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di Lucio Janniello. Il rapporto che intercorre tra il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla libertà di manifestare il proprio pensiero è sicuramente uno dei più importanti. Questo rapporto, però, può squilibrarsi, soprattutto, in un’epoca in cui l’informazione è diventata parte importante delle nostre vite. Questo squilibrio avviene qualora essa condizioni lo stesso diritto all’informazione e distrugga, quindi, la vita privata e la dignità sociale della persona. Per questo motivo, è necessario fare riferimento a quei parametri offerti dalla Costituzione italiana che riguardano la possibilità di acquisire, utilizzare, comunicare dati o informazioni personali (articoli 2 e 3 della Costituzione).

Anche la Convenzione d’Europa per la protezione delle persone stabilisce, all’art.5, che i dati personali devono essere ottenuti lecitamente e usati per finalità legittime.

Il Parlamento italiano nel 1996 ha varato la legge n. 675, la quale stabiliva che l’informativa poteva essere data anche in forma orale e soprattutto che il codice di deontologia giornalistico poteva prevedere forme informative semplificate. L’ art.9 della stessa legge prevedeva un privilegio nella diffusione dei dati a scopi giornalistici ai soli giornalisti professionisti. Ma il decreto legislativo n. 123/97 ha esteso le disposizioni della legge 675/96 anche ai giornalisti pubblicisti e praticanti e a tutti coloro che agiscono per esercitare la loro manifestazione del pensiero. Ciò ha provocato non pochi problemi riguardo alla protezione dei dati personali e ciò ha spinto il legislatore ad intervenire per riparare questo errore, introducendo, in particolare, due limiti alla cronaca: doverosa essenzialità dell’informazione e riferimento a fatti di interesse pubblico. Interessante da considerare è la sentenza n° 5658 del 1998 della Sezione Civile della Corte di Cassazione, la quale non solo ha riaffermato l’esistenza nel nostro ordinamento del diritto alla riservatezza, ma lo ha anche tutelato nei riguardi dell’esercizio del diritto di cronaca.

Non possiamo non considerare che è un compito assai difficile e delicato quello di garantire il diritto alla privacy e, al tempo stesso, il diritto di cronaca, pur considerando che l’approvazione del Codice deontologico dei giornalisti, la legge n. 675/96 e il decreto legislativo n.123/97 rappresentino traguardi importanti. E’ tacito che un’ informazione responsabile deve mettere al primo posto il rispetto delle persone, la loro dignità e la loro autonomia. Questo non significa limitare il diritto all’informazione; significa riuscire a costruire un rapporto di fiducia e di credibilità con l’opinione pubblica.

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