe avuto compiti operativi nel settore delle armi.

Quanto C. I. u D.”, gli si attribuisce un ruolo di capo promotore ed organizzatore di una fazione mafiosa all’interno del locale di Sant’Eufemia d’Aspromonte; a D. A., di essere in contatto con le figure apicali della ‘Ndrangheta, in vista della competizione elettorale regionale, e deputato a stringere accordi elettorali con il candidato D. C.;a C. N. “C.”, un ruolo di capo promotore ed organizzatore.

Infine, sono tutti ritenuti partecipi dell’associazione mafiosa e con vari compiti: A. G. “u M.”, V. C. “C.”, C. D. “C.”, A. C. “S.”, E. C. “C.”, G. C., G. S., E. C., P. C., A. B., G. R., G. N., V. M. “u R.”, N. D. “C.”, A. A. “u M.”, B. M. “u F.”, R. G. D., G. C., A. L. “N. u pistolu”, D. M., F. M., P. M., G. C. N. “M.”, V. C. “u R.”, C. “C.” Q., D. L., G. I., R. L. classe ’44, D. F. “D. u peones”

LA DETENZIONE DI ARMI

L’associazione mafiosa è ritenuta armata perché avrebbe avuto la disponibilità di numerose armi (pistole e fucili), anche ad elevato potenziale offensivo, in parte sequestrate nel corso delle indagini.

Invero, l’ala militare del gruppo di L. avrebbe avuto anche un bazooka, al quale gli indagati avrebbero fatto riferimento durante le intercettazioni. Con l’accusa, a vario titolo, di detenzione e porto in luogo pubblico nonché di cessioni ed attività di compravendita di armi comuni da sparo, da guerra e munizioni, sono colpiti dalla misura cautelare D. L., G. C., A. C., E. C. cl. 1994, G. S., C. L., M. R., G. S., A. G., R. I., D. C., E. C. cl. 1933, A. B., R. L., A. L., D. O., G. R..

LE ESTORSIONI

L’attività di indagine avrebbero consentito di scoprire diversi episodi estorsivi di cui si sarebbero resi responsabili, a vario titolo, i componenti della cosca, anche al fine di infiltrarsi negli appalti pubblici e nell’economia locale.

I delitti di estorsione sono stati contestati a: D L., per aver costretto con minacce il titolare di un’impresa edile, in relazione ai lavori aggiudicati dal Comune di San Procopio per il ripristino ed adeguamento di un edificio scolastico, a versare una somma di denaro imprecisata, sicuramente non inferiore a 1.000 euro.

A D. L. e C. V. “C.”, per aver costretto con violenza e minacce il titolare di una società ad assumere maestranze indicate dalla consorteria criminale nonché a pagare un’imprecisata somma di denaro, in relazione a lavori di ristrutturazione di un edificio a Sant’Eufemia d’Aspromonte, aggiudicati con appalto pubblico.

D. L., invece per partecipare agli utili derivanti dall’esecuzione dell’appalto di risanamento dissesto idrogeologico di un’area all’interno del centro abitato di Sant’Eufemia d’Aspromonte di circa 700 mila euro, avrebbe costretto con minacce (ambientali) il titolare di un’azienda di un’altra regione, ad inserire nell’Associazione Temporanea di Imprese una ditta, la “C. F.”, riconducibile a S. N., e a concedere in subappalto opere per l’ammontare di 100mila euro alle ditte di D. L.

D. L. e C. “C.”, Q. avrebbero invece costretto con violenza e minacce un imprenditore reggino ad affidare parte dei lavori di adeguamento, di riqualificazione tecnologica e di miglioramento dell’efficienza finalizzati al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione – che con la ditta di cui era titolare si era aggiudicato per l’importo di euro 81.802,90 – ad assumere maestranze ed impiegare i mezzi della ditta di C. Q., acquisendo la disponibilità di euro 20 mila euro (ritenuto il prezzo della tangente).

D. L., N. L. “beccaccia” e C. N., avrebbero poi costretto il titolare di un’impresa esecutrice di lavori di completamento di una strada pubblica, aggiudicati per un importo complessivo di euro 330 mila euro, a versare una somma di denaro a titolo di “tassa ambientale”, progettando atti minatori o di danneggiamento per indurre la vittima, che stava indugiando a prendere contatti con i referenti mafiosi sul territorio, a rivolgersi all’organizzazione per comprare “la tranquillità”.

