FONTI RINNOVABILI E TENTATIVI “FRUSTRATI” DI SEMPLIFICAZIONE
Brevi considerazioni sulla sentenza della Consulta 2 dicembre 2020, n. 258
Giorgia Barbieri
Sommario: 1. Premessa. 2. La pronuncia della Corte costituzionale. 3. Considerazioni sull’intervento della Consulta. 4. Conclusioni e prospettive.
-
Premessa.
Nel panorama ordinamentale sia nazionale che regionale, merita particolare considerazione la legge regionale 23 luglio 2019, n 34 recante “Norme in materia di promozione dell’utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia”, in quanto la stessa si pone come norma all’avanguardia e proiettata a traguardare gli obiettivi già individuati a livello comunitario e nazionale.
Ed infatti, in un periodo storico-normativo caratterizzato da un lato da tendenze semplificatorie in generale, spinte ancor più dalla decretazione d’urgenza diretta a fronteggiare le conseguenza sanitarie, economiche e sociali della pandemia da SARS COV-2 (come emerge agevolmente dalla lettura e dall’analisi di tutte le disposizioni contenute nel decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120), dall’altro da un nuovo forte impulso impresso dal legislatore nazionale proprio alla materia delle fonti rinnovabili di energia, spiccano con particolare vigore normative analoghe a quella oggetto delle presenti osservazioni: si veda a tal fine il Titolo IV del dl n.76/2020, recante “Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy” ove ricorrono plurime disposizioni indirizzate a rendere più agevole e snello il ricorso a strumenti (già contemplati dalla normativa vigente) di semplificazione in detta materia.
L’obiettivo della legge regionale è dunque duplice:
-
da un lato, promuovere la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile favorendo la chiusura dei cicli produttivi mediante la produzione di idrogeno attraverso l’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile non consumata e non immessa nella rete;
-
dall’altro, favorire l’ammodernamento degli impianti esistenti, regolarmente autorizzati e ubicati in aree non interessate dai vincoli (ad esempio, quelli paesaggistici del PPTR), di produzione di energia elettrica da fonte eolica e solare, mediante la previsione di una disciplina dei procedimenti amministrativi relativi agli interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione degli impianti, in grado di offrire certezza regolamentare e semplificazione amministrativa, nonché riducendo le ripercussioni negative sull’ambiente e il consumo del suolo, per non disperdere il patrimonio infrastrutturale già realizzato e quindi evitare ulteriore consumo di suolo.
-
La pronuncia della Corte Costituzionale.
Nello specifico, la legge della Regione Puglia prevede diversi interventi; con riferimento alla promozione di una economia basata sull’idrogeno (prima parte della legge), si prevede:
-
la definizione di un Piano Regionale dell’Idrogeno;
-
la costituzione di un Osservatorio per monitorare l’efficacia delle politiche attivate per la promozione dell’utilizzo dell’idrogeno;
-
azioni finalizzate alla realizzazione di impianti cogenerativi alimentati ad idrogeno per la produzione di energia elettrica e calore al servizio di edifici pubblici e privati, nonché di impianti per la produzione di metano tramite la reazione fra idrogeno e anidride carbonica;
-
misure per la realizzazione di impianti, anche sperimentali, di produzione e distribuzione di idrogeno, combustibili e carburanti rinnovabili;
-
la promozione del rinnovo del parco rotabile, su gomma e su ferro, del servizio di trasporto pubblico con il ricorso a mezzi dotati di celle a combustibile alimentate a idrogeno;
-
l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per gli autoveicoli alimentati a idrogeno;
-
misure di sostegno per la ricerca applicata sull’idrogeno come vettore energetico per la mobilità sostenibile e forma di accumulo di energia, favorendo partnership tra Università, centri di ricerca pubblici e privati, imprese;
-
la promozione della generazione diffusa dell’energia da fonte rinnovabile e della partecipazione attiva dei cittadini al mercato dell’energia, sia individualmente che in forma aggregata, ad esempio con la creazione di comunità locali dell’energia organizzate nella forma delle “cooperative di comunità” di cui alla legge regionale n. 23/2014 e perfettamente in linea con la Direttiva RED II (Direttiva 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio).
