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GIUSTIZIA: RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA.

Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 29 aprile 2016, n. 57 (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 29 aprile 2016, n. 57, completa la riforma organica della magistratura onoraria, prevedendo ulteriori disposizioni sui giudici di pace, nonché una disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari già in servizio.

Con il decreto, nello specifico, si introducono:

  1. uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell’ufficio del giudice di pace, a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento;
  2. la previsione dell’intrinseca temporaneità dell’incarico;
  3. la riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace;
  4. la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari;
  5. il riconoscimento della precipua natura formativa delle attività svolte presso le rispettive strutture organizzative;
  6. l’individuazione dei compiti e delle attività delegabili dal magistrato professionale al magistrato onorario;
  7. la regolamentazione dei compensi, in modo da delineare un quadro omogeneo;
  8. l’articolazione di un regime previdenziale e assistenziale adeguato in ragione dell’onorarietà dell’incarico.

Si delinea dunque una disciplina omogenea relativamente alle modalità di conferimento dell’incarico; alla sua durata temporanea, limitata a non più di due quadrienni e da svolgersi in modo da assicurare la piena compatibilità con lo svolgimento di altre attività remunerative e da non richiedere al magistrato onorario un impegno non superiore ai due giorni a settimana; al tirocinio formativo; alla necessità di conferma dopo il primo quadriennio; alla modulazione delle funzioni con l’attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di supporto all’attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie; alla formazione e ai criteri di liquidazione dei compensi.

Il decreto contiene poi uno specifico regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma. I magistrati onorari che ne facciano domanda potranno essere confermati nell’incarico per un periodo massimo di quattro quadrienni, da computare a far data dal giugno 2016, purché confermati ad ogni scadenza quadriennale dal Consiglio superiore della magistratura. L’incarico cesserà comunque al compimento del sessantottesimo anno di età.

Per quel che concerne, specificamente, i criteri di determinazione delle indennità, si prevede che continuino ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della riforma, i criteri previsti dalla normativa previgente. Restano quindi in vigore le attuali disposizioni che regolano le modalità di utilizzazione della magistratura onoraria.

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