A F. C. si contesta la tentata estorsione, perché, dopo aver concesso a un soggetto un prestito di 57 mila euro ed avere ottenuto la restituzione di 65 mila, avrebbe compiuto, con metodo mafioso, atti diretti a procurarsi un ingiusto profitto consistente nella disponibilità di una ulteriore somma di denaro pari a 3 mila euro, con un “correlativo danno per la persona offesa”.

Il metodo mafioso si concretizzava nella simulazione di appartenenza alla nota famiglia mafiosa C. di Rizziconi, di cui avrebbe speso comunque il nome, accompagnata alla richiesta di corresponsione di denaro, nonché nell’effettuazione di continue telefonate dal contenuto minatorio alla vittima e nel portarsi fin sotto l’abitazione della vittima.

Il tutto non andò però a buon fine per cause indipendenti dalla sua volontà, ovvero perché la parte offesa, pur non denunciando, avrebbe deciso di rivolgersi a A. C., di cui conosceva delle “amicizie mafiose” affinché intervenisse in suo favore per fare cessare le pretese estorsive ai suoi danni.

LA VIOLENZA PRIVATA 

A D. A., cl. 1977, è stato contestato il delitto di violenza privata perché, con minacce e con metodo mafioso, spendendo il nome della cosca di appartenenza e prospettando un male ingiusto per sé e per i suoi familiari, avrebbe costretto F. C. a non chiedere somme di denaro alla vittima di una tentata estorsione.

In particolare avrebbe mandato, tramite terzi, “un’ambasciata” mafiosa a C. contenente un ordine di cessare ogni forma di prevaricazione e vessazione nei confronti della vittima e di non chiedere la corresponsione di altre somme di denaro, lasciando intendere che, diversamente, avrebbe avuto contro sia la ‘ndrina degli A. che dei C.

LA FABBRICAZIONE E DETENZIONE DI ESPLOSIVO 

Il delitto di fabbricazione e detenzione di materiale esplodente è stato contestato a G. S., D. R., F. R., C. C. Secondo gli inquirenti avrebbero fabbricato e detenuto un ordigno esplosivo, che sarebbe dovuto essere utilizzato per provocare l’esplosione dell’abitazione storica, confiscata ai componenti della cosca G., in via Concordato di Palmi, e destinata ad ospitare i nuovi uffici del Commissariato di Polizia, come atto ritorsivo all’ordinanza di sgombero adottata nei confronti dei componenti del clan G.

In particolare, D. R. e F. R., ritenuti esponenti del clan G., avrebbero commissionato la fabbricazione dell’ordigno ai referenti del locale di ‘ndrangheta di Sant’Eufemia d’Aspromonte con cui sarebbe intercorse delle interessenze economiche ed alleanze.

G. S., ricevuta la commessa, avrebbe dato incarico per la fabbricazione a C. C., che avrebbe a suo volta provveduto a realizzarlo per corrispettivo di 2mila euro e a conservarlo in un luogo sicuro.

IL TRAFFICO DI DROGA

Pregnanti elementi indiziari sono stati acquisiti anche in ordine al coinvolgimento di alcuni indagati in fattispecie criminose legate agli stupefacenti. Con l’accusa, a vario titolo, di cessione, acquisto, coltivazione, tentata importazione, offerta in vendita di sostanze stupefacenti (prevalentemente cocaina e marijuana) sono attinti dal provvedimento cautelare G. S., G. R., G. M., G. S., D. L., L. D., D. C. “Ciacio”, N. L. “Beccaccia”, E. C., A. B., S. A. C., D. R., F. R., M. F., G. O.

G. A. G., D. L. e il senatore S. M., sono invece indagati per scambio elettorale politico mafioso, perché S. avrebbe accettato, a mezzo di G., la promessa di procurare voti da parte di L., in cambio della promessa di erogazione di utilità o comunque della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell’associazione mafiosa; tra i primi vantaggi che si ritiene siano stati ottenuti, su richiesta del clan, quello in cui una parente di L. N. fu trasferita da una sede di Poste Italiane a quella di Messina.

IL VOTO DI SCAMBIO

D. L., A. C., D. C., in concorso tra loro avrebbero invece stipulato un accordo relativo ad uno scambio elettorale politico-mafioso; C., attuale Sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte, intenzionato a candidarsi alle competizioni elettorali per il rinnovo del Consiglio della Regione Calabria, avrebbe accetto a mezzo dell’intermediario C., la promessa di procurare voti da parte di L., in cambio di utilità o comunque della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell’associazione.