Sul fronte, invece, dell’ammodernamento degli impianti esistenti, regolarmente autorizzati ed ubicati in aree non interessate dai vincoli (ad esempio, quelli paesaggistici del PPTR), eolici e fotovoltaici, la legge:
-
definisce, in materia di valutazione degli impatti ambientali degli interventi di ammodernamento degli impianti esistenti, condizioni e criteri per la “valutazione preliminare” (procedimento recentemente introdotto dal legislatore nazionale), favorendo quei progetti che propongono riduzioni significative del numero di aerogeneratori (almeno il 50%) con una sensibile riduzione del c.d. “effetto selva” e, nel caso di impianti fotovoltaici, del suolo occupato, assieme a misure di compensazione di carattere ambientale in favore dei comuni nei cui territori ricadono gli impianti;
-
definisce con chiarezza quando i menzionati interventi siano classificabili come modifiche sostanziali o come modifiche non sostanziali, definendo i relativi procedimenti;
-
individua i procedimenti amministrativi per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti esistenti e le relative condizioni (ammodernamento tecnologico, riduzione significativa delle dimensioni degli impianti, garanzie per il ripristino dello stato dei luoghi);
-
fornisce i criteri per la determinazione delle misure di compensazione a carattere ambientale in favore dei comuni nei cui territori sono localizzati gli impianti interessati dagli interventi di ammodernamento (ad esempio: efficientamento energetico di edifici comunali, acquisto di flotte autoveicoli a zero o basse emissioni, piste pedo-ciclabili, costituzione di comunità locali dell’energia, ecc.);
-
promuove iniziative del governo regionale finalizzate alla delocalizzazione di impianti esistenti ubicati in zone agricole o in aree inidonee ai sensi di un regolamento regionale del 2010 e del PPTR (con contestuale dismissione degli stessi e ripristino dello stato dei luoghi) in aree industriali dismesse, cave esaurite, siti inquinati.
Sennonché sulla norma è intervenuta la Corte costituzionale che, con la sentenza del 2 dicembre 2020, n. 258, si è pronunciata sul ricorso presentato dal Governo, chiedendo al giudice delle leggi di vagliarne la legittimità costituzionale. In sintesi la Consulta si è dunque così espressa:
-
-
-
-
sull’art. 3 rubricato “Piano regionale dell’idrogeno” il ricorso muoveva dal rilievo che il Piano Regionale dell’idrogeno (PRI) potesse essere sottratto alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prescritta dall’art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006 (in seguito Codice Ambiente) per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente. Nella prospettazione avversa dunque il legislatore pugliese, omettendo di precisare che il PRI va sottoposto alla VAS, avrebbe violato l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., di cui le disposizioni del Codice assunto a norma interposta rappresentano diretta espressione; la Corte si è espressa ritenendo invece che “l’esame della legge regionale impugnata permette di interpretare l’art. 3 in senso diverso da quello prefigurato dal ricorrente e conforme alla Costituzione. Deve, infatti, ritenersi che il PRI non sia sottratto alla VAS, essendo così esclusa la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. La corretta lettura delle norme regionali deriva dalla loro considerazione sistematica e merita di essere qui brevemente illustrata”. Nella cornice normativa delineata la questione di costituzionalità dell’art. 3 della legge reg. Puglia n. 34 del 2019 non è fondata, perché la disciplina sulla VAS, contenuta nel Codice Ambiente, trova applicazione nel contesto dell’articolo impugnato: ha pertanto dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale riferita al suddetto art. 3;
-
sull’art. 10 rubricato “Valutazione preliminare dei potenziali impatti ambientali”: detta disposizione è stata censurata dal Governo nella parte in cui la norma fissa alcuni criteri in base ai quali possa ritenersi che la modifica degli impianti non produce impatti negativi sull’ambiente, consentendone la realizzazione senza ricorrere ad alcuna procedura valutativa contemplata dal Codice Ambiente; esso dunque violerebbe la disciplina prevista dal Testo Unico Ambientale nella parte in cui (nella Parte II) codifica la verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA. Sul punto la Corte ha così statuito: “La ricerca del punto di equilibrio tra l’esigenza di semplificare le procedure per esercitare impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e la tutela dell’ambiente in cui essi si trovano è un compito dello Stato. Non spetta, dunque, alle Regioni decidere quali siano le condizioni che determinano l’esclusione dalle verifiche d’impatto ambientale. Si