Il Consiglio dei ministri, ha approvato in esame preliminare, due decreti legislativi che, in attuazione di normative comunitarie, disciplinano le sanzioni relative alla violazione delle disposizioni sulla gestione dei flussi del traffico aereo e sull’aviazione civile.
Di seguito le principali innovazioni previste.
1.Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n.255/2010 della Commissione del 25 marzo 2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo
Il decreto, in attuazione del regolamento (UE) n. 255/2010, introduce nell’ordinamento nazionale un meccanismo sanzionatorio in caso di violazione delle norme sulla gestione dei flussi di traffico aereo (ATFM – Air Traffic Flow Management) previste dal regolamento stesso al fine di ottimizzare la capacità disponibile della rete europea di gestione e di migliorarne le procedure.
L’ATFM assicura e mantiene una gestione dei volumi di traffico aereo sempre ottimale, limitando i ritardi, migliorando la puntualità e l’efficienza dei vettori aerei, mantenendo la gestione degli aeroporti e dei settori di spazio aereo sempre entro i limiti della capacità dichiarata.
Nello specifico, il decreto individua l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) quale Autorità nazionale competente per l’applicazione del regolamento nonché per l’accertamento delle violazioni e per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative. Queste, graduate in modo da essere effettive, proporzionate e dissuasive, varieranno tra un minimo di 2.000 euro e un massimo di 100.000 euro in funzione della gravità e dell’ambito dell’infrazione. In caso di infrazioni reiterate, si prevede altresì un aumento delle sanzioni fino al triplo dell’importo minimo previsto. Entro il 30 settembre di ogni anno, l’ENAC è tenuto a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sull’applicazione del decreto nonché sulle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.
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2.Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE
Il decreto, in attuazione all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 216/2008 sulle regole comuni nel settore dell’aviazione civile, nonché della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114), stabilisce le sanzioni per la violazione del regolamento stesso, a tutela della sicurezza dei passeggeri, delle operazioni, del trasporto e degli aeroporti e della salvaguardia dell’ambiente.
Le sanzioni riguardano il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza in materia di aeronavigabilità, regole dell’aria e protezione ambientale, nonché dei requisiti che devono avere piloti, assistenti di volo e allievi e i relativi centri di addestramento, gli esaminatori e i centri aeromedici, le operazioni di volo, gli aeroporti, i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di servizi di navigazione aerea e il relativo personale, i controllori del traffico aereo e le relative organizzazioni di addestramento.
Sono introdotte sanzioni differenziate, nei minimi e nei massimi edittali, a seconda che la violazione sia commessa da una persona fisica o da una organizzazione. Per queste ultime, dotate di struttura di maggior rilievo e, presumibilmente, di patrimonio più consistente, è prevista una misura più alta delle sanzioni.
Il testo individua l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) quale organismo responsabile dell’accertamento delle violazioni e dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, da comminare in base alla gravità e agli effetti sulla sicurezza.
È inoltre introdotto uno specifico meccanismo per il caso di violazioni di lieve entità. Si prevede in particolate che, in tal caso, l’ENAC diffida il trasgressore a regolarizzare le violazioni entro un termine stabilito, nonché ad adoperarsi per eliminare le eventuali conseguenza dannose o pericolose dell’illecito. Solo in caso di inottemperanza alla diffida la stessa Autorità procede ad applicare la sanzione amministrativa prevista.