GIUDICE DI PACE DI EBOLI – 10 giugno 2013: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PUBBLICO IMPIEGO – Personale docente – Rapporto organico con l’amministrazione – Controversie relative a illeciti ascrivibili a culpa in vigilando dei docenti – Legittimazione passivo del Ministero della Pubblica Istruzione.
Il personale docente degli istituti statali di istruzione si trova in rapporto organico con l’amministrazione statale e non con il singolo istituto,con la conseguenza ,che, per effetto dell’art.61 l.11 luglio 1980n.312,sono riferibili direttamente al Ministero della Pubblica istruzione i comportamenti ,anche illeciti,posti in essere dagli insegnanti del suddetto personale docente ,sicché sussiste la legittimazione passiva di detto Ministero nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando degli stessi docenti.( Cfr. Cass.Sez.III 29.4.2006 n.10042). In ordine, poi, alla responsabilità degli insegnanti di scuole statali, l’art. 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, nel prevedere la sostituzione dell’Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo – contrattuale o extracontrattuale – dell’azione.
G.d.P. Vingiani – P.V. e altro (avv. Zottoli) c. Istituto comprensivo statale di Eboli e altro (Avv.Stato e Compagni assicuratrice U. (avv. Cerracchio )
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