MINISTERO DELL’INTERNO
Definizione di procedure semplificate per le operazioni di migrazione ed integrazione delle SIM card da realizzarsi per via telematica.
(19A00761) (GU n.31 del 6-2-2019)
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che, al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti gia' clienti di un operatore, demanda ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'individuazione delle misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identita' digitale previsto dall'art. 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM card e tutte le operazioni ad esse connesse possano essere svolte per via telematica; Visto l'art. 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente gli obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.); Visto l'art. 64, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che prevede l'istituzione, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilita'; Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente l'individuazione dei documenti di identita' e di riconoscimento; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 ottobre 2014, che, in attuazione dell'art. 64, comma 2-sexies del decreto legislativo n. 82 del 2005, definisce le caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' i tempi e le modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese; Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'economia e delle finanze, adottato in data 9 dicembre 2004, che definisce le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie ed ai materiali utilizzati per la produzione della carta nazionale dei servizi; Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato in data 23 dicembre 2015, concernente le modalita' tecniche di emissione della Carta d'identita' elettronica; Vista la determinazione AgID n. 189/2016 concernente l'emanazione della nuova versione dei seguenti regolamenti: «Regolamento recante le modalita' attuative per la realizzazione dello SPID (art. 4, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014)» e «Regolamento recante le modalita' per l'accreditamento e la vigilanza dei gestori dell'identita' digitale (art. 1, comma 1, lettera l, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014)»; Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 46, della citata legge n. 124 del 2017; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «CAD»: Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni; b) «CIE»: il documento di identita' personale rilasciato dal Ministero dell'interno denominato «Carta di identita' elettronica», come definito dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato in data 23 dicembre 2015, recante «Modalita' tecniche di emissione della Carta d'identita' elettronica»; c) «CNS»: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni «Carta nazionale dei servizi», come definito dal decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, in data 9 dicembre 2004, recante: «Regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della Carta nazionale dei servizi»; d) «credenziale di accesso»: il particolare attributo di cui l'utente si avvale, unitamente al codice identificativo, per accedere in modo sicuro, tramite autenticazione informatica, ai servizi qualificati erogati in rete dai fornitori di servizi che aderiscono allo SPID, come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»; e) «documento di identita' e di riconoscimento»: la carta di identita' e i documenti equipollenti indicati all'art. 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; f) «fornitore di servizi»: il fornitore dei servizi come definito dall'art. 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»; g) «gestori dell'identita' digitale»: le persone giuridiche accreditate allo SPID che, in qualita' di gestori di servizio pubblico, previa identificazione certa dell'utente, assegnano, rendono disponibili e gestiscono gli attributi utilizzati dal medesimo utente al fine della sua identificazione informatica, come definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»; h) «identita' digitale»: la rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese» e dei suoi regolamenti attuativi; i) «PEC»: posta elettronica certificata di cui al combinato disposto degli articoli 6 e 48 del CAD; l) «SPID»: il sistema pubblico dell'identita' digitale, istituito ai sensi dell'art. 64 del CAD, come modificato dall'art. 17-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Art. 2 Ambito di applicazione e norme applicabili 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di semplificazione delle procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e delle procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti gia' clienti di un operatore, al fine di consentire che le predette operazioni possono essere svolte per via telematica, utilizzando: a) le misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, attraverso il sistema pubblico dell'identita' digitale, previsto dall'art. 64 del CAD; b) le misure per l'identificazione in via indiretta del cliente previste dall'art. 64, comma 2-nonies del CAD; c) l'identificazione a vista da remoto. 2. Restano ferme le previsioni dell'art. 55, comma 7, del decreto legislativo n. 259 del 2003, concernenti gli obblighi di identificazione da parte delle imprese, degli abbonati e degli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.), nonche' gli obblighi per le medesime imprese di adottare le necessarie misure idonee a garantire l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identita', nonche' del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente.
