di Carlo Rapicavoli – Il Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 sul pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, tanto atteso, è stato accolto con unanime consenso.
Le procedure previste rischiano però di vanificare almeno in parte gli effetti positivi del provvedimento.
Il procedimento individuato, che appare assai farraginoso e eccessivamente carico di adempimenti burocratici (sono previsti oltre 30 decreti attuativi) rischia di non produrre il risultato atteso e richiesto sia dalle imprese che dagli Enti Locali, cioè la messa a disposizione nell’immediato di risorse liquide per le aziende in crisi.
Ma vi è soprattutto un aspetto da sottolineare, che, se non adeguatamente chiarito, rischia di produrre effetti gravemente iniqui per le amministrazioni locali più virtuose.
L’art. 1 del decreto prevede: “I pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti”.
Dunque Comuni e Province possono chiedere alla Ragioneria generale dello Stato di sbloccare i «debiti certi, liquidi ed esigibili», o per i quali sia comunque stata emessa fattura, entro il 31 dicembre 2012.
Ma che cosa accade per i debiti che avevano queste caratteristiche, ma sono stati saldati nei primi mesi del 2013, cioè proprio nel periodo dell’anno in cui si concentrano i pagamenti residui dell’anno precedente non effettuati per rispettare i vincoli del patto di stabilità?
Dalle prime interpretazioni provenienti dalla Ragioneria generale emerge l’indicazione di dare priorità ai debiti non ancora liquidati, così escludendo i pagamenti effettuati fino alla data di entrata in vigore del decreto legge, cioè il 9 aprile 2013.
Da qui la beffa per gli Enti Locali più virtuosi, quegli Enti che con una gestione oculata hanno garantito liquidità di cassa e pagamenti entro termini ragionevoli.
Una beffa ancor più grave se si considera che il decreto nulla prevede su allentamento dei vincoli del patto 2013 per i pagamenti effettuati relativi allo stesso anno, con lo stesso meccanismo previsto per i debiti maturati nel 2012, malgrado lo stesso decreto suddivida fra il 2013 e il 2014 il pagamento di 40 miliardi.
Né si prevedono agevolazioni per gli enti locali che possono e vogliano effettuare investimenti nel 2013.
Non può considerarsi soddisfacente la parziale apertura della Ragioneria generale che, nei nuovi prospetti telematici che gli Enti devono compilare, che sostituiscono la prima versione pubblicata, ha fissato una cronologia che prevede lo sblocco prima dei debiti per lavori pubblici ancora non saldati, poi degli altri debiti di parte capitale in attesa di pagamento, e in terza e quarta battuta delle fatture saldate nei primi mesi del 2013 per le stesse due categorie.
Si tratta di una soluzione che non può accogliersi, in quanto gli Enti virtuosi rischiano comunque di essere esclusi dal beneficio qualora la registrazione dei debiti ancora da pagare superi il limite di 5 miliardi previsto dall’art. 1, comma 1 del decreto.
Il decreto mira inoltre a risolvere il grave quadro debitorio delle Regioni nei confronti degli Enti Locali, accumulato rispetto a funzioni delegate. Tuttavia non appare sufficiente lo sblocco, previsto solo per la parte corrente, dei residui passivi delle regioni a favore degli enti locali: come già ribadito le Province e i Comuni vantano un importo assai ingente da riscuotere anche per la parte capitale.
Considerato infatti che l’obiettivo del provvedimento è quello di saldare le imprese per lavori già effettuati, appare poco rispondente a tale scopo l’avere escluso i residui accumulati dagli Enti Locali proprio per gli investimenti sul territorio.
Per le Province, in particolare, gli effetti del decreto legge sono insostenibili.
L’art. 10, comma 1, si è premurato di quantificare per ciascuna Provincia, la ripartizione dei tagli in applicazione della spending review.
Gli effetti sono in dettaglio e chiaramente illustrati dal documento illustrato dall’UPI, Unione delle Province Italiane, nell’audizione alla Camera dei Deputati cui si fa rinvio http://www.upinet.it/docs/contenuti/2013/04/documento%20audizione%20camera%20decreto%20pagamenti%20tagli%20ai%20bilanci%20articolo%2010.pdf
Un’unica considerazione aggiuntiva.
Per l’anno 2012, come previsto dall’art. 16, comma 7, del D. L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012, le riduzioni sono state disposte con decreto del Ministero dell’Interno 25 ottobre 2012.
Tale decreto è stato impugnato da oltre trenta amministrazioni.
Il TAR del Lazio, che non si è ancora pronunciato nel merito, ha concesso anche la sospensione dell’efficacia del decreto per alcune Province.
Con il decreto legge, il Governo ha eliminato in radice ogni possibilità di ricorso amministrativo da parte delle amministrazioni provinciali, malgrado le palesi iniquità cui conduce l’applicazione dei criteri di ripartizione oltre all’ammontare complessivo dei tagli.
Nessuna obiezione può essere consentita!
“Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare”
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