A. C., D. C., D. A., F. V. (non destinatario di misura per tale capo di imputazione), C. A., in concorso tra loro avrebbero anche loro stipulato un accordo relativo ad uno scambio elettorale politico-mafioso: C., ottenuta la candidatura nel partito “Fratelli d’Italia” per le elezioni del Consiglio Regionale avrebbe accettato, tramite A. C., la promessa di procurare voti da parte di D. e C. A. e F. V. in cambio della promessa di utilità o della disponibilità a soddisfare interessi e esigenze dell’associazione.

Tra quest’ultime sarebbe stato contemplato il reperimento di attività di lavoro presso ditte del Nord Italia, la messa a disposizione di immobili per incontri illeciti a favore di D. A. e il reperimento di una occupazione lavorativa al Parco di Gambarie per C. A.

V. e C., in concorso tra loro, e con metodologia mafiosa, minacce o comunque con mezzi illeciti atti a diminuire la libertà degli elettori avrebbero esercitato, direttamente ed indirettamente – servendosi di soggetti incaricati – pressioni per costringerli a votare in favore di D. C.

Le misure cautelari emesse dal gip su richiesta della Dda di Reggio Calabria sono state eseguite dalla Polizia di Stato nell’ambito di questa provincia, ad eccezione di alcune alle quali è stata data esecuzione nelle province di Milano, Bergamo, Pavia, Lodi, Novara, Pesaro, Ancona, Perugia, Genova e Vicenza a carico dei destinatari dimoranti o detenuti (due) per altre cause.

Due soggetti colpiti dalla misura in carcere, i fratelli D. M. classe 1994 e F. M. classe 1992, localizzati ad Hannover in Germania, sono stati arrestati, in esecuzione di un M.A.E. emesso dal Gip su richiesta della D.D.A. di Reggio Calabria, dal collaterale Organo di Polizia Tedesco.

2 La legge n. 646, del 13 settembre 1982, nota come legge “Rognoni-La Torre”, introdusse per la prima volta nel codice penale la previsione del reato di “associazione di tipo mafioso” (art. 416 bis) e la conseguente previsione di misure patrimoniali applicabili all’accumulazione illecita di capitali.
Il testo normativo traeva origine da una proposta di legge presentata alla Camera dei deputati il 31 marzo 1980 (Atto Camera n. 1581), che aveva come primo firmatario l’on. Pio La Torre ed alla cui formulazione tecnica collaborarono anche due giovani magistrati della Procura di Palermo, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Al suo articolo 1, troviamo il seguente testo: “Art. 1. Dopo l’articolo 416 del codice penale e’ aggiunto il seguente:”Art. 416-bis – Associazione di tipo mafioso. – Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o piu’ persone, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni.Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per cio’ solo, con la reclusione da quattro a nove anni.L’associazione e’ di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta’ che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivita’ economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se’ o per altri. Se l’associazione e’ armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita’, per il conseguimento della finalita’ dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attivita’ economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta’. Nei confronti del condannato e’ sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e

delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercatiannonari all’ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonche’ le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

3 Riondato-Provolo, “Associazioni di tipo mafioso anche straniere, in reati contro l’ordine pubblico”, a cura di Fornasari-Riondato – Torino, 2017, 66 e segg.

4 Insolera, “Guardando nel caleidoscopio. Antimafia, antipolitica, potere giudiziario”, in Indice Penale 2015, 223.

5Cass. Pen. n.4924/1989 Rv. 180984; quanto all’art. 270 bis c.p.: Cass. Pen. n.48001/2016 Rv. 268164, Cass. Pen. n.30824/2006 Rv. 234182; quanto all’art. 270 quater c.p.: Cass. Pen. n.40699/2015 Rv 264719; quanto al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74: Cass. Pen. n.21956/2005 Rv. 231972; Cass. Pen. n.17702/2010 Rv. 247059.

6Cfr. Spagnolo: “Dai reati meramente associativi ai reati a struttura mista, in Beni e tecniche della tutela penale” – Milano 1987, 156.

7 Cfr. Fiandaca – “Controllo penale e criminalità organizzata” in Studi in onore di Giuliano Vassalli, Vol.II, Milano, 1991, 31 ss.

