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IL CONCETTO DI AMBIENTE PARTENDO DALL’ANALISI DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI.


Giuseppe Vertucci


ABSTRACT ITALIANO Il breve articolo in questione ha lo scopo di dare un corretto inquadramento a quello che è il concetto di ambiente e alla sua relativa tutela. Nello specifico partendo da un’analisi costituzionalmente orientata e per mezzo di alcune sentenze relative alla tematica si vuole sottolineare come negli anni sia stato rimarcato sempre più il concetto di ambiente, come bene libero e fruibile dalla collettività e dai singoli, in modo da assumere il valore di diritto fondamentale.

ABSTRACT INGLESEThe purpose of this short article is to provide a correct framework for the concept of the environment and its protection. In particular, starting from a constitutionally oriented analysis and by means of some judgments relating to the subject, we want to emphasize that over the years has been increasingly emphasized the concept of the environment, as a free good and usable by the community and by individuals, in order to take on the value of a fundamental right.


Sommario: 1 – Cenni introduttivi; 2 – Il concetto di ambiente collegato alla tutela della salute; 3 – L’ambiente come bene giuridico da tutelare; 4 – Due fondamentali pronunce della Carte Costituzionale in merito al tema; 5 – Brevi riflessioni dell’autore.


1 – Cenni introduttivi.

La tematica del diritto ambientale trova attinenze nell’ambito dei principi costituzionali e nello specifico in base a quanto disposto dall’art. 9 della Costituzione in merito alla tutela del paesaggio e rispettivamente all’art. 32 riguardo alla tutela della salute.

Il saggio in questione ha lo scopo principale di operare una lettura e conseguente analisi costituzionalmente orientata di quella che è la tematica in questione partendo proprio dagli articoli appena citati.

In via preliminare va detto che l’art. 9 della Costituzione si riferisce al concetto di ambiente inteso come tutela del paesaggio. Nello specifico, non essendoci un preciso e specifico riferimento costituzionale all’ambiente la stessa nozione è andata a generare una sovrapposizione dei due concetti. Tralasciando, in questo caso, quella che è tutta la discussione sul concetto di “Repubblica” lo stesso articolo, va a menzionare la tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, come parte dell’ambiente, e che rappresenta una accentuazione del fine generale della promozione della cultura.

Ovviamente, ci si deve concentrare proprio sul termine “paesaggio”, ed in merito ricordo che il suo inserimento nella Carta costituzionale generò alcuni dubbi in sede costituente; questo perché si riteneva che la sua tutela fosse garantita da leggi specifiche e concrete vigenti prima della Repubblica, come anche la tutela riferita al patrimonio storico e artistico. In questo caso, il riferimento era alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 che riguardava elementi di interesse artistico e storico e la legge 29 giugno 1939, 23 n. 1497 che riguardava le bellezze naturali, leggi queste che sono in parte ancora operanti. Per mezzo del disposto di queste leggi, in sostanza la tutela del paesaggio era stata interpretata proprio come se fosse il recepimento costituzionale del quadro normativo di conservazione dei luoghi di particolare pregio naturalistico. Si trattava di un’interpretazione riduttiva, derivante da un’epoca caratterizzata da priorità di sviluppo della società italiana lontane da quelle inerenti alla tutela dell’ambiente.

Con il tempo, poi, si andò incontro ad una nozione di paesaggio che comprendeva la “forma del paese, creata dall’azione cosciente e sistematica della comunità umana che vi è insediata, in modo intensivo o estensivo, nella città o nella campagna, che agisce sul suolo, che produce segni della sua cultura”. Sicuramente questa visione di paesaggio come “forma sensibile dell’ambiente” riportava ad una tutela che si sostanziava nella conservazione, ma anche in interventi dinamici sul territorio attraverso i quali si manifestava la “continua interazione della natura e dell’uomo”. Sicuramente quest’ultimo era un orientamento che faceva emergere una nuova connotazione di bene culturale che comprendeva il paesaggio e l’ambiente ed era collegata alla storia della civiltà del paese1. Ecco che, quindi, il risultato ha portato ad una nozione di paesaggio maggiormente articolata e non più legata ad una funzionalizzazione solamente estetica. Questo “nuovo” significato sembra essere più idoneo ad integrarsi con la completa terminologia dell’enunciato dell’articolo 9 e con tutta la trama normativa della Costituzione, portando la dottrina ad identificare, come oggetto della tutela, la forma del territorio e dell’ambiente, un’entità che è un fatto fisico ed oggettivo (cioè determinato e specificamente individuabile), ma è anche “un farsi, un processo creativo continuo, incapace di essere configurato come realtà o dato immobile2.

Le interpretazioni delle disposizioni contenute nell’articolo 9 hanno subito delle modifiche nel tempo, per mezzo delle quali, anche il termine “paesaggio” oggi viene usato con un significato diverso da quello attribuitogli in origine.

Rilevanti modifiche sono state apportate per mezzo di alcune leggi come: la legge 8 agosto 1985, n. 431 che andava a riconsiderare le categorie dei beni paesaggistici delineate e disciplinate in precedenza dalla legge 1497/1939; il D. Lgs. 490/1999 che riporta una sorta di ordine nella disciplina dei beni culturali e ambientali regolando l’intera materia con un testo unico; la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, attuata con legge costituzionale 3/2001.

