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Il debito tributario sorto per l’esercizio dell’attività può gravare sul fondo patrimoniale. – QUOTIDIANO LEGALE
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Il debito tributario sorto per l’esercizio dell’attività può gravare sul fondo patrimoniale.

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Per la Cassazione, i beni vincolati al fondo patrimoniale possono essere soggetti all’azione esattoriale per un credito del fisco: anche un debito tributario sorto per l’esercizio dell’impresa può ritenersi contratto per soddisfare i bisogni della famiglia.
Decisione: Sentenza n. 3600/2016 Cassazione Civile – Sezione V
Il caso.

Un soggetto a cui era stato comunicato l’avviso di iscrizione di ipoteca legale sul bene di sua proprietà da parte del concessionario della riscossione, proponeva opposizione all’esecuzione deducendo l’impignorabilità del bene esecutato in quanto costituito in fondo patrimoniale.

Il Tribunale qualificava l’opposizione quale opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2 codice di procedura civile, e art. 57, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 trattandosi di questione attinente alla pignorabilità del bene esecutato.

Il Tribunale, dopo aver dichiarato che l’esecutato poteva opporsi alla procedura esecutiva esattoriale anche prima della notifica dell’atto di pignoramento, dichiarava l’illegittimità della iscrizione ipotecaria e ne ordinava la cancellazione.

Il concessionario della riscossione proponeva ricorso per cassazione affidato a 4 motivi, e il contribuente resisteva con controricorso. La Cassazione rigetta il ricorso del concessionario della riscossione perché il giudice di merito ha ritenuto provata la estraneità dei debiti ai bisogni familiari e la consapevolezza del creditore (l’Erario).
La decisione.

Il primo motivo di ricorso riguardava la ricorribilità «per saltum» in Cassazione relativamente alle sentenze che abbiano deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate tra il 1 marzo 2006 e il 4 luglio 2009.

Con il secondo motivo, la ricorrente sosteneva che l’art. 170 c.c. «introduce una limitazione al diritto del creditore di procedere in via esecutiva, ma non ha ricadute in tema di iscrizione ipotecaria. Formula a corredo il seguente quesito “Dica la Suprema Corte di cassazione se nella ipotesi di beni costituiti in fondo patrimoniale sia preclusa al creditore, in applicazione dell’art.170 cc, la possibilità di procedere ad iscrizione ipotecaria, ovvero, se l’art.170 cc precluda, in presenza di determinati presupposti, al creditore solo l’espropriazione e non anche la facoltà di iscrivere ipoteca”».

Ma la Cassazione rileva che «lo stringato motivo e la formulazione del quesito, astratto, generico e indeterminato nel suo contenuto, impongono la declaratoria di inammissibilità».

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art.170 cc (art.360, comma 1 n.3, cpc) in quanto sostiene che la disciplina, che preclude al creditore l’aggressione dei beni destinati al fondo patrimoniale, troverebbe applicazione solo per le obbligazioni di natura contrattuale. Formula il seguente quesito “Dica la Suprema Corte di cassazione se nella ipotesi di credito di natura tributaria possa trovare applicazione l’ art.170 cc, che richiede la prova della consapevolezza del creditore in ordine alla contrazione del debito per scopi estranei ai bisogni familiari, ovvero, se l’art.170 cc non sia applicabile nei casi in cui l’obbligazione abbia natura extracontrattuale”.

Per il Collegio il motivo è infondato e va respinto: precisa infatti che «E’ opportuno ricordare il dettato dell’art.170 cc che così recita “L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. La norma si occupa della possibilità dell’esecuzione, e nei termini prima ricordati sub 3.3. anche dell’iscrizione di ipoteca, su beni e sui frutti del fondo e sotto tale profilo evoca chiaramente l’iniziativa di un terzo estraneo al fondo. Essa non preclude in modo assoluto l’esecuzione, ma nel caso in cui la situazione per cui si procede sia insorta “per scopi estranei ai bisogni della famiglia” e conosciuta dal creditore come tale. Come questa Corte ha di recente chiarito l’evocazione nella sostanza di tre distinte situazioni, quella dei “debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” e, a contrario, quella dei “debiti che il creditore non conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”, nonché quella dei “debiti contratti per scopi non estranei ai bisogni della famiglia” e, quindi, assunti per soddisfare tali bisogni evidentemente dal soggetto che ha costituito il fondo conferendovi un bene e che normalmente dovrebbe rispondere, secondo la regola generale dell’art. 2740 c.c., con il suo patrimonio e, quindi, anche con esso, evidenzia che in realtà il legislatore ha voluto dettare una regola che non riguarda tanto l’inizio dell’esecuzione, bensì la forza stessa del titolo che potrebbe astrattamente svolgere la funzione di titolo per l’esecuzione sul bene facente parte del fondo patrimoniale, perché, evidentemente, formatosi contro il coniuge o contro il terzo che costituì il fondo (Cass. n. 5385/2013). Sulla scorta di tali considerazioni va quindi ribadito che, in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione, contrattuale o extracontrattuale, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale potrebbe ritenersi contratto per soddisfare tale finalità (cfr. Cass. n.11230/2003, n. 12998/2006, n.3738/2015)».