Art. 3 Identificazione in via indiretta tramite SPID 1. Le imprese di telefonia mobile per le modalita' di identificazione per via telematica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), dei clienti gia' titolari di un'identita' digitale SPID, si avvalgono del sistema pubblico di identita' digitale di cui all'art. 64 del CAD, le cui caratteristiche sono definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014. Le procedure da osservare sono indicate nell'allegato A) al presente decreto. 2. L'operatore, che agisce in qualita' di fornitore di servizi SPID, richiede al cliente di autenticarsi con credenziali di livello di sicurezza di autenticazione informatica di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) o c) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014.
Art. 4 Identificazione in via indiretta tramite CIE e CNS 1. L'identificazione per via telematica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), da parte delle imprese di telefonia mobile puo' avvenire anche con la CIE e la CNS, ai sensi dell'art. 64, comma 2-nonies del CAD.
Art. 5 Identificazione a vista da remoto 1. Per l'identificazione per via telematica dei clienti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) le imprese di telefonia mobile osservano le procedure contenute nell'allegato B) al presente decreto.
Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2018 Il Ministro dell'interno Salvini Il Ministro dello sviluppo economico Di Maio Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2019 Interno, foglio n. 246
Allegato A UTENTI TITOLARI DI UNA IDENTITA' DIGITALE SPID Procedura di migrazione tra operatori di telefonia mobile o di integrazione di SIM card aggiuntive o di sostituzione di SIM card da parte di utenti gia' clienti di un operatore Possono avvalersi della presente procedura di identificazione del cliente gli operatori di telefonia mobile che hanno aderito, in qualita' di fornitori di servizi, allo SPID, stipulando apposita convenzione con l'AgID ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014. L'utente, gia' titolare di una identita' digitale SPID, attraverso il portale web dell'operatore telefonico o il collegamento all'App dedicata, deve effettuare le seguenti operazioni: 1) Nella schermata iniziale, selezionare il tasto relativo all'opzione titolari di una identita' digitale SPID; 2) Eseguire l'autenticazione SPID tramite il gestore dell'identita' digitale; 3) Fornire il proprio consenso al gestore dell'identita' digitale a comunicare all'operatore di telefonia mobile i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, domicilio, codice fiscale, almeno un indirizzo di posta elettronica (ordinario o pec); 4) Selezionare il servizio di interesse (migrazione numero, integrazione SIM card, sostituzione SIM card); 5) Indicare il numero di telefono su cui si intende effettuare l'operazione e l'operatore telefonico in caso di migrazione; 6) Indicare l'indirizzo presso il quale si intende ricevere la nuova SIM card (che puo' essere diverso dal domicilio); 7) Procedere all'accettazione delle condizioni generali del contratto di fornitura del servizio proposto dall'operatore telefonico; 8) Fornire il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 9) Fornire i dati necessari al pagamento dell'importo dovuto in relazione al servizio richiesto (es.: per le carte di credito, prepagate, ecc.: l'intestatario, il numero di carta, la data di scadenza e il codice di sicurezza). Eseguite con successo le fasi della procedura di cui ai precedenti punti (vedi sopra punti da 1) a 9), l'operatore telefonico provvede ad inviare al recapito indicato dall'utente la nuova SIM card non ancora abilitata al servizio. Ricevuta la nuova SIM-card l'utente dovra' nuovamente accedere al portale web o all'App dell'operatore telefonico e cliccare nella schermata iniziale il tasto: attivazione SIM-card. Viene, quindi, richiesto di inserire il codice identificativo indicato sulla SIM-card, o ricevuto unitamente alla SIM-card. Confermata la procedura di attivazione della nuova SIM card, l'utente dovra' inserire le credenziali «one time password» (OTP), fornite dall'operatore telefonico con un sms inviato al numero di telefono comunicato nella fase 5) (vedi sopra punti da 1) a 9) della procedura.