8 Cfr. Cavaliere, “L’associazione di tipo mafioso, in Reati contro l’ordine pubblico”, a cura di Moccia, Napoli, 2017, 381 e segg.

9 Cfr. Cassaz. Pen. Sez. VI n.3027/2016, ric. Ferminio ed altri, secondo cui “per l’integrazione del delitto di associazione di tipo mafioso configurato dal legislatore quale reato di pericolo, è sufficiente che il gruppo criminale considerato sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione…non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento ed omertà”

1010 I. Merenda e C. Visconti – “Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art.416-bis tra teoria e diritto vivente” – in Diritto Penale Contemporaneo; “Una fattispecie di successo da maneggiare con cura”.

1111De Vero – “Tutela dell’ordine pubblico”, Milano, 1988

1212 Cass. Pen. Sez. I, Sent. n. 55359 (ud. del 17.06.2016 – 30.12.2016).

1313Sul concetto di “legalità formale” si veda “I tranelli nel linguaggio”, da “Clausole generali e diritto penale” di D. Castronuovo in Diritto Penale Contemporaneo – DPC.

1414 D. BRANCIA – Sulla dichiarata adesione all’associazione mafiosa da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire con la c.d. “messa a disposizione” in Giurisprudenza Penale Web, 2017,12.

115 Cassazione, Sez. Un., n. 22327 del 21 maggio 2003.

216 V. FIANDACA, La tormentosa vicenda giurisprudenziale del concorso esterno, in Leg. pen., 2003, p. 696, in sede di analisi della nota sentenza “Carnevale” del 30 ottobre 2002.

2

1717 FERRAJOLI “Diritto e Ragione”, cit. pag.589. Moccia ne: “La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale”, Napoli – 1995 ha scritto de: <<la tipicità inafferrabile della fattispecie associativa>>.

1818 Sez. U. n.8544 del 24.10.2019, dep. 3.03.2020 – Ric. Genco – cfr. S. Bernardi in Sistema Penale 11.03.2020 “Le Sezioni Unite chiudono la saga dei “fratelli minori” di Bruno Contrada: la sentenza Contrada c Italia non può produrre effetti erga omnes”.

L’Autrice afferma che: “Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno deciso: Bruno Contrada è “figlio unico”. I suoi cc.dd. fratelli minori – ossia i soggetti che, come lui, sono stati condannati per concorso esterno in associazione mafiosa per fatti antecedenti all’intervento delle Sezioni Unite Demitry del 1994 – non possono valersi della sentenza con cui la Corte di Strasburgo il 14 aprile 2015 accertò che la condanna irrogata nei suoi confronti dallo Stato italiano violava l’art. 7 Cedu, poiché tale pronuncia non appare suscettibile di produrre effetti erga omnes. Secondo il principio di diritto stabilito dalla decisione in commento, infatti, «i principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015, Contrada contro Italia, non si estendono nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione quanto alla prevedibilità della condanna per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto la sentenza non è una sentenza pilota e non può considerarsi espressione di una giurisprudenza europea consolidata». A interpellare le Sezioni Unite era stata la sesta sezione penale della Cassazione, chiamata a valutare il ricorso presentato da un soggetto, Genco Stefano, che, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa per fatti commessi fino al febbraio del 1994, aveva avanzato istanza di revisione “europea” della propria condanna ai sensi dell’art. 630 c.p.p., come modificato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2011. Il ricorrente aveva chiesto al giudice della revisione di accertare l’illegittimità della propria condanna per contrasto con l’art. 7 Cedu, sostenendo che l’obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo di cui all’art. 46 Cedu imponesse allo Stato italiano di garantire l’attuazione dei principi stabiliti nella pronuncia emessa su ricorso di Bruno Contrada non solo nei confronti di quest’ultimo, ma anche in relazione a tutti coloro che si trovassero nella medesima situazione sostanziale riconosciuta incompatibile con la Convenzione. In tale arresto, in effetti, i giudici di Strasburgo – lo ricordiamo brevemente – avevano ritenuto che condannare Contrada per concorso esterno in associazione mafiosa per fatti commessi tra la fine degli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta determinasse una violazione del principio “Nullum crimen, nulla poena sine lege” di cui all’art. 7 Cedu, considerando il reato in questione non “sufficientemente chiaro e prevedibile” al tempo dei fatti in quanto frutto di un’evoluzione giurisprudenziale consolidatasi solo con l’intervento delle Sezioni Unite Demitry dell’ottobre 1994; la pronuncia, cioè, di per sé pareva prestarsi a un’estensione eccedente il caso del singolo ricorrente a Strasburgo, poiché sembrava constatare una violazione delle garanzie Cedu di carattere strutturale o sistematico, la cui rimozione avrebbe pertanto richiesto l’adozione delle misure di carattere generale o individuale opportune. L’istanza di revisione era stata tuttavia reputata infondata dalla Corte d’appello di Caltanissetta, la quale – rifacendosi alla giurisprudenza, anche di legittimità, che fino a quel momento aveva sempre rigettato le richieste provenienti dai presunti “fratelli minori” di Contrada – aveva negato l’estensibilità erga omnes dei principi sanciti dalla Corte europea nella sentenza in questione. A fronte di tale rigetto, dunque, Genco Stefano presentava ricorso al giudice di legittimità, censurando la sostanziale disapplicazione del “giudicato europeo” che, a suo giudizio, doveva invece necessariamente trovare un’attuazione generalizzata in relazione a tutti i casi omogenei rispetto a quello del ricorrente vittorioso a Strasburgo. Infine, per quanto concerne i “fratelli minori” di Bruno Contrada, la risposta delle Sezioni Unite è stata invece chiara. Eventuali loro istanze – sollevate tanto in sede di revisione europea, quanto in sede di incidente d’esecuzione – dovrebbero essere reputate inammissibili, giacché mancano i presupposti per estendere erga omnes i principi stabiliti dalla sentenza Contrada c. Italia: essa, infatti, a) non ha realmente riscontrato un vizio strutturale o sistemico dell’ordinamento italiano (in quanto fondata su una valutazione di carattere parzialmente soggettivo) e b) comunque non è una sentenza pilota, né appare espressiva di un diritto consolidato. In questo modo, le Sezioni Unite dovrebbero aver definitivamente scongiurato una prospettiva che, a parere di molti – noi per primi – sarebbe stata ben poco desiderabile: ossia che un’estensione generalizzata del principio di diritto asseritamente sancito dalla Corte europea nel caso Contrada conducesse i giudici italiani a caducare tutte le sentenze di condanna per concorso esterno pronunciate rispetto a fatti commessi prima dell’intervento delle Sezioni Unite Demitry…quest’ultima pronuncia compresa. Non bisogna trascurare, tuttavia, che la situazione potrebbe inevitabilmente cambiare laddove la Corte europea dovesse nuovamente condannare lo Stato italiano per violazione dell’art. 7 Cedu, per i medesimi motivi di cui alla sentenza del 14 aprile 2015, con riferimento al ricorso n. 3800/15 presentato da Marcello Dell’Utri, comunicato al Governo italiano in data 16 novembre 2017 e tuttora pendente.”

1919 (Sez. U. Beschi 12.01.2010) Le Sezioni Unite dovettero  dirimere la quaestio juris così sintetizzata : “ Se il mutamento di Giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite rende ammissibile o no la riproposizione della richiesta di applicazione di indulto in precedenza rigettata”.

L’analisi della Corte si è dipanata partendo dalla esegesi dell’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali  ( “Nessuno può essere condannato per una azione od omissione che, nel momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo la legge nazionale o internazionale. Parimenti non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato  consumato”).
Tale norma, si legge nella sentenza, pur enunciando formalmente il solo principio di irretroattività , è stata interpretata in dottrina ed in Giurisprudenza nel senso che essa delinea, nell’ambito del sistema europeo dei diritti dell’uomo, i due fondamentali principi penalistici del nullum crimen sine lege e nulla poena sine lege.

