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Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l – contratto di leasing e confisca.

Corte di Cassazione S.U. pen. 17 aprile 2012, n. 14484

Il veicolo utilizzato per commettere il reato di cui all’art. 186 c.s., comma 2 lett. c (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), non può essere assoggettato alla misura della confisca obbligatoria se il mezzo è nella disponibilità del trasgressore in forza di un contratto di leasing e il concedente, proprietario del mezzo, risulta del tutto estraneo al reato.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 2 maggio 2010, la Polizia stradale di Rimini-Sottosezione di Forlì fermava l’autovettura Volkswagen Golf condotta da R. S. il quale, a seguito di espletamento di test alcolimetrico, risultava avere una concentrazione alcolemica per un valore superiore a 1,50 g/l; per cui appariva configurabile l’ipotesi contravvenzionale ex art. 186, comma 2, lett, c), cod. strada.
Di conseguenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, considerato che l’autovettura, pur non intestata all’indagato, doveva ritenersi nella sua disponibilità in quanto oggetto di un contratto di locazione finanziaria, ne chiedeva il sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen., poiché l’illecito contestato prevedeva la confisca obbligatoria dell’auto utilizzata.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini rilevava che sussistevano le condizioni richieste del fumus boni iuris del reato e del periculum in mora (l’astratta confiscabilità obbligatoria dell’auto); altresì, sottolineava che il veicolo utilizzato dallo S. non poteva essere considerato appartenere a soggetto estraneo al reato «in quanto un bene detenuto in virtù di contratto di leasing appartiene al soggetto al quale è stata attribuita la materiale disponibilità». Il Giudice emetteva, quindi, il decreto di sequestro richiesto.
2. La Società V., proprietaria dell’autovettura, proponeva richiesta di riesame, osservando che il mezzo era stato concesso in uso a terzi non in forza di un contratto di leasing finanziario ma in virtù di diversa tipologia contrattuale indicata come “noleggio senza conducente”. In particolare, il contratto era stato stipulato con la (omissis) s.r.l., che a sua volta aveva concesso l’autovettura all’autore del reato.
Il Tribunale di Rimini, con provvedimento emesso in data 23 settembre 2010 ex art. 324 cod. proc. pen., rilevava che l’autovettura sottoposta a sequestro era di proprietà della società istante ed era stata concessa alla società (omissis) s.r.l. con un contratto di “locazione senza conducente”; per cui, il mezzo risultava appartenere a soggetto estraneo al reato, il che, ai sensi del preciso disposto di cui all’art. 186 cod. strada, escludeva la possibilità di confisca. Quindi, annullava il decreto di sequestro preventivo.
3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini proponeva ricorso per cassazione.
Eccepiva, in primo luogo, che la Soc. V. non aveva interesse all’impugnazione giacché, non avendo il sequestro preventivo effetto estintivo del contratto di leasing, essa non era legittimata a proporre riesame non rientrando tra i soggetti aventi diritto ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen.
Nel merito, osservava che il Tribunale non aveva correttamente interpretato il concetto di “appartenenza” della cosa: questo, infatti, non poteva essere inteso come sinonimo di proprietà ma come il diritto di godere e disporre di un bene sulla base di un titolo che escludeva i terzi, situazione di fatto riconducibile all’utilizzatore nel contratto di leasing. D’altro canto, ad avviso del P.m., alla luce di tale prospettiva non appariva significativa la circostanza per cui il contratto era stato qualificato dalle parti come “locazione senza conducente”. Ciò che contava, ai fini dell’individuazione della nozione di appartenenza, era la disponibilità del bene che faceva capo all’indagato, indicato espressamente nel contratto come utilizzatore.
4. La Quarta Sezione Penale, cui era stato assegnato il ricorso, con ordinanza in data 27 settembre 2011, osservava che la questione prospettata dal ricorrente poteva così formularsi: «se in tema di guida in stato di ebbrezza l’autovettura condotta dall’indagato (utilizzatore), oggetto di contratto di leasing, possa ritenersi cosa appartenente a persona estranea al reato (società di leasing concedente) e se, conseguentemente, questa sia legittimata a chiedere la restituzione dell’autovettura medesima, sottoposta a sequestro in vista della confisca».