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta ancora la violazione dell’art.170 cc, in relazione all’art.360, comma 1 n.3, cpc, e sostiene che il giudice di primo grado aveva superato la questione della conoscibilità della contrazione del debito per scopi estranei alle esigenze familiari, escludendo ogni relazione tra l’obbligazione tributaria ed i bisogni familiari, pur in assenza di prova, assumendo che il creditore avrebbe dovuto trarre consapevolezza della estraneità del debito alle esigenze familiari dalla natura tributaria dell’obbligazione riconducibile alla attività lavorativa autonoma del debitore.

Ma la Suprema Corte chiarisce invece che: «Il giudice di primo grado, contrariamente a quanto assume la ricorrente, non ha deciso in assenza di prova ed anzi si è attenuto al principio (cfr. Cass. n.5385/2013) secondo il quale l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c.)( grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, e quindi, nel caso, sul debitore opponente, che deve provare che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore ne era consapevole, ed ha precisato che la , prova può consistere anche in “presunzioni semplici o nel ricorso a criteri logici e di comune esperienza” (fol.4 della sent.). Il giudice di merito ha quindi sviluppato il suo ragionamento giuridico su più elementi, puntualmente indicati, e cioè la fonte dell’obbligazione, costituita dall’attività lavorativa del contribuente, e l’elevato importo del debito tributario, ed ha ritenuto provata la estraneità dei debiti ai bisogni familiari e la consapevolezza del creditore. Sul punto, giova ricordare peraltro che questa Corte ha già affermato che la prova di applicabilità dell’art.170 cc, alla stregua dei principi generali, ben può essere fornita anche avvalendosi di presunzioni ai sensi dell’art. 2729 c.c., gravando comunque sull’opponente l’onere di allegare e dimostrare i fatti noti, da cui desumere, in via presuntiva, i fatti oggetto di prova (cfr. Cass. n. 4011/2013). 5.3. La censura pertanto appare non pertinente alla decisione. La statuizione è basata su un accertamento in fatto. Questo, in quanto relativo alla riconducibilità o meno dei debiti alle esigenze della famiglia, è istituzionalmente riservato al giudice del merito e non è censurabile in cassazione, se congruamente motivato (cfr., da ultimo, Cass. n. 12730/07, n. 933/12): la statuizione avrebbe, eventualmente, potuto essere censurata sotto il profilo del vizio motivazionale».
Osservazioni.

La Cassazione ritiene che il fondo patrimoniale sia protetto solo rispetto ai debiti conosciuti dal creditore come contratti per scopi estranei all’interesse della famiglia, come recita l’art. 170 codice civile, ma non escluda l’esecuzione per i debiti che il creditore non conosceva essere stati contratti per gli stessi scopi: il caso dei debiti verso l’Erario per le imposte che originano da un’attività (che può essere o meno svolta nell’interesse della famiglia), è una “manifestazione di capacità contributiva”, la quale costituisce il presupposto dell’imposizione.

Ed è difficile sostenere che il debito fiscale che ne deriva sia “contratto per scopi non estranei ai bisogni della famiglia”.

Anche se il termine “contratti” fa pensare ad un’obbligazione in cui il creditore è parte attiva in base a un rapporto di natura contrattuale, la Cassazione esclude tale interpretazione.
Disposizioni rilevanti.

Codice Civile

Vigente al: 11-6-2016

Art. 170 – Esecuzione sui beni e sui frutti.

La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Vigente al: 11-6-2016

Art. 57 – Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi

1. Non sono ammesse:

a) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;

b) le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

2. Se è proposta opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti avanti a sè con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell’udienza, l’estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.

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