La CEDU ha poi migliorato in chiave garantista, la portata dell’art. 7 prevedendo che in essa siano inclusi anche il principio di determinatezza delle norme penali, il divieto di analogia in malam partem, ed ha enucleato dal sistema della Convenzione un concetto di “legalità materiale” in forza della quale possono raggiungersi livelli garantistici più elevati di quelli desumibili dall’art. 25 Cost..
In definitiva, allora,  la Corte EDU ha saputo distillare dalla disposizione dell’art. 7 “il condensato dei più importanti principi della civiltà giuridica europea”

Pertanto secondo le SS.UU. in commento, deve affermarsi che il processo  di conoscenza di una norma presuppone una relazione di tipo concorrenziale tra potere legislativo e potere giudiziario, nel senso che il reale significato della norma non emerge unicamente dalla mera analisi del dato positivo, ma da un più complesso unicum che coniughi tale dato con l’atteggiamento  della relativa prassi applicativa ( c.d. “diritto vivente”)

Proprio  alla luce di tali considerazioni , allora, l’obbligo di interpretazione conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo impone di includere nel concetto di “nuovo elemento di diritto” idoneo a superare la preclusione di cui al’art. 666 comma  2 c.p.p. anche il mutamento giurisprudenziale che assume, specie a seguito di un intervento delle Sezioni unite, massimo organo di nomofilachia, carattere di stabilità ed integri il cosidetto “diritto vivente”.

La sentenza in esame supera anche la considerazione relativa alla intangibilità del giudicato.
Infatti, sempre richiamando la CEDU, la Corte di Cassazione in commento  ha ribadito che la giurisprudenza europea pur riconoscendo la validità del giudicato nazionale, ne relativizza il valore in situazioni particolari in cui le  corrispondenti modalità di attuazione sino strutturate in maniera tale da rendere impossibile il concreto esercizio dei diritti previsti  dall’ordinamento giuridico comunitario ( principio di effettività).
Una interpretazione diversa dell’art. 666 coma 2 cpp si porrebbe in contrasto con il principio di effettività delle norme comunitarie.
Sicchè le SS.UU. con la l sentenza 18288 del 13/5/2010 hanno stabilito che il mutamento giurisprudenziale , intervenuto con decisione delle  sezioni unite integra un nuovo elemento di diritto che rende ammissibile, in sede esecutiva, la reiterazione di una richiesta di indulto in precedenza rigettata.
In questa maniera al Beschi  è stato possibile applicare l’indulto e sarebbe stato davvero assurdo non applicarlo giacchè stava  effettivamente scontando la pena in Italia  a seguito del riconoscimento,  nel nostro ordinamento, di una sentenza straniera.
Per giungere a tale conclusione, pienamente condivisibili, il nostro massimo organo di nomofilachia ha dovuto ricorrere ad un ragionamento giuridico capace di innestare nel nostro sistema principi già affermati in ambito comunitario.

2020Sez. U. n.33478 del 12.07.2005 Ric. Mannino – Calogero Mannino doveva rispondere del delitto di concorso eventuale nell’associazione mafiosa Cosa nostra, “per avere – avvalendosi del potere personale e delle relazioni derivanti dalla sua qualità di esponente di rilievo della Democrazia Cristiana siciliana, di esponente principale di una importante corrente del partito in Sicilia, di segretario regionale del partito nonché di membro del consiglio nazionale dello stesso – contribuito sistematicamente e consapevolmente alle attività e al raggiungimento degli scopi criminali di Cosa nostra, mediante la strumentalizzazione della propria attività politica, nonché delle attività politiche ed amministrative di esponenti della stessa area, collocati in centri di potere istituzionale (amministratori comunali, provinciali e regionali) e sub-istituzionali (enti pubblici e privati) onde agevolare la attribuzione di appalti, concessioni, licenze, finanziamenti, posti di lavoro ed altre utilità in favore di membri di organizzazioni criminali di stampo mafioso. Con le aggravanti costituite dall’essere Cosa nostra un’associazione armata volta a commettere delitti, nonché ad assumere e mantenere il controllo di attività economiche mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa. In territorio di Agrigento, Trapani, Palermo e altrove, fino al 28/9/1982 (art. 110 e 416 cod. pen.) e poi fino al marzo 1994 (art. 110 e 416 bis cod. pen.)”.

2121cfr. Cass. Pen., Sez. Un, sent. n. 111 del 04/01/2018, ric. Gattuso.

2222 Cfr.sez. V n.27672 del 3.06.2019, Geraci, Rv.276897-01.

2323Cfr. Cass. Pen. Sez. II, n.18559 del 13.03.2019 Zindato, Rv.276122-01.

2424 Cfr. Cass. Pen. Sez. V, n.4864 del 17.10.2016, Di Marco, Rv. 269207-01.

2525Cfr. Cass. Pen. Sez. I, n.55359 del 17.06.2016 – Pesce, Rv. 269040-01.

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