Al riguardo, evidenziava che la stessa Quarta Sezione, con sentenza n. 10688 dell’11/02/2010, Di Giovanni, Rv. 246505, aveva affermato che era legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un veicolo il cui conducente, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, ne aveva la disponibilità in forza di un contratto di leasing. Aveva aggiunto la Corte in detta pronuncia che la società di leasing, per riottenere la materiale disponibilità del veicolo, doveva dimostrare la cessazione del contratto con la configurazione del suo diritto alla restituzione del bene.
Egualmente, la Terza Sezione, con sentenza n. 4746 del 12/12/2007, dep. 2008, Rocco, Rv. 238786, aveva rilevato che, in caso di dissequestro di un bene oggetto di contratto di leasing, già sottoposto a sequestro preventivo, l’avente interesse alla restituzione non era il proprietario concedente bensì l’utilizzatore in quanto soggetto che si era assunto i rischi connessi al deterioramento del bene, non dovuto all’uso, e alla perdita della res.
Peraltro, altra decisione della Corte (Sez. 3, n. 13118 del 03/02/2011, Mastroieni, Rv. 249928) aveva ritenuto che la legittimazione a richiedere la restituzione di un bene, sottoposto a sequestro preventivo e oggetto di un contratto di leasing, spettava, oltre che al proprietario concedente, all’utilizzatore quale soggetto obbligato a corrispondere il canone mensile per il suo utilizzo. Del resto, questa impostazione trovava conferma nella giurisprudenza delle Sezioni Civili (Sez. 1 civ., n. 11792 del 14/06/1989), che aveva formulato l’avviso secondo cui il contratto di leasing di per sé non trasferisce immediatamente il diritto di proprietà, costituendo solo il meccanismo negoziale che autorizza l’utilizzatore ad acquistare il bene ricevuto in godimento, all’atto del pagamento dell’ultimo canone (patto d’opzione).
In considerazione di siffatte argomentazioni, la Quarta Sezione osservava che il concetto di appartenenza della cosa non poteva estendersi fino a ricomprendere «qualsiasi disponibilità giuridica o fattuale», il che comporterebbe, anche in riferimento ad un contratto di mera locazione del bene, la configurabilità dell’appartenenza del bene locato al locatario e la sua conseguente confiscabilità.
5. La Quarta Sezione, al fine di prevenire un contrasto di giurisprudenza, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen.
6. Il Primo Presidente, con decreto in data 24 ottobre 2011, assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone la trattazione alla odierna udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: «se l’autovettura condotta in stato di ebbrezza dall’indagato e da questo utilizzata in forza di un contratto di leasing sia da ritenere cosa appartenente a persona estranea al reato e se, pertanto, la società di leasing concedente abbia titolo a chiedere la restituzione dell’autovettura sottoposta a sequestro in vista della confisca».
2. Ulteriori orientamenti, rispetto a quanto menzionato nell’ordinanza di rimessione e qui riassunto in precedenza, circa la questione di diritto prospettata vengono formulati da due recenti decisioni della Corte di Cassazione.
Sez. 4, n. 20610 del 26/02/2010, Messina, Rv. 247326 ha manifestato l’avviso che la nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali.
Sez. 1, n. 34722 del 07/07/2011, G. e Capital S.F. s.p.a., Rv. 251175 ha affermato che in tema di confisca il bene detenuto in forza di un contratto di leasing appartiene all’utilizzatore, cui è attribuita la materiale disponibilità dei bene stesso ed il diritto di goderne e disporne In base ad un titolo che esclude i terzi. In tal senso, è stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo, ex art. 321 cod. proc. pen., del veicolo condotto in stato di ebbrezza da colui che ne aveva la disponibilità in virtù di un contratto di leasing.
3. Va premesso che con l’art. 4, comma 1, lett. b), d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (come modificato dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125) è stato introdotto nell’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada il seguente disposto: «con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell’art. 240, comma secondo, cod. pen., salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato».