Allegato B UTENTI NON TITOLARI DI UNA IDENTITA' DIGITALE SPID Procedura di migrazione tra operatori di telefonia mobile o di integrazione di SIM card aggiuntive o di sostituzione di SIM card da parte di utenti gia' clienti di un operatore L'utente, non titolare di identita' digitale SPID, attraverso il portale web dell'operatore telefonico o attraverso il collegamento all'App dedicata, deve effettuare le seguenti operazioni: 1) Nella schermata iniziale, selezionare il tasto relativo all'opzione riferita alla procedura per utenti NON titolari di una identita' digitale SPID; 2) Selezionare il servizio di interesse (migrazione numero, integrazione SIM card, sostituzione SIM card); 3) Fornire i dati personali identificativi dell'utente: nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, codice fiscale, domicilio, indirizzo di posta elettronica (ordinario o pec); 4) Inserire gli estremi di un documento di identita' o riconoscimento del richiedente, in corso di validita' (tipo, numero, data di rilascio e scadenza); 5) Inviare la scansione-foto fronte/retro del documento del quale sono stati inseriti gli estremi di cui al precedente punto 4); 6) Indicare il numero di telefono su cui si intende effettuare l'operazione e l'operatore telefonico in caso di migrazione; 7) Indicare l'indirizzo presso il quale si intende ricevere la nuova SIM card (che puo' essere diverso dal domicilio); 8) Procedere all'accettazione delle condizioni generali del contratto di fornitura del servizio proposto dall'operatore telefonico; 9) Fornire il proprio consenso al trattamento dei dati personali; 10) Fornire i dati necessari al pagamento dell'importo dovuto in relazione al servizio richiesto (es.: per le carte di credito, prepagate, ecc.: l'intestatario, il numero di carta, la data di scadenza e il codice di sicurezza). Eseguite con esito favorevole le fasi della procedura di cui ai precedenti punti da 1) a 10), l'operatore telefonico provvede ad inviare al recapito indicato dall'utente la nuova SIM-card non ancora abilitata al servizio. L'operatore telefonico curera' l'invio di due distinte credenziali «one time password» (OTP) con due sms inviati in momenti diversi all'utenza telefonica fornita nella fase 6) (vedi sopra punti da 1) a 10), necessarie per: a) consentire all'operatore telefonico di effettuare la videochiamata per l'identificazione a vista da remoto dell'utente («one time password» (OTP) per videochiamata), preliminare all'attivazione della SIM-card; b) consentire all'utente l'attivazione della NUOVA SIM-card ricevuta al recapito fornito nella fase n. 7 della procedura (vedi sopra punti da 1) a 10) («one time password» (OTP) per attivazione NUOVA SIM-card). Procedure di identificazione a vista da remoto dell'utente e attivazione nuova SIM-card: a) Procedura di identificazione a vista da remoto dell'utente da parte dell'operatore telefonico con videochiamata (con «one time password» (OTP) per videochiamata). All'attivazione della nuova SIM-card potra' procedersi solo dopo lo svolgimento di questa procedura. Prima dell'attivazione della SIM-card, l'operatore telefonico dovra' effettuare l'identificazione indiretta dell'utente ed a tal fine inviera' via sms all'utenza telefonica fornita nella fase 6) della procedura (vedi sopra punti da 1) a 10) la credenziale di una «one time password» (OTP), spendibile una sola volta, per l'attivazione della videochiamata finalizzata all'identificazione a vista da remoto, per la quale si applica la medesima procedura descritta all'art. 8 del regolamento recante le modalita' attuative per la realizzazione dello SPID, emanato con determinazione AgID n. 189/2016. b) Procedura di attivazione della NUOVA SIM-card (con «one time password» (OTP) per attivazione nuova SIM-card). La mancata identificazione a vista da remoto dell'utente da parte dell'operatore telefonico con videochiamata non consentira' l'attivazione della nuova SIM-card. A seguito della procedura di identificazione a vista da remoto l'utente dovra' nuovamente accedere al portale web o all'App dell'operatore telefonico e selezionare la funzione: attivazione SIM-card. Viene, quindi, richiesto di inserire il codice identificativo indicato sulla SIM-card, o ricevuto unitamente alla SIM-card. Confermata la procedura di attivazione della nuova SIM card, l'utente dovra' inserire la credenziale «one time password» (OTP), (per attivazione nuova SIM-card) fornita dall'operatore telefonico con un sms inviato al numero di telefono comunicato nella fase 6) della procedura (vedi sopra punti da 1) a 10).