IL CASO TARANTO
Nota a commento alla sentenza del 23.02.2017 del Tribunale di TARANTO
Avv. Luigi Semeraro
“ .In sostanza vi è la prova che i reati commessi dal R. e dal C. hanno cagionato un effetto riflesso di offesa all’interesse riguardante la integrità del territorio sotto l’aspetto della vivibilità ambientale che rappresenta scopo statutario di Legambiente che si risale in un danno alla personalità ed identità di tale associazione”.
Sommario: 1) il fatto; 2) il processo; 3) la fase istruttoria; 4) la natura del danno; 5) la liquidazione del danno; 6) la garanzia patrimoniale del debitore; 7) conclusioni.
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Il fatto.
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La sentenza del Tribunale di Taranto del 23.02.2017 oggetto delle brevi osservazioni, segna un passo importante – quanto decisivo – nell’ambito della tutela risarcitoria dei diritti derivanti da fatto illecito altrui in terra jonica , in ragione della particolarità del caso di specie.
Invero, è balzata agli onori della cronaca nazionale l ‘intera vicenda riguardante la produzione dell‘acciaio e le conseguenti immissioni in atmosfera.
La città jonica capoluogo di provincia , connotata da indiscusse bellezze naturalistiche, prima ancora che architettoniche ed archeologiche, si sveglia dal torpore e finalmente reclama fattivamente per le molestie che per decenni il colosso della siderurgia dell’acciaio (che, prima di scadere in mani private , è stato gestito dallo stesso Stato) ha indebitamente immesso nell‘atmosfera.
Invero, per oltre mezzo secolo (prima Italsider poi Ilva spa ed ora Arcelomittal) si sostiene che abbiano immesso – senza alcun controllo – polveri pericolose nell’ambiente danneggiando così l’intera popolazione , gli immobili e l’ambiente stesso.
La vicenda giunge in sede civile in seguito al processo penale cui la nomenclatura dello stabilimento siderurgico tarantino viene sottoposta all‘indomani della denunzia.
Dopo i due gradi di merito, la Cassazione – pur dichiarando in sede penale l ‘estinzione dei reati – conferma le statuizioni civili assunte dal merito in favore della costituita associazione ambientalista nota come Legambiente e condanna il
legale rappresentante della società titolare dello stabilimento e il suo plenipotenziario, al pagamento in favore della associazione ambientalista, fissando in € 30.000,00 l‘entità del risarcimento.
In seguito a detta conferma penale, la medesima associazione, con ricorso ex art. 702 bis agisce il Tribunale Monocratico di Taranto per vedersi riconosciuta la liquidazione di quel danno la cui sussistenza è stata appunto accertata in sede penale .
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Il processo.
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Il giudice del merito, costituitisi i convenuti resistenti (assume rilievo secondario il fatto che, nelle more del giudizio civile, deceda l ‘imputato principale condannato e la causa venga riassunta verso l ‘eredità giacente, che pure si costituisce) , si trova ad affrontare varie problematiche processuali e civilistiche in senso stretto (tra le quali spicca l ‘eccezione di competenza tabellare , l ‘eccezione di prescrizione del diritto e la carenza di legittimazione attiva del diritto reclamato) ma, con efficace ed apprezzabile ragionamento logico giuridico, non esita ad accogliere la domanda liquidando in € 30.000,00 il pregiudizio lamentato. Afferma il Tribunale jonico , intanto, che la competenza a decidere la questione spetti indiscutibilmente al Giudice monocratico – e non Collegiale – in quanto seppure siano stati tratti in giudizio gli organi societari , la causa petendi dell ‘azione non sia la responsabilità propria dei medesimi in ragione dell‘ufficio espletato ma la commissione di illeciti extracontrattuali di carattere penale .
Non solo.
Non può nemmeno parlarsi – continua il Tribunale – di prescrizione perché la genesi della costituzione del diritto vantato dall ‘associazione non può riconoscersi nelle precedenti e datate condotte – e quindi dalla commissione degli illeciti – ma dalla definitività della condanna penale che, come tale, è contenuta nella sentenza della Cassazione.
Trattandosi di titolo giudiziale, quindi, deve applicarsi il termine più lungo dal codice previsto per tali provvedimenti.
A tal fine è quindi opportuno ricordare che l’art. 539 c.p.p. consenta al giudice del processo penale di emettere anche una sentenza di condanna generica e di
rimettere le parti dinanzi al giudice civile per la liquidazione del danno, qualora appunto nella sede penale la costituita parte civile non abbia prodotto elementi per consentire al magistrato di pronunciare con le relative prove necessarie.
Il Tribunale jonico ricorda puntualmente che, in simili fattispecie, il giudice civile non può rimettere in discussione il fatto criminoso accertato dal primo giudice ma, si ritiene di poter aggiungere in commento, non potrà nemmeno esimersi dall’accertare comunque tutti gli altri elementi della fattispecie di responsabilità civile1 .
Una pronuncia quindi che accerti la responsabilità penale, divenuta irrevocabile, può avere la stessa efficacia di una condanna generica ex art. 651 c.p.p.. solo con il passaggio in giudicato della sentenza penale.
Sotto il profilo soggettivo, qui è appena il caso di ricordare quanto sia necessario
– per far valere gli effetti del giudicato – che vi sia coincidenza delle parti tra il giudizio penale e quello civile.
La Corte di legittimità ricorda che non soltanto l’imputato ma anche il responsabile civile e la parte civile debbano aver partecipato al processo penale 2. Sicchè, in termini generali, investito della domanda di risarcimento del danno riveniente da reato, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata, e così fondare la propria decisione su elementi e circostanze che risultano già acquisiti con le garanzie di legge in altra sede.
In tali casi, ricordando il Supremo Collegio, il giudice civile deve comunque procedere ad una autonoma valutazione, con pienezza di cognizione, al fine di accertare i fatti materiali in base al relativo proprio vaglio critico 3
Non si sottrae a questo ragionamento specifico anche lo scrutinio del profilo del nesso di causalità, poiché si è detto che il giudice civile non sia vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale 4.
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La fase istruttoria.
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In realtà, pare il risvolto meno complicato della vicenda.
Leggendo infatti il testo della sentenza si apprende che l’Associazione abbia prodotto in giudizio – oltre lo Statuto Associativo – una serie di articoli di stampa dai quali è emerso il costante impegno sul territorio dell’Associazione a tutela dei diritti tutti ambientali.
Inoltre, ha provveduto ad escutere anche testimoni, individuati tra gli stessi soci dell’associazione i quali hanno potuto confermare che nelle particolari e concitate manifestazioni, paradossalmente, alcuni con-cittadini al seguito, hanno mostrato convincimenti di inutilità delle stesse manifestazioni alla luce del fatto che nulla cambiava o sarebbe cambiato, in tema di immissioni pericolose finendo non solo per confondere l’utilità delle manifestazioni ma anche per apostrofare come incapaci i predetti “difensori” del bene ambiente.
Chiaro quindi, per il giudice del merito jonico, il dimostrato perseguimento dello scopo statutario dell’associazione: scendere attivamente e fattivamente in campo per la tutela dell’ambiente.
Tale attività però, è minata alla base, ritiene il Tribunale di Taranto. Il ristagno di ogni azione di contrasto alle numerose proteste ed ai numerosi interventi in ogni sede pubblica, consente al Tribunale di poter dirsi affermato il pericolo concreto che la costante ed imperterrita immissione dannosa da parte dei convenuti abbia portato all’attività difensiva su base volontaria, rendendo di fatto vana – per chi dall’azione associativa si aspettava tutela – l’idea stessa contenuta nello Statuto di sostenere l ‘ambiente indifeso.
In pericolo, quindi, è anche il fine dall’associazione: l’aspettativa di incidere sula tutela dell’ambiente.
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La natura del danno.
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Non resta quindi che individuare il danno.
Il Tribunale individua senza esitazioni la natura del danno da ristorare alla costituita associazione: si tratta del danno non patrimoniale.
Non è questa la sede per affrontare una problematica di tal fatta ma basti soltanto dire – al fine di comprendere più agevolmente la portata della pronuncia in commento – che tale tipologia di danno è connotata dalla tipicità in quanto affinchè esso danno sia risarcibile, debbono ricorrere i requisiti fissati dalla legge, ossia, la lesione di interessi protetti dall’ordinamento 5.
Poiché la giurisprudenza afferma che (Cass. civ., Sez. Un. n. 581/2008) «se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l’obbligazione risarcitoria», il Tribunale fa emergere dall’istruttoria espletata tale necessaria conseguenza e quindi compie quel passaggio logico giuridico indispensabile per l’acclamazione del diritto (da risarcire): “L’effetto dannoso per Legambiente è stato quello di vedere sostanzialmente vanificati i propri sforzi per cercare di far ritornare l’ambiente cittadino a livelli accettabili di vivibilità, qualità che sicuramente appartiene al bene ambiente la cui tutela rientra nei fini statutari dell’associazione attrice. Con l’ulteriore conseguenza, descritta da alcuni dei testi escussi, di ingenerare nella cittadinanza la convinzione della sostanziale inutilità della presenza sul territorio di Legambiente considerata incapace di realizzare uno degli scopi della sua esistenza Legambiente”.