In questo ultimo caso, proprio sull’interpretazione dell’art. 9 della Costituzione, incide la nuova articolazione costituzionale delle competenze tra centro e periferia e il riparto della potestà legislativa fra lo Stato e le Regioni disciplinato dall’117 della Costituzione, nel quale viene espressamente menzionata la materia “ambiente”.

Altre modifiche sono state messe in atto con la Convenzione europea del paesaggio (Firenze 2000), ratificata dall’Italia nel 2006.

Anche il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), concepito sulla scia della riforma costituzionale, all’art. 1, comma 1, recita: “In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice”. L’articolo 2, comma 1, precisa che “il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici”; in questo modo il paesaggio e la cultura sono legati tra di loro3. Quindi si può affermare che l’articolo 9, comma 2, della Costituzione tutela il paesaggio in base ad una nozione che si è evoluta in modo graduale nel tempo fino a comprendere non solo profili estetici di conservazione di bellezze naturali, ma anche aspetti attinenti all’ambiente nella sua estrema complessità. Con il termine tutela si intende sia l’attività di conservazione sia quella di promozione, che partendo dall’articolo 9, secondo comma, consiste nell’importante compito di promozione dell’equilibrato sviluppo del territorio, nella sua valorizzazione e nel suo governo, avendo riguardo agli interessi ad esso appropriati e alle esigenze di vita che vi trovano soddisfazione. Il concetto originario di paesaggio era riferito a panorami e bellezze naturali, ma il valore costituzionale attuale coincide con quello di ambiente-territorio nelle sue diverse espressioni4.


2 – Il concetto di ambiente collegato alla tutela della salute.

Passando all’analisi dell’articolo 32 della Costituzione, che va, per così dire, a considerare l’ambiente inteso come tutela della salute, vi è da riflettere, come accennato, sul fatto che per mezzo del disposto dell’articolo 9, secondo comma, della Costituzione, l’interesse ambientale ha sicuramente avuto un primo riconoscimento costituzionale, in via interpretativa estensiva, anche grazie alla connessione con l’art. 32 della Carta fondamentale che garantisce il diritto alla salute. Di conseguenza la sola interpretazione costituzionale delle disposizioni sul paesaggio non riesce a dare sufficiente fondamento alla materia ambientale, per cui il paesaggio per quanto possa essere oggetto di un’interpretazione estensiva ed evolutiva, è riconducibile in modo esclusivo solo alla tutela dello stesso e quindi, l’articolo 9 della Costituzione risulta essere insufficiente e fa emergere l’esigenza della ricerca di ulteriori fondamenti costituzionali.

In questo preciso caso, l’articolo 32 della Costituzione può essere considerato come il principio costituzionale senza dubbio rilevante5. Quest’ultimo, come brevemente anticipato, va a tutelare la salute come diritto fondamentale ed inviolabile dell’individuo, ma anche come interesse della collettività. Interessante, in questo caso, è il secondo comma dell’articolo in questione, per mezzo del quale è disposto che: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività (…)”. Sulla base della presente esposizione, si nota la presenza di un profilo individuale e di un profilo sociale che fanno della salute, e di conseguenza dell’ambiente, l’oggetto di diritti da tutelare in via integrale.

Lo stesso articolo impone di attivare interventi che garantiscano la salute dei cittadini, per cui deve essere assicurata la salubrità dei luoghi in cui i soggetti vivono o passano la maggior parte del loro tempo in relazione ai propri interessi, attività e relazioni e quindi prevenire rischi legati al deterioramento ambientale. La nocività degli ambienti di vita andrebbe a minacciare la tutela della salute. Quest’ultima, prevista all’art. 32, non è da intendersi come semplice disponibilità di cure mediche per il caso di malattia, ma anche come necessaria attenzione a quell’insieme di fattori ambientali capaci di incidere negativamente sullo stato di salute fisica e psichica di ogni individuo6.


3 – L’ambiente come bene giuridico da tutelare.

Importante riferimento alla materia ambientale è quello che si ebbe con una sentenza della Corte di Cassazione n. 5172 del 1979, nella quale la Corte già affermava l’esistenza di un “diritto soggettivo alla salubrità dell’ambiente” in rapporto di diretta derivazione con l’art. 32, primo comma, della Costituzione, soffermandosi sul fatto che devono preservarsi “le condizioni indispensabili o anche solo propizie alla salute dell’uomo anche nei luoghi in cui si articolano le comunità sociali nelle quali si svolge la sua personalità; il diritto alla salute, piuttosto e oltre che come mero diritto alla vita e all’incolumità fisica, si configura come diritto all’ambiente salubre”7.