ribadisce che, sebbene la competenza esclusiva statale prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. non escluda aprioristicamente interventi regionali, anche legislativi, «è tuttavia necessario che ciò avvenga in termini di piena compatibilità con l’assetto normativo individuato dalla legge statale, non potendo tali interventi alterarne il punto di equilibrio conseguito ai fini di tutela ambientale» (sentenza n. 178 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 147 del 2019). Questa Corte ha infatti affermato con chiarezza che la disciplina sulla VIA rientra a pieno titolo nella competenza statale esclusiva indicata dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e, infatti, lo Stato riconosce alle Regioni e Province autonome spazio di intervento soltanto in ambiti specifici e precisati dallo stesso codice dell’ambiente (sentenze n. 93 del 2019, n. 246 e n. 198 del 2018)”, dichiarando conseguentemente la illegittimità costituzionale dell’art. 10 legge citata;
-
sull’art. 11 rubricato “Disciplina delle modifiche sostanziali e non sostanziali” la questione affrontata è più complessa ed articolata, involgendo aspetti attinenti il regime abilitativo delle modifiche sostanziali e non sostanziali degli impianti eolici e fotovoltaici esistenti. L’art. 11 prevede, infatti, che le modifiche dell’impianto che non ampliano la dimensione degli apparecchi, delle strutture e della superficie occupata si considerino non sostanziali e siano assentite con procedura abilitativa semplificata (PAS); al comma 4, però, precisa che le modifiche non sostanziali degli impianti assentiti con procedure semplificate non possono sottoporsi alla PAS se, come effetto dell’intervento, si ottiene un impianto di potenza superiore a 1 MW. Il Governo ha sostenuto che quest’ultima previsione determini la limitazione dell’utilizzo della PAS e così l’applicazione, da parte del legislatore pugliese, di procedure più gravose di quelle previste dalla legge statale. Se, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, le Regioni possono, infatti, assentire alla realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici con PAS solo se l’impianto produce una potenza nominale complessiva non superiore a 1 MW, il legislatore pugliese, all’art. 11, introduce una precisazione avente funzione antielusiva del quadro normativo statale. Pur riproducendo la previsione statale per cui si applica la PAS alle modifiche che non estendono l’area dell’impianto, essa intende al contempo evitare che, a seguito di singoli interventi di revamping, risultino in esercizio impianti – in origine assentiti con procedure semplificate (PAS o Comunicazione) – che generano una potenza superiore a 1 MW senza essere passati per i più approfonditi controlli, anche sugli impatti ambientali, previsti nel procedimento di AU. La Corte ha così statuito: “Nel caso di specie, le disposizioni regionali impugnate sono conformi al complesso delle norme statali di riferimento nel solco della giurisprudenza costante di questa Corte, secondo la quale le regole inerenti i regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono fissate, quali principi fondamentali della materia dell’energia, nel d.lgs. n. 28 del 2011 e nel d.lgs. n. 387 del 2003 e che devono essere rispettate dalle Regioni (ex plurimis, sentenze n. 106 del 2020, n. 286 del 2019, n. 69 del 2018 e n. 99 del 2012).”, concludendo nel senso della non fondatezza della questione di legittimità sollevata;
-
sull’art. 12 rubricato “Rinnovo del titolo abilitativo” secondo il Governo, esso imporrebbe condizioni per ottenere detto rinnovo, in assenza di simili indicazioni nella legislazione di principio in materia di energia – in particolare negli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 28 del 2011 e 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 – violando così l’art. 117, terzo comma, Cost.. A giudizio della Consulta la censura è fondata in quanto “il compito della semplificazione delle procedure riguardanti i titoli abilitativi in questa materia non spetta al legislatore regionale, come questa Corte ha affermato più volte. È infatti lo Stato che, in attuazione della normativa europea, ha il compito di dettare norme ispirate «alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità» (sentenza n. 106 del 2020), al fine di favorire gli investimenti nel settore (in tal senso, sentenze n. 86 del 2019 e n. 177 del 2018)”: pertanto anche detto articolo è stato dichiarato incostituzionale e, per l’effetto, espunto dall’ordinamento regionale;
-
sull’art. 16 rubricato “Disposizioni in materia di adempimenti della Giunta regionale” la Corte costituzionale ha dichiarato la inammissibilità della questione posta in quanto la censura è apparsa insufficientemente motivata.