Successivamente, l’art. 3, comma 45, legge 15 luglio 2009, n. 94, ha introdotto altra modifica nell’art. 186, comma 2, lett. c), nel senso, in riferimento alla nuova previsione della confisca dell’autovettura, che «se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata». Questa previsione è intesa ad evitare elusioni del disposto normativo e comunque ad infliggere una sanzione amministrativa accessoria più grave nel caso di mancata possibilità di confisca dell’automezzo perché appartenente a soggetto estraneo.
4. La natura della confisca, tenuto conto del riferimento all’art. 240, comma secondo, cod. proc. pen. (confisca obbligatoria), è stata originariamente qualificata dalla giurisprudenza come misura di sicurezza patrimoniale con effetti retroattivi ai sensi degli artt. 200 e 236 cod. pen. (sottoposizione a misure di sicurezza in vigore al tempo della loro applicazione). Tuttavia, proprio detto profilo ha giustificato l’intervento, in tempi recenti e quasi contestuali, sia della Corte Costituzionale che delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. La Corte Costituzionale, con sentenza 4 giugno 2010, n. 196, ha ritenuto la natura essenzialmente sanzionatoria e repressiva della confisca, escludendone il carattere di misura di sicurezza patrimoniale e di conseguenza gli effetti retroattivi, e stabilendo invece la piena applicabilità dell’art. 2 cod. pen. In tal senso, al fine di rendere compatibile il novellato testo dell’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada con l’art. 7 CEDU e quindi con l’art. 117, comma primo, Cost., la Consulta dichiarava l’illegittimità costituzionale, nell’ambito del citato comma dell’art. 186, delle parole «ai sensi dell’art. 240, comma secondo, cod. pen.», dalle quali derivava l’applicazione retroattiva della misura in questione.
Parimenti, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con sentenza n. 23428 del 25/02/2010, Caligo, Rv. 247042, hanno formulato il principio di diritto secondo cui, alla luce dell’intendimento legislativo di conseguire strumenti sempre più efficaci ed adeguati a contenere il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, appariva evidente la funzione afflittiva assegnata dal legislatore alla confisca prevista dall’art. 186, dovendosi tenere conto appunto della complessiva strutturazione dell’istituto e della prevalente finalità della sanzione. Essa doveva essere qualificata come sanzione penale accessoria con la conseguente identificazione dell’ambito temporale di applicazione ai sensi dell’art. 2 cod. pen.
Peraltro, l’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha introdotto rilevanti modifiche agli artt. 186 e 187 cod. strada.
In particolare, deve ritenersi che la confisca abbia ora natura amministrativa (con connotazioni parimenti afflittive e repressive). In tal senso depone il richiamo, contenuto nell’art. 186 cod. strada ai fini dell’esecuzione del sequestro dell’autovettura, all’art. 224-ter cod. strada che disciplina appunto la confisca amministrativa ed il sequestro amministrativo.
L’art. 224-ter si palesa norma generale nel senso che la confisca che accede ad un reato configurato nel codice della strada ha ora natura amministrativa. Per il sequestro del mezzo si procede pure secondo le modalità amministrative, di competenza dell’autorità amministrativa; e avverso il provvedimento di sequestro può essere proposto ricorso al Prefetto (v. art. 213, comma 3, cod. strada).
Ai riguardo, si ritiene che vi sia contiguità normativa tra la confisca come sanzione penale e la confisca come sanzione amministrativa; in altre parole, il legislatore ha introdotto un mutamento di qualifica giuridica, ma il fatto permane nella sua configurazione come reato e muta solo la natura della sanzione accessoria. Rimane una stretta sostanziale contiguità di effetti delle due misure accessorie (in precedenza con natura penale ed ora amministrativa).
In tema deve pure rilevarsi che per i procedimenti pendenti, in mancanza di norme transitorie, sono applicabili i principi del tempus regit actum e soprattutto della perpetuatio iurisdictionis, nel senso che le procedure di sequestro e di confisca dei mezzi eseguite prima dell’entrata in vigore della legge n. 120 del 2010 sono legittime ed il relativo iter va esaurito.
Per completezza va detto che l’eventuale emissione attuale, da parte del giudice di cognizione parimenti rimasto competente, ai sensi dell’art. 186, di un provvedimento di confisca dovrà tener conto della nuova connotazione amministrativa e della ricorrenza delle relative condizioni. (v. Sez. 4, n. 40523 del 04/11/2010, Gibellini, Rv. 248859 e Rv. 248858; Sez. 4, n. 45365 del 25/11/2010, Portelli, Rv. 249071; Sez. 4, n. 170 del 24/11/2010, dep. 2011, Mazzola, Rv. 249290; Sez. 4, n. 15022 del 25/02/2011, Baldi, Rv. 250229).
Ne consegue che deve legittimamente esaurirsi l’iter del procedimento cautelare in esame e delle fasi intese ad accertare in via definitiva la ricorrenza o meno delle condizioni di applicabilità del provvedimento di sequestro. Detta misura deve valutarsi ora secondo i requisiti sostanziali di natura amministrativa attualmente necessari per la sua adozione ed in riferimento ai presupposti che legittimano la confisca amministrativa.
5. La soluzione della problematica posta dalla Sezione Quarta impone l’individuazione delle caratteristiche del contratto atipico di leasing.
In materia, si distingue il “leasing finanziario” (anche detto di godimento) con precipua funzione di finanziamento dell’utilizzatore del bene mediante la messa a disposizione in favore di questo di una cosa senza erogazione del prezzo in un’unica soluzione. In detto rapporto negoziale, il canone costituisce il corrispettivo del godimento e dell’uso dei beni in relazione alla loro durata tecnologica; la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene ed i rischi di distruzione e deterioramento della cosa sono a carico dell’utilizzatore, il quale è tenuto a versare i canoni pattuiti anche se la cosa perisce. Al concedente rimane solo il rischio del pagamento dei canone da parte dell’utilizzatore.
Invece, il c.d. “leasing traslativo” è caratterizzato dal fatto che i beni conservano alla scadenza un valore residuo superiore rispetto al prezzo di opzione concordato per l’acquisto, e l’esercizio dell’opzione non è dubbio nelle intese tra le parti. Per cui, il canone si configura come un’anticipata corresponsione di una parte del prezzo per l’acquisto della proprietà del bene alla scadenza del contratto: le rate pattuite hanno la consistenza di corrispettivo del trasferimento.
In entrambe le tipologie principali del contratto di leasing, il trasferimento della proprietà del bene dal concedente all’utilizzatore ha luogo con il pagamento dell’ultima rata e del residuo prezzo di acquisto.
6. D’altro canto, l’interpretazione del disposto contenuto nell’art. 186, comma 2, lett. c), che prevede la confisca obbligatoria del veicolo con il quale è stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza, richiede l’approfondimento del rapporto che deve intercorrere tra colui che guida in condizioni alterate per l’alcool ed il mezzo da lui usato. Invero, il comma 2 dell’art. 186 esclude la confiscabilità nel caso in cui il mezzo appartenga a persona estranea al reato (analoga disposizione è contenuta in generale per la confisca amministrativa nell’art. 213, comma 6, cod. strada): in siffatta ipotesi, viene in rilievo l’altra previsione alternativa, sempre afflittiva, in base alla quale, appartenendo il veicolo a persona estranea al reato, viene raddoppiata per l’autore della contravvenzione la durata della sospensione della patente di guida.
La nozione di appartenenza, che presenta un significato generico proprio nella pratica comune, assume nella legislazione civile vigente un significato tecnico più specifico che a sua volta si riverbera in modo essenzialmente ricognitivo in materia penale (la norma, presentante maggiore analogia di contenuto rispetto a quella in esame, è il disposto generale sulla confisca ex art. 240 cod. pen.).
L’orientamento giurisprudenziale consolidato fa riferimento, in sede penale, ad una nozione di appartenenza di più ampia portata rispetto al solo diritto di proprietà e che ricomprende i diritti reali di godimento e di garanzia che i terzi hanno sul bene. Questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che l’applicazione della confisca non determina l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti a favore di terzi sulle cose e parimenti dei diritti reali di godimento (v. Sez. 2, n. 11173 dei 14/10/1992, Tassinari, Rv. 193422; Sez. U, n. 9 del 18/05/1994, Longarini, Rv.199174; Sez. 3, n. 5542 del 24/03/1998, Galantini, Rv. 210742; Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, Rv. 213511; Sez. 1, n. 32648 del 16/06/2009, Rocci, Rv. 244816).
Per contro è stata esclusa, in modo prevalente, la ricomprensione nella nozione di appartenenza della semplice disponibilità giuridica qualificata del godimento del bene, sulla base di una fonte giuridica legittima; in altre parole, la mera utilizzazione libera, non occasionale e non temporanea del bene.
7. Altra condizione per escludere la confiscabilità del bene è l’estraneità al reato del soggetto cui appartiene il veicolo. Il terzo, innanzitutto, per considerarsi estraneo deve essere in buona fede e cioè non deve avere in alcun modo partecipato al reato, richiedendosi la mancanza di ogni collegamento diretto o indiretto con la consumazione del fatto reato. Né egli deve avere ricavato consapevolmente vantaggi e utilità dal reato, né avere avuto comportamenti negligenti che abbiano favorito l’uso indebito della cosa. In tal senso, nell’ambito specifico della guida in stato di ebbrezza, non potrebbe ritenersi “estraneo” il soggetto che per difetto di vigilanza o per altro comportamento colposo ha agevolato la perpetrazione della fattispecie contravvenzionale, per esempio nel caso di proprietario dell’autovettura che risulti a bordo con il trasgressore (v. Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, Rv. 213511; Sez. 6, n. 37888 del 08/07/2004, Sulika, Rv. 229984; Sez. 5, n. 46824 del 15/11/2007, Comune di Arce; Sez. 3, n. 2024 del 27/11/2008, Familio, Rv. 238590; Sez. 1, n. 34722 del 07/07/2011, G. e Capital S.F. s.p.a., Rv. 251174).
8. Pur tuttavia, non è dubbio che il leasing presenta delle notevoli peculiarità in ordine alla ripartizione dei rischi connessi alla circolazione stradale del veicolo ed all’individuazione del soggetto che ha concrete possibilità di regolamentare la circolazione stessa. In particolare, in materia di responsabilità civile ex art. 2054, comma terzo, cod. civ., il locatario del contratto di leasing (l’utilizzatore), e non il concedente, risponde dei danni provocati dalla circolazione del mezzo in solido con il conducente (v. art. 91, comma 2, cod. strada); cosi come già disposto in detto articolo del codice civile per l’acquirente nella vendita con patto di riservato dominio.
Egualmente, l’art. 196 cod. strada prescrive l’obbligazione solidale dell’utilizzatore a titolo di locazione, e non del concedente, con l’autore della violazione per li pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla circolazione.
Detta normativa appare giustificata in considerazione dell’evenienza per cui è solo l’utilizzatore del contratto di leasing che ha la disponibilità giuridica del godimento del bene, e, quindi, la possibilità di vietarne la circolazione.
Peraltro, le caratteristiche speciali dell’istituto, con l’atipica connotazione delle posizioni del concedente e dell’utilizzatore in ordine alla circolazione del veicolo, non appaiono consentire la configurazione di una deroga e di una ridotta tutela del diritto di proprietà del concedente sul bene, in mancanza di un’espressa disposizione normativa in tal senso. Come detto, la nozione di “appartenenza” della cosa, sopra esposta, non ammette un’estensione illimitata di essa a posizioni generiche di disponibilità e godimento del bene. Le previsioni di specialità dell’istituto del leasing vanno mantenute nell’ambito delle relative ipotesi, ma non possono costituire il fondamento di più ampie generalizzazioni ed in specie della compressione di posizioni di diritto reale.
9. D’altro canto, appare assumere rilevanza, nel caso di specie, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, come è noto, costituisce, come prodotto dell’interpretazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, una fonte sovranazionale che integra il dettato costituzionale espresso nell’art. 117, comma primo, Cost.
Il giudice nazionale, nell’applicare una norma di diritto interno, è sempre tenuto ad interpretare la stessa in maniera non solo costituzionalmente orientata, ma anche convenzionalmente orientata; a tal fine, considerando come parametro di riferimento tanto la disposizione formalmente cristallizzata nell’articolato della Convenzione Europea, quanto le norme come interpretate dalla Corte di Strasburgo nelle sue sentenze. Del resto, l’interpretazione del giudice nazionale conforme al diritto sovranazionale (diritto dell’Unione Europea di fonte giurisprudenziale e quello Convenzionale nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo) e nel rispetto della Costituzione della Repubblica costituisce lo strumento di soluzione delle antinomie presenti nel sistema giurisdizionale integrato e per assicurare appunto l’unità dell’ordinamento.