In sostanza, anche all’associazione ambientalista è riconosciuto il diritto di risarcimento per i danni derivanti dalle immissioni illecite e costituenti reato.
Infatti, in questo senso, non sono poche le pronunce di legittimità che riconoscano anche all’associazione ambientalista il diritto di costituirsi parte civile ed all’occorrenza di mirare al risarcimento del danno.
L’arresto delle Sezioni Unite mirabilmente richiamato dal giudice monocratico è emblematico: “È ammissibile la costituzione di parte civile di un’associazione anche non riconosciuta che avanzi, iure proprio, la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell’offesa all’interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della pro pria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell’ente” 6.
Ma sono davvero tanti i precedenti che affermano tali principi tanto da indurre il Tribunale a parlare di consolidata giurisprudenza 7.
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La liquidazione del danno.
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“Tale danno, in quanto di difficile prova attesa la sua natura non patrimoniale, va risarcito per equivalente e con criterio equitativo (art. 1226 c.c.)”.
Di solito, costituisce l’aspetto più impegnativo del processo civile perché non sempre l’entità del danno ha una rilevanza anche economica oppure scaturisca da una semplice operazione matematica e/o da una equazione.
Accanto ai danni di carattere patrimoniale vi sono – si ripete, a determinate condizioni – anche i danni di carattere non patrimoniale i quali meritano ugualmente il pieno ristoro.
Come appunto nel caso di specie.
Assodato quindi l’aspetto eziologico, nmaneva per il Tribunale l’impegnativo compito di trasfondere, in termini monetari, i danni rinvenienti dalle violazioni già accertate.
Nel caso di specie, il Tribunale non poteva che far ricorso al tradizionale principio contenuto nell’art. 1226 e.e..
Invero, il giudice del merito insegna che “In tema di liquidazione del danno in via equitativa, il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa trova ingresso a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell‘an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur“ 8
Poiché quindi l’associazione ha dato idonea dimostrazione in punto di an (si ricorda, discendente dal giudicato penale), il passo per la liquidazione del danno con siffatto metodo è stato assai breve.
Per di più, il rimando è espressamente avallato dalla Suprema Corte come in tutte quelle ipotesi ove risulti impossibile o estremamente difficile una tale quantificazione. Infatti, recentissimamente “L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 e.e., presuppone che sia dimostrata l’esistenza di danni risarcibili e risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno medesimo nel suo preciso ammontare .. “ 9
Non pare comunque inutile, anche qui, ricordare che il predetto criterio torni utile solo e soltanto nelle ipotesi in cui – assodato l‘an debeatur – al giudice vengano comunque offerti gli elementi utili alla quantificazione del danno pur nella assodata difficoltà.
Tanto perché si è ritenuto che l’art. 1226 e.e. “non può costituire un “commodus discessus“ per l’attore che non provi l’esistenza del danno. La liquidazione equitativa è consentita quando il danno sia certo nella sua esistenza, ma indimostrabile nel suo ammontare” 10
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La garanzia patrimoniale del debitore.
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In ultimo, si ritiene comunque utile affrontare – pur con tutta la brevità del caso e senza alcuna pretesa di esaustività – un aspetto di non secondaria importanza: acclarato il diritto risarcitorio, affermatane in concreto l’entità, occorre passare alla fase esecutiva e sperare che il debitore sia in grado di garantire al creditore anche la successiva soddisfazione.
Non si contano i casi in cui i processi civili vengano mortificati nell’ultimo miglio: ottenuta la condanna, al creditore resta la magra consolazione del principio perché il patrimonio del debitore – durante il processo – è stato nel frattempo dissipato o si è disciolto per le più svariate ipotesi.
Ed allora, anche di fronte ad una (apparente) solida società, va sempre considerata l ‘ipotesi di agire in ambito cautelare addirittura prima del processo.
Ma anche durante lo stesso processo risarcitorio non pare consiglio peregrino .
A tal proposito , viene all ‘evidenza che mentre la condanna generica in sede civile sia titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, non è così scontato per l’omologa resa in sede penale , poiché l’iscrizione in questo ultimo caso sarà possibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza penale.