-
-
-
-
Considerazioni sull’intervento della Consulta.
Dunque la Consulta ha accolto solo parzialmente le censure mosse dal Governo alla normativa regionale deducendone sostanzialmente la difformità rispetto ai paradigmi costituzionali evocati, così andando a “frustrare” il pur lodevole tentativo del legislatore di consentire una più efficace semplificazione degli iter procedimentali volti alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, così anche favorendo i processi di transizione energetica e di progressivo abbandono delle fonti fossili.
Qualche considerazione sulle motivazioni della Consulta.
Sull’art. 3: l’omissione del rinvio all’esperimento delle procedure disciplinate dal Titolo II della Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e smi non è motivo di censurabilità della norma, trattandosi con ogni evidenza di adempimento di legge cui il prefigurato Piano soggiace a prescindere da qualsivoglia rinvio a norma cogente. D’altro canto, nella fattispecie specifica non si ravvisa alcuna necessità di addivenire ad una interpretazione autentica della disposizione normativa in quanto la sottoposizione al processo di valutazione ambientale strategica (secondo il paradigma delineato tanto dalla norma nazionale quanto da quella regionale che le è speculare), è aspetto immanente ad ogni atto di pianificazione, con la sola eccezione di quei casi specifici che possono essere contemplati soltanto dalla norma statale in quanto materia rientrante pacificamente tra quelle di cui all’art. 117 co.2 lett. s) della Costituzione.
Sull’art. 10: si premette a tal fine che la ratio della disposizione varata dal legislatore nazionale con l’art. 6 comma 9 del d.lgs. n. 152/2006 e smi è stata quella di prevedere dei meccanismi di semplificazione volti a consentire al proponente di ovviare all’avvio dei procedimenti di VIA e/o di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi di “modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali …”, demandando all’autorità competente l’onere della valutazione della significatività della modifica proposta e prevedendo il termine di 30 giorni per l’espletamento della relativa istruttoria da parte della medesima autorità. A tal fine il Ministero dell’Ambiente, con provvedimento n. 239 del 3 agosto 2017, ha altresì provveduto ad approvare la modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo, quale documentazione da allegare all’istanza.
Tanto premesso, l’art. 10 della legge in parola introduce al comma 2 taluni criteri predeterminati sulla base dei quali l’autorità competente deve comunque escludere il progetto dalle successive fasi della valutazione, allorché ricorrano le condizioni declinate dalle lettere a) e b) del medesimo comma, oppure prevedano misure di compensazione di carattere ambientale e territoriale in favore dei Comuni nei cui territori ricadono gli impianti conformi ai criteri di cui al D.M. del 10/09/2010 e dal R.r. 24/2010 (Regolamento per le aree non idonee). Tale previsione è dunque difforme dal paradigma normativo delineato dalla norma statale che non prevede aprioristicamente limiti o criteri alla stregua dei quali non assoggettare alle relative procedure i progetti oggetto della valutazione. Siffatta previsione, pertanto, travalica i limiti entro cui le Regioni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 comma 8 e 23 comma 4 del d.lgs. n. 152/2006 e smi, hanno facoltà di intervenire con proprie norme per recepire le sopravvenute disposizioni introdotte dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104 e, conseguentemente, il fare applicazione estensiva di una norma di semplificazione varata dal legislatore statale (peraltro già ampiamente utilizzata sia a livello regionale che a livello statale) non rimuove l’eccesso di potere da cui è attinta la disposizione: dunque, pur valutando favorevolmente il tentativo di addivenire a semplificazioni procedimentali (invero già contemplate dalla norma statale ed ivi trasfuse), cionondimeno quanto codificato dalla Regione stride con la formulazione dell’art. 6 co. 9 che prevede che, a valle della trasmissione da parte del proponente della documentazione da valutare, “l’autorità competente, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito della proprie valutazioni”. La corretta esegesi della citata norma statale postula infatti che, solo all’esito della valutazione compiuta dall’Autorità competente, quest’ultima si determini in relazione alla corretta procedura che l’istante dovrebbe attivare ed esclude espressamente che gli esiti di detta valutazione siano già predeterminati a priori, come invece si evince dalla dicitura apposta all’art. 10 comma 2.
