Garante privacy: no a cancellazione di un articolo dall’archivio online di un quotidiano
Archiviazione di interesse storico-documentaristico
L’archivio online di un giornale svolge un’importante funzione per la ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo. Lo ha ricordato il Garante privacy nel ritenere infondato il reclamo di una donna che si era rivolta all’Autorità per far cancellare i propri dati personali da un articolo conservato nell’archivio online di un editore di un quotidiano nazionale.
La donna riteneva che le informazioni contenute nell’articolo le recassero pregiudizio e non fossero più attuali dal momento che riguardavano una vicenda giudiziaria per la quale era stata condannata, peraltro senza riportare i successivi sviluppi. L’interessata aveva infatti scontato, nel frattempo, la pena detentiva di quattro anni cui era stata condannata.
Il Garante ha rigettato il reclamo spiegando che la conservazione dell’articolo all’interno dell’archivio online dell’editore risponde ad una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico che, pur differente da quella originaria di cronaca giornalistica, è anch’essa prevista dal Regolamento europeo che stabilisce specifici limiti al potere di esercitare il diritto di cancellazione.
Tuttavia, non sussistendo ragioni di interesse pubblico che giustifichino una perdurante reperibilità dell’articolo, l’Autorità ha ingiunto all’editore di adottare misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione dell’articolo da parte di motori di ricerca esterni al sito del quotidiano. Ciò in quanto la deindicizzazione disposta solo da un motore di ricerca, come era avvenuto nel caso in esame, ha il solo effetto di dissociare il nome dell’interessata dall’URL collegato all’articolo, il quale resta comunque reperibile utilizzando chiavi di ricerca diverse.
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[doc. web n. 9979487]
Registro dei provvedimenti
n. 617 del 21 dicembre 2023
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, l’avv. Guido Scorza, componente ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il reclamo presentato, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, al Garante il 14 dicembre 2022 da XX, rappresentata dall’avvocato XX, nei confronti di Robin S.r.l, in qualità di editore de “Il Resto del Carlino”, di Ledi S.r.l., in qualità di editore de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, e di Google LLC, in qualità di gestore del motore di ricerca Google, con il quale l’interessata ha chiesto di ordinare, nei confronti degli editori, la cancellazione degli articoli indicati e nei confronti del gestore del motore di ricerca la rimozione di alcuni URL reperibili in associazione al proprio nominativo e collegati ad articoli nei quali è riportata la notizia di cronaca che l’ha riguardata;
CONSIDERATO che l’interessata ha rilevato che:
nel mese di giugno del 2021 si avvedeva del fatto che digitando in rete il proprio nominativo erano reperibili articoli riguardanti fatti di cronaca giudiziaria risalenti al XX che l’avevano riguardata e rispetto ai quali la pena relativa era stata ormai scontata con estinzione della stessa dichiarata dal Tribunale competente nel XX;
la presenza di tali contenuti a distanza di tempo è fonte di grave nocumento per la propria vita relazionale e lavorativa e che, per tale ragione, è stata fatta richiesta di rimozione a numerosi editori, la maggior parte dei quali ha proceduto a disporne la ricezione ad eccezione di quelli nei confronti dei quali è proposto reclamo;
la perdurante reperibilità degli articoli pubblicati da “Il Resto del Carlino” e “La Gazzetta del Mezzogiorno” non appare più giustificata a distanza di così tanto tempo dai fatti in quanto le informazioni ivi contenute hanno perso di attualità anche in ragione del fatto che non sono stati riportati i successivi aggiornamenti della vicenda;
il danno derivante dalla diffusione di tali notizie è amplificato anche in ragione delle caratteristiche dell’attività professionale attualmente svolta e si pone altresì in contrasto con la funzione rieducativa attribuita alla pena dall’articolo 27 della Costituzione:
VISTA la nota del 8 marzo 2023, reiterata nei confronti di XX il 13 novembre 2023, con la quale l’Autorità ha chiesto ai titolari del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste della reclamante;
VISTA la comunicazione del 21 marzo 2023 con la quale Robin S.r.l. ha rappresentato di avere provveduto a disporre la rimozione e la deindicizzazione dell’articolo oggetto di richiesta a far data dal 8 agosto 2022, allegando copia del riscontro inviato all’epoca al legale che rappresenta la reclamante nel presente procedimento;
VISTA la nota del 27 marzo 2023 con la quale Google ha comunicato di aver provveduto a disporre la rimozione richiesta con riferimento agli URL oggetto di reclamo;
VISTA la comunicazione del 23 novembre 2023 con la quale XX, per il tramite dell’avvocato XX, ha rilevato:
in via preliminare, che gli interpelli preventivi sono stati inviati dall’interessata al precedente editore della testata e che pertanto XX è venuta a conoscenza della richiesta della medesima solo a seguito della nota inviata dall’Autorità;
che Google stessa, in qualità di titolare del trattamento, ha negato, a seguito di interpello, la rimozione dell’URL corrispondente all’articolo pubblicato da “La Gazzetta del Mezzogiorno” ritenendo sussistente l’interesse del pubblico alla conoscibilità della notizia;
che a conferma della sussistenza di tale interesse occorre tenere conto del fatto che il procedimento penale a carico della reclamante si è concluso con una condanna a quattro anni di reclusione e che, in ogni caso, la cancellazione dell’articolo non potrebbe essere disposta in considerazione della necessità di preservare l’integrità dell’archivio a scopo storico-documentaristico:
che, alla luce del fatto che si tratta di un articolo del XX, si è provveduto a sollecitare la deindicizzazione dello stesso da parte di Google;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicate in G. U. 4 gennaio 2019, n. 3, doc. web n. 9067692);
CONSIDERATO, preliminarmente, che:
nei confronti di Google LLC t novembre rova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;
il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;
tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;
PRESO ATTO che:
Robin S.r.l. ha dichiarato di avere provveduto alla rimozione dell’articolo pubblicato dalla testata “Il Resto del Carlino”;