Ma, quand‘anche il diritto reclamato non avesse a supporto alcuna sentenza precedente rispetto all‘azione risarcitoria, al creditore non resta che agire – prudentemente – in sede preventiva .
Sia il codice di rito che quello di merito, infatti , prevedono vane ipotesi di sequestro.
Gli art. 671 c.p.c. e 2905 e.e. stabiliscono che si possano domandare – sui beni mobili ed immobili del debitore – nell‘ipotesi in cui il creditore abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, le garanzia patrimoniali preventive.
Il vincolo che deriva da siffatte misure cautelari riveste la natura giuridica tipica – negli effetti – del pignoramento . Con il ricorso a tale garanzie cautelari, il creditore è posto nella possibilità di assicurarsi l ‘utilità di una futura espropriazione forzata.
Ovviamente, come tutti i provvedimenti cautelari, debbono ricorrere due requisiti fondamentali: fumus e peri culum.
Non è questo l ‘ambito entro il quale affrontare i richiamati istituti; basti soltanto ricordare che il codice consente al creditore di attivarsi per garantirsi l‘esecuzione di futuri provvedimenti di condanna e così mettere al riparo il patrimonio del debitore da futuri e possibili atti di sottrazione.
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Il conclusione.
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La sentenza del Tribunale di Taranto segna in maniera importante le sorti della tutela ambientale in ambito jonico, dando vita a tutte quelle aspettative della
popolazione prima ma delle associazioni poi, di poter incidere fattivamente in tema di attività di contrasto alla (ritenuta) impunita condotta inquinatoria.
Certo, trattandosi di provvedimento di primo grado, il principio e la condanna scaturiti, devono sudare le proverbiali sette camice prima di divenire cosa giudicata.
Consta infatti a chi scrive che la sentenza predetta sia stata appellata ed, addirittura, da ambo le parti.
Purtroppo, non sono noti i motivi di appello – sia principale che incidentale – né pare potersi individuare con sufficiente certezza quali le conclusioni avanzate in primo grado dall’associazione.
Occorrerà quindi attendere il giudizio della Corte di merito e, con tutta probabilità, forse anche quella della Corte di Cassazione ma, nel frattempo, si spera che venga posto più d ‘un freno al tentativo di continuare a dilaniare l’intero territorio jonico, senza alcuna impunità, da parte di chi, forestiero, venga a trarre esclusivamente profitto, cavalcando principi di fatto inconciliabili a questo prezzo: ambiente (ergo salute) e lavoro.
Solo per dare una cifra, 5.450.000 di metri quadrati di territorio jonico – sin dalla notte dei tempi – sono stati di fatto sottratti alla città ed alla popolazione locale per essere destinati alla produzione e lavorazione dell’acciaio.
Nel frattempo, l’eco sistema è stato irrimediabilmente compromesso.
Taranto, però, pare aver alzato il capo ed anche con questo Corso di Alta Specializzazione in Diritto Ambientale, qualcosa pare davvero muoversi nel senso sperato.
Dalle troppe parole, si è finalmente passati ai fatti: la sentenza qui ricordata è solo il primo tassello ma di certo rappresenta un passo importante verso un futuro migliore.
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1 Cfr. anche Cass. pen ., sez. III, 9 settembre 2015, n. 36350.
2 Cass. civ., n. 20325/2006.
3 Cass. civ., n. 23516/2015; Cass. civ., n. 15112/2013; Cass. civ., n. 6478/2005.
4 Cass. civ., n. 8035/2016.
5 Si vedano sul punto Cass. civ. sent., sez. III, 15 luglio 2005 n. 15027; Cass. civ. sent. n. 23918/2006.
6 Cass. Pen. Sezioni Unite 24.04.2014 n. 38343.
7 In senso conforme: Cass. Pen., sez. 03, del 03/10/2007, n. 38290, Cass. Pen., sez. 04, del 18/01/2010, n. 22558, Cass. Pen., sez. 04, del 10/06/2010, n. 38991, Cass. Pen., sez. 06, del 10/04/2013, n. 39010 ed ancora si vedano le Sezioni Unite: n. 6168 del 1989, tutti in banca dati Giuffrè, De Jure.
8 Così Tribunale di Lucca 04.07.2018 n . 1085 la cui massima è reperibile in Giuffrè, De Jure .
9 Cass. civile sez. VI, 21/06/2019 , n.16787.
IO Così Corte di Appello di Firenze 13.05.2019 n. 1123, Giuffrè, in De Jure.