Risulta quindi uno stretto collegamento tra l’azione individuale e la tutela dell’ambiente, per cui il singolo attraverso la rivendicazione di potenziali lesioni del diritto della salute deve essere in grado di focalizzarsi su quella che è la salvaguardia dell’ambiente. Bisogna dire che l’impostazione della sentenza del 1979 non portava ancora al riconoscimento dell’ambiente come bene passibile di posizioni giuridiche proprie, ma andava a sottolineare come il diritto alla salute non va a rilevare tanto come mero diritto alla vita e all’incolumità fisica, ma quanto come diritto a vivere in un ambiente salubre, che scaturisce innanzitutto dall’art. 2 della Costituzione, riguardo ai diritti inviolabili dell’uomo, e di conseguenza all’art. 32 della stessa.

È palese quindi, come l’ambito riguardante la tutela dell’ambiente abbia una diretta correlazione con quello che è il diritto e la relativa tutela della salute. Quest’ultima intesa come salute psico-fisica della persona umana considerata in modo individuale o collettivo e tutela dell’ambiente, relativa invece alla conservazione dell’equilibrio ecologico degli ambiti che vengono considerati di volta in volta.


4 – Due fondamentali pronunce della Corte Costituzionale in merito al tema.

Analizzato e compreso che nella nostra Costituzione, e fino alla riforma del Titolo V non era previsto uno specifico riferimento alla definizione di ambiente emerge invece, il fatto che la sua tutela rappresenta un principio base del nostro Paese. In questo caso vi è da dire che la Corte Costituzionale ha provveduto a dare un forte contributo in merito alla determinazione del concetto di ambiente e relativa tutela per mezzo di varie sentenze.

Risulta importante, in questo caso, analizzarne due nello specifico. Innanzitutto vi è da prendere in considerazione la sentenza 28 maggio 1987, n. 210 in cui viene messa in evidenza la collocazione dell’ambiente nella Costituzione. In merito, la Corte Costituzionale ha affermato che: “Va riconosciuto lo sforzo in atto di dare un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell’ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la sua protezione”. Si ci rifà quindi, ad una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali. Esso comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni. Da ciò deriva la repressione del danno ambientale cioè del pregiudizio arrecato, da qualsiasi attività volontaria o colposa, alla persona, agli animali, alle piante e alle risorse naturali che costituisce offesa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente e collettivamente.

questi valori sono previsti e garantiti dalla Costituzione proprio in base ai principi degli enunciati artt. 9 e 32, alla stregua dei quali, c’è sempre il bisogno di una più moderna e attuale interpretazione che sia riferita al contesto ed al tempo in cui la norma va ad operare.

Sicuramente, altra sentenza importante è quella del 30 dicembre 1987, n. 64, che andava a specificare come l’ambiente dovesse essere valutato come un bene immateriale unitario oggetto di cura e tutela.

Questi, a parere di scrive, sono dei passaggi fondamentali che portano a capire come la protezione dell’ambiente non vada a perseguire delle astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprima proprio l’esigenza di un habitat naturale nel quale l’uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività.


5 – Brevi riflessioni dell’autore.

Da questa breve lettura si può notare come la giurisprudenza della Corte Costituzionale, attraverso le sentenze sopra citate, sia intervenuta nell’individuazione di un bene giuridico unitario. Nell’ambito di una disciplina dedicata in maniera apposita al “danno ambientale”, il bene giuridico interessato dalla tutela doveva essere necessariamente reso libero, o immune, dalle forze attrattive esercitate da altri diritti. La prima delle due pronunce è andata a mirare ad una concezione unitaria dell’ambiente, con lo sforzo di dare un riconoscimento specifico alla salvaguardia dello stesso come diritto alla persona e interesse fondamentale della collettività, creando istituti giuridici per la loro protezione.

La riflessione operata nell’ambito della seconda sentenza analizzata è stata sicuramente più articolata, sostanziandosi nel fatto di considerare l’“ambiente come un bene immateriale e unitario, anche se formato da varie componenti ciascuna delle quali va a costituire isolatamente e separatamente oggetto di cura e tutela”. Secondo la Corte “il fatto che l’ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non va ad incidere sulla sua natura e sulla sua sostanza di bene unitario come preso in considerazione dall’ordinamento”.

Da ciò si ricava che un bene composto può quindi essere oggetto di specifiche situazioni giuridiche soggettive senza escludere il rilievo giuridico autonomo delle componenti.

In conclusione, e come già evidenziato, l’ambiente, ricondotto “alla categoria dei c.d. beni liberi e fruibile dalla collettività e dai singoli”, viene protetto da precetti costituzionali richiamati agli articoli 9 e 32 della Costituzione, in modo che lo stesso vada ad assumere il valore di diritto fondamentale.


1 A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, Diritto dell’ambiente, nuova ed., Laterza, Bari, 2008, pag. 68.

2 R. Ferrara, C.E. Gallo (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, Giuffrè, Milano, 2014, pag. 278.

3 A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, Diritto dell’ambiente, cit., pagg. 66-70.

4 R. Ferrara, C.E. Gallo (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, cit, pag. 280.

5 Corte cost., sent. n. 210 del 22 maggio 1987

6 R. Ferrara, C.E. Gallo (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, cit, pagg. 282-283

7 Cass., Sez. un., 6.10.79, n. 5172, in Foro It., 1979, I, 2302 nel caso Cassa per il Mezzogiorno c. Langiano, Masino e Donadio

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