Parimenti il tentativo di “specificazione e ricognizione” delle fattispecie (che rappresenta la ratio ispiratrice della norma regionale, come si evince chiaramente dalla relazione accompagnatoria) non viene contemplato dalla norma statale che, viceversa, prevede la valutazione “caso per caso” con riferimento alla singola fattispecie sottopostale nonché alle condizioni ambientali e paesaggistiche sito-specifiche. Il riferimento svolto all’art. 4 della Direttiva n. 2014/52/UE ai sensi del quale “gli Stati membri possono fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano oggetto di una determinazione a norma dei paragrafi 4 e 5, né di valutazione di impatto ambientale” confligge apertamente con i limitati spazi normativi concessi alle Regioni dal d.lgs. n. 16 giugno 2017, n. 104 e cristallizzati dall’art. 5 co. 8 e dall’art. 3 co. 4 del medesimo decreto; peraltro tale riferimento è evidentemente rivolto al recepimento delle disposizioni comunitarie da parte degli Stati membri e non sussistono spazi congrui per le Regioni a provvedere differentemente da come ha già normato il legislatore statale, i cui paradigmi sono ben definiti dagli articoli succitati.
Il comma 6 dell’art. 10 ha invece di fatto introdotto una deroga all’assetto di competenze delineato dalla attuale normativa in materia di VIA in Puglia, in quanto prevede che l’autorità competente allo svolgimento delle valutazioni preliminari sia la Regione in riferimento ai progetti elencati nel medesimo articolo:
-
progetti relativi ad integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione degli impianti eolici e per conversione fotovoltaica della fonte solare con potenza nominale superiore ad 1 MW;
-
progetti che coinvolgono impianti ricadenti in una area vasta;
-
progetti localizzati in aree non idonee ai sensi del R.R. 24/2010 o che non siano ammissibili ai sensi del PPTR.
Tale avocazione di competenza postula che “i progetti relativi ad interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione, finalizzati a migliorare il rendimento delle prestazioni ambientali degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare con potenza nominale complessiva superiore ad 1 MW” e le conseguenti procedure che ne dovessero derivare in esito all’istruttoria condotta, riferito ad un progetto già valutato – per esempio – dalla Provincia (in qualità di ente delegato ai sensi della L.r. n. 17/2007) sia invece valutato dalla Regione, così generando una inauspicata discontinuità amministrativa. Va da sé infatti che la valutazione preliminare venga svolta dalla stessa amministrazione che ha emesso il relativo provvedimento amministrativo, piuttosto che da una altra amministrazione non depositaria dello storico del progetto e dei correlati provvedimenti precedentemente emessi.
Quanto poi all’ultimo inciso del comma 6, la legge ha previsto che la Regione sia competente all’espletamento delle procedure di cui all’art. 6 co. 9 “qualora il progetto debba essere assoggettato a valutazione di incidenza, ad autorizzazione paesaggistica e/o accertamento di compatibilità paesaggistica”. Anche tale previsione pare confliggere con l’attuale assetto di competenze in materia paesaggistica in quanto, in base alle disposizioni dell’art. 7 co. 1 della L.r. n. 20/2009 e smi (Norme per la pianificazione paesaggistica):
-
la competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche ed i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. n. 42/2004 e smi, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale;
-
per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza della provincia o della Città Metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla Provincia o Città metropolitana, ove la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5; in capo alla Regione nei restanti casi;
-
per i progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all’esito della quale non sia disposto l’assoggettamento a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all’ente presso il quale è incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità.
E’ dunque evidente che tale disposizione incide significativamente sul riparto di competenze come sopra sinteticamente esposto, avendo avocato alla Regione tutti i casi (a prescindere dalla ricorrenza dei relativi presupposti ex L.r. n. 20/2009) in cui sia richiesto dai proponenti uno degli interventi riconducibili al co. 1 dell’art. 10.
Sull’art. 11: nel caso di specie, le disposizioni regionali impugnate sono state ritenute conformi al complesso delle norme statali di riferimento nel solco della giurisprudenza costante della Corte, secondo cui le regole inerenti