In tema, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto alla confisca, anche se di natura amministrativa secondo la configurazione di diritto interno, la qualifica di pena ai sensi dell’art. 7 CEDU, in quanto non tende alla riparazione pecuniaria di un danno, ma ad impedire la reiterazione dell’inosservanza di prescrizioni. Essa presenta caratteristiche ad un tempo preventiva e repressiva, e quest’ultima è una qualificazione che contraddistingue le sanzioni penali, per cui tale misura è applicabile solo in presenza di un illecito penale previsto dalla legge nel rispetto dei principi generali.
Sul punto deve aggiungersi che la Corte EDU applica il principio di cui all’art. 7 CEDU all’intera materia penale ricomprendendo in questa tutte le infrazioni e sanzioni che, a prescindere dalla denominazione formale utilizzata da ciascun Stato membro, risultano caratterizzate da un contenuto sostanzialmente punitivo e da una dimensione intrinsecamente afflittiva.
L’illecito punitivo amministrativo viene configurato come «un’entità diversa dal reato per grado ma non per sostanza» (v. Corte EDU, 08/06/1976, Engel c. Olanda; Corte EDU, 25/08/1987, Lutz c. Germania).
Ne consegue che l’art. 7 CEDU esige, per punire e cioè per l’irrogazione di una pena e quindi anche della misura della confisca, la ricorrenza di un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto cui viene applicata una sanzione sostanzialmente penale (v. Corte EDU, 09/02/1995, Welch c. Regno Unito; Corte EDU, 30/08/2007, Sud Fondi sri c. Italia; Corte EDU, 20/01/2009, sud Fondi c. Italia; Corte EDU, 17/12/2009, M. c. Germania).
La Corte EDU, sempre in materia di applicazione della confisca, ha evidenziato che il disposto ex art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione (Protezione della proprietà) consente una diminuzione patrimoniale del soggetto solo nelle condizioni previste dalla legge, per cui anche l’applicazione di una misura comportante un pregiudizio patrimoniale, al di fuori delle previsioni normative, configura un’illecita ingerenza nella sfera giuridica ed economica del singolo.
Detto inquadramento degli istituti in esame, nell’interpretazione della Convenzione proveniente dalla Corte di Strasburgo, esclude la legittimità della confisca dell’autovettura condotta da soggetto in stato di ebbrezza per uso di alcool se la stessa risulta concessa in leasing e quindi di proprietà del concedente nel corso del contratto stesso, qualora il concedente sia pure estraneo al reato.
Una diversa interpretazione della normativa interna, qualora pure prospettabile, comporterebbe la violazione dell’art. 7 CEDU e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione. Inoltre, come detto, il giudice, tra più opzioni interpretative, è tenuto ad interpretare la norma interna nel rispetto della Costituzione della Repubblica e con adeguamento all’orientamento convenzionale.
10. In conclusione, deve affermarsi l’inapplicabilità di una sanzione penale, configurante una diminuzione patrimoniale del soggetto – privato di un suo bene – al di fuori di una responsabilità penale ed altresì di una specifica previsione legislativa e delle relative condizioni.
Ne consegue l’inapplicabilità della confisca del veicolo di proprietà del concedente nel contratto di leasing se estraneo al reato di guida in stato di ebbrezza commesso dall’utilizzatore, con la correlativa applicazione all’indagato della previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, ex art. 186, comma 2, cod. strada.
11. Pertanto, deve enunciarsi il seguente principio di diritto: «non è confiscabile la vettura condotta in stato di ebbrezza dall’autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato».
12. Nel caso di specie, l’autovettura sequestrata risulta appartenere alla Società V. concedente, che risulta parimenti estranea al reato, per cui il mezzo non è confiscabile ai sensi dell’art. 186 cod. strada e neppure evidentemente può essere oggetto di sequestro ai fini della sua confiscabilità obbligatoria.
Il ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale di Rimini va dunque rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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