Google ha dichiarato di aver provveduto a disporre la rimozione richiesta con riferimento agli URL oggetto di reclamo in quanto reperibili in associazione al nome dell’interessata;
RITENUTO pertanto che, con riguardo ai predetti profili, non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità:
RILEVATO, con riguardo alla richiesta di cancellazione dell’articolo pubblicato da XX, che:
il trattamento dei dati personali dell’interessata risulta essere stato effettuato, all’epoca della pubblicazione originaria della notizia, nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica in quanto rispondente all’interesse del pubblico a conoscere le vicende riportate all’interno del relativo articolo e che, per tale motivo, non può essere ritenuto illecito;
l’attuale trattamento effettuato attraverso la conservazione del predetto articolo all’interno dell’archivio on-line dell’editore deve ritenersi rispondente ad una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico che, pur differente dall’originaria finalità di cronaca giornalistica, risulta compatibile con essa come espressamente previsto dall’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento che infatti contempla specifici limiti alla esercitabilità del diritto di cancellazione con riguardo a tali ipotesi (art. 17, par. 3, lett. d), del Regolamento);
l’archivio on-line di un giornale, così come l’equivalente cartaceo, presenta in sé un importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo, specie laddove si tratti di vicende riguardanti persone che hanno svolto e/o svolgono un determinato ruolo nella vita collettiva (cfr. in merito Cass. Civ. Sez. III n. 5525 del 5 aprile 2012 e Cass. Civ. Sez. I n. 7559 del 27 marzo 2020);
la protezione normativa dell’archivio storico giornalistico ha formato oggetto di disciplina anche nell’ambito del Regolamento europeo che, pur ponendo a salvaguardia della sua integrità alcune limitazioni con riguardo ai diritti esercitabili dagli interessati relativamente ai dati personali che li riguardino contenuti al suo interno, ha comunque previsto l’adozione di garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli stessi mediante la predisposizione di misure tecniche ed organizzative che possano assicurare il rispetto del principio della minimizzazione dei dati (cfr. art. 89, par. 1, del Regolamento);
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover quindi considerare infondata la richiesta di cancellazione dell’articolo indicato nell’atto di reclamo e pubblicato da XX;
RILEVATO, con riguardo alla diversa richiesta di deindicizzazione dell’articolo dai motori di ricerca esterni al sito web del titolare del trattamento, che:
le informazioni contenute negli articoli oggetto di reclamo sono attinenti ad una vicenda giudiziaria risalente al XX nella quale l’interessata è stata coinvolta e per la quale è stata condannata a quattro anni di reclusione;
la pena inflitta è stata scontata dalla reclamante all’inizio del XX ed è stata poi dichiarata estinta con provvedimento del Tribunale competente nel XX;
non sembrano pertanto sussistere, allo stato attuale, specifiche ragioni di interesse pubblico che giustifichino una perdurante reperibilità dell’articolo in questione al di fuori dell’archivio dell’editore;
l’interessata ha avanzato espressa richiesta di deindicizzazione dell’URL corrispondente al predetto articolo nei confronti di Google che ha provveduto ad aderire nel corso del procedimento;
l’intervento di Google produce tuttavia il solo effetto di dissociare il nome dell’interessata dall’URL collegato al contenuto oggetto di richiesta di rimozione che resta tuttavia reperibile utilizzando chiavi di ricerca diverse e/o ulteriori, nonché tramite gli altri motori di ricerca, ragione per la quale si reputa opportuno, in un’ottica di bilanciamento tra i diritti dell’interessata e l’interesse connesso alla fruibilità delle informazioni contenute nell’articolo, che sia l’editore stesso ad adottare misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione dell’articolo medesimo da parte dei motori di ricerca esterni al sito del quotidiano;
la deindicizzazione è, infatti, una misura che, sia pure con strumenti e finalità differenti, sia l’editore di un contenuto che il gestore di un motore di ricerca possono adottare;
RITENUTO pertanto, quale misura a tutela dei diritti dell’interessata, di dover ordinare, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, a XX, in qualità di editore de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, di adottare misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione dell’articolo indicato nell’atto introduttivo del procedimento tramite motori di ricerca esterni al sito medesimo, quali, ad esempio, la compilazione del file robots.txt e l’utilizzo del Robots Meta Tag;
RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di XX in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;
RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover considerare infondato il reclamo con riferimento alla richiesta sopra riportata;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE l’avv. Guido Scorza;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:
a) prende atto che:
Robin S.r.l. ha dichiarato di avere provveduto alla rimozione dell’articolo pubblicato dalla testata “Il Resto del Carlino”;
Google ha dichiarato di aver provveduto a disporre la rimozione richiesta con riferimento agli URL oggetto di reclamo in quanto reperibili in associazione al nome dell’interessata;
b) dichiara il reclamo infondato nei confronti di XX relativamente alla richiesta di cancellazione dell’articolo oggetto di reclamo;
c) ordina, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, a XX, in qualità di editore de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, di dover ordinare, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento l’adozione di misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione dell’articolo indicato nell’atto introduttivo del procedimento tramite motori di ricerca esterni al sito medesimo, quali, ad esempio, la compilazione del file robots.txt e l’utilizzo del Robots Meta Tag;
d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di XX in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c) del Regolamento.
Ai sensi dell’art. 157 del Codice, si invita XX. a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 166 del Codice.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 21 dicembre 2023
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei