Site icon QUOTIDIANO LEGALE

GIUDICE DI PACE: SCATOLA NERA E RECENTI DECISIONI DI MERITO.

Scatola nera e recenti decisioni di merito: la sentenza n. 1392/2019 del Giudice di Pace di Sorrento

La normativa c’era — con la 1./2017 il legislatore aveva introdotto l’art. 145 bis del Cda — occorreva, dunque, l’esecuzione processuale della stessa.

L’occasione propizia è capitata al Giudice di Pace di Sorrento, il quale, con la sentenza n. 1392/2019,riconosce expressis verbis il valore di prova legale alle risultanze della scatola nera installata abbordo di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale.

Il Giudicante in questione era stato investito della cognizione di una domanda di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale; nel caso di specie, l’attore assumeva che il proprio autoveicolo fosse stato tamponato da altro veicolo assicurato dalla convenuta Impresa assicuratrice.

A fronte della citazione ricevuta, si costituiva in giudizio l’Assicurazione, facendo rilevare l’infondatezza della domanda attorea; a tal uopo venivano depositati in giudizio, all’atto di costituirsi, gli estratti della scatola nera installata a bordo del veicolo del presunto responsabile civile, dai quali si evinceva che il veicolo assicurato, all’ora e al dì indicati dall’attore, non si trovava sul luogo del sinistro, bensì in ben altro luogo, con rilevazione della relativa posizione compiuta dal g.p.s. contenuto nella medesima scatola nera.

Pertanto, il Giudice adito pronunciava il rigetto della domanda attorea, avendo a che motivare la propria decisione con un esplicito riferimento all’art. 145 bis del CdA, ovvero con il riconoscimento dello status di prova legale agli estratti della scatola nera.

Di campale ed innovativa importanza risulta, d’altronde, la parte della motivazione della sentenza ove il Giudice di Pace riconosce che l’unica strada obbligata per controvertere rispetto ai dati della scatola nera è quella di provarne il malfunzionamento o la manomissione, rilevando, a tal proposito, che l’attore non avesse fatto nulla di ciò.

Ordunque, tale ultima affermazione giurisprudenziale si impernia sull’interpretazione letterale della normativa, che impedisce alla parte contro cui sono prodotti gli estratti della scatola nera di provare il contrario di quanto in essi registrato, se non dopo aver provato la manomissione della scatola nera o il suo malfunzionamento.

Da ciò deve dedursi che chi agisce per il risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale fa escutere testi che confermano la propria versione dei fatti, ma non prova la manomissione o il malfunzionamento della scatola nera, quelle testimonianze saranno del tutto irrilevanti, stante il disposto dell’art. 145 bis del CdA.

L’innovatività giurisprudenziale del provvedimento che si va analizzando sta nel superamento di un’ormai datata prassi processuale per cui il Giudice di merito, nonostante la novella dell’art 145bis, si ostinava a riconoscere il valore di prova semplice agli estratti della scatola, finendo, con un’interpretazione più contra che praeter legem, per ammettere che le risultanze della stessa potessero soccombere di fronte ad eventuali testimonianze fatte escutere dal sedicente danneggiato.

In proposito, è debito ricordare la sentenza n. 147/2019 del Giudice di Pace di Cerignola, con cui questi, nonostante l’espressa configurazione di prova precostituita e legale data dalla normativa, riteneva superabili i dati della scatola sulla scorta di altri elementi probatori, laddove univocamente orientanti verso una versione del fatto controverso in contrasto con quanto registrato dal dispositivo.

Di non lieve importanza è, però, la seguente circostanza: nel giudizio culminato con tale pronuncia, l’Assicurazione convenuta per il risarcimento del danno si era vista eccepire dal danneggiato, o presunto tale, il malfunzionamento della scatola. A fronte di tale eccezione, il Giudice di Pace di Cerignola riteneva che avverso la medesima incombesse sull’Impresa assicuratrice la prova dell’opposta circostanza, ritenendo, anche qui praeter legem, che una tale attività eccettuativa determinasse un’inversione dell’onere probatorio sfavorevole alla parte processuale convenuta — l’Assicurazione, appunto -, gravata, per conseguenza, di dimostrare che la scatola nera non fosse stata soggetta ad alcun malfunzionamento o manomissione.

A tal proposito, nella parte motiva della sentenza, il Giudice di Pace aveva cura di precisare che a fronte dell’eccezione di malfunzionamento, la controparte assicuratrice era rimasta probatoriamente inerte, costituendo tale ultimo contegno il giusto presupposto per cui con prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio si potesse superare quanto registrato dalla scatola.

Pertanto, nonostante l’interpretazione contra legem data dal Giudice di Pace di Cerignola all’art. 145 bis CdA, va ugualmente sottolineato come il Magistrato onorario abbia riconosciuto l’obbligo della parte contro cui vengono prodotti in giudizio gli estratti della scatola di eccepirne il malfunzionamento o la manomissione, se intende provare fatti non suffragati dalla risultanze del device.

Se a fronte di una tale eccezione, la convenuta assicurazione non prova la mancata manomissione o il corretto funzionamento della scatola, allora può ritenersi legittimo — secondo il ragionamento del Giudice di Pace di Cerignola — che il danneggiato con prove semplici rappresenti la bontà di quanto da egli allegato.

La più recente sentenza del Giudice di Pace di Sorrento, come si diceva in principio, supera il provvedimento del Giudice di Pace di Cerignola per due ordini di motivi:

a) riconosce il valore di prova legale in termini assoluti alla scatola nera;

b) afferma che spetta alla parte che eccepisce il malfunzionamento o la manomissione provarne l’effettiva verificazione.

Dal provvedimento del Giudice sorrentino, pare, legittimamente, potersi trarre un utile manuale processuale sul contegno che danneggiato e assicurazione devono tenere nei giudizi con scatola nera, che si può di seguito così riassumere.

Nella cause davanti al Giudice di Pace, l’Assicurazione dovrà depositare in prima udienza gli estratti della scatola nera, mentre il danneggiato dovrà immediatamente eccepirne il malfunzionamento o la manomissione.

Se a fronte di tale eccezione, l’Assicurazione prova il corretto funzionamento della scatola nera, allora eventuali prove testimoniali saranno inefficaci, giacchè la prova legale ex art 145 bis CdA prevale sulla prova semplice soggetta all’apprezzamento giudiziale.

Edoardo Italiano

 Studio legale Italiano & Partners

Visita la Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it

Exit mobile version