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SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELIBERA 22 gennaio 2020.

Integrazioni al Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

(Delibera n. 3/2020). (20A00636) (GU n.27 del 3-2-2020)

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Nella seduta del 13 dicembre 2019;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2004, n. 36;

Considerato che nella cornice dei principi costituzionali, vengono in rilievo i seguenti dati legislativi:

a) art. 34, legge n. 186/1982, il quale prevede che il Presidente del Consiglio di Stato «fissa la data della discussione dinanzi al consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all’interessato, il quale puo’ prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione»; la regola e’ riprodotta in modo non pedissequo nel regolamento interno del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, il cui art. 43, comma 2, prescrive che, fissata la discussione, «il decreto e’ notificato all’interessato almeno quaranta giorni prima della discussione. Entro questo termine l’interessato puo’ prendere visione ed estrarre copia degli atti nonche’ depositare, non oltre dieci giorni prima della discussione, le sue difese»;

b) art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 in materia di accesso agli atti, relativo ai casi di esclusione dal diritto di accesso, ove si prevede che «Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici»;

c) art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, il quale, tra le definizioni e i principi, individua i soggetti interessati, titolari del diritto d’accesso, come coloro i quali siano portatori di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridica tutelata e collegata al documento al quale e’ chiesto l’accesso»;

d) art. 23, comma 1, legge n. 241/1990, il quale (nel regolare l’ambito di applicazione del diritto di accesso) aggiunge che «il diritto di accesso nei confronti delle Autorita’ di garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall’art. 24»;

e) art. 24, legge n. 241/1990, in materia di esclusione dal diritto di accesso, il quale al comma 1, lett. a) prevede la esclusione per i casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti (anche) «dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo», con un rinvio alla regola per cui «Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita’ sottratti all’accesso ai sensi del comma 1»;

f) art. 24, comma 3, legge n. 241/1990, il quale prevede che «non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni», e al comma 4 aggiunge che «L’accesso ai documenti amministrativi non puo’ essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento»; e art. 25 comma 3, «il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabili dall’art. 24 e devono essere motivati»;

Considerato che l’art. 34, legge n. 186/1982 riferisce specificamente il termine di quaranta giorni dalla discussione alla notifica del decreto di fissazione della discussione stessa; e riferisce specificamente il successivo termine di dieci giorni al momento non oltre il quale l’interessato puo’ depositare difese nonche’ prendere visione ed estrarre copia degli atti, mentre soltanto con la norma secondaria del regolamento interno al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa la presa visione e la estrazione di copia degli atti viene riferita al termine di quaranta giorni;

Considerato che l’art, 27, comma 4, legge n. 241/1990, la’ dove e’ prescritto che «L’accesso ai documenti amministrativi non puo’ essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento», concepisce il differimento come alternativa al diniego, per cui il differimento e’ fattispecie diversa da una negazione dell’accesso ed, in quanto piu’ ampia, e’ quindi compatibile con una concessione dell’accesso ancorche’ differita nel tempo, ipotesi questa che deve quindi ritenersi ammessa dalla normazione primaria;

Considerato che e’ ravvisata l’opportunita’ di regolare l’accesso agli atti del procedimento disciplinare con modalita’ che possano garantire nel contempo l’effettivita’ dell’azione disciplinare, la tutela degli interessi defensionali dell’incolpato, la tutela della riservatezza dei diversi soggetti coinvolti;

Considerato che, nella gestione delle istanze di accesso relative all’attivita’ amministrativa del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, il segretario del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e/o il responsabile del procedimento nominato in sede di procedimento disciplinare agiscono per delega del Consiglio di Presidenza, nei limiti delle direttive generali e delle istruzioni particolari ricevute dall’organo di autogoverno;

Delibera: Art. 1 Nel regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza (decreto 6 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale – n. 36 del 13 febbraio 2004) e’ inserito il seguente: «art. 42-bis (Accesso agli atti del procedimento disciplinare).

1. L’accesso agli atti e’ escluso nel corso degli accertamenti preliminari di cui all’art. 40 e sino alla contestazione dei fatti di cui all’art. 41.

2. Con la nota di contestazione dei fatti di cui all’art. 41, all’incolpato viene comunicata la possibilita’ di richiedere l’accesso agli atti del fascicolo relativo agli accertamenti preliminari.

3. Nel corso dell’istruttoria formale di cui all’art. 42, le istanze di accesso dell’incolpato sono accolte con differimento alla chiusura dell’istruttoria e contestuale deposito dei relativi atti ai sensi dell’art. 42, comma 2.

4. In tutti i casi di accesso consentito ai sensi dei commi precedenti, esso puo’ essere esteso, ove richiesto, a qualsivoglia atto o documento acquisito al fascicolo disciplinare, utilizzato o meno ai fini dell’incolpazione, purche’ non dichiarato irricevibile dalla seconda commissione del Consiglio di Presidenza o dalla commissione di cui all’art. 33, comma 2, legge 27 aprile 1982, n. 186.

5. L’accesso agli atti richiesto da soggetti diversi dall’incolpato e’ negato sino a che pende il procedimento disciplinare.

6. Alle comunicazioni e trasmissioni di cui ai precedenti commi provvedono per quanto di rispettiva competenza il segretario del Consiglio di Presidenza e il responsabile del procedimento della commissione di cui all’art. 33, legge 27 aprile 1982, n. 186.» Art. 2 Nel regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza (decreto 6 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale – n. 36 del 13 febbraio 2004), all’art. 20, comma 2, in esordio e’ inserita la seguente proposizione: «Salvo quanto previsto all’art. 42-bis in materia di accesso agli atti del procedimento disciplinare,».

La presente delibera e’ trasmessa al segretario generale della Giustizia amministrativa per il seguito di competenza.

Roma, 22 gennaio 2020

Il Presidente: Patroni Griffi

Il segretario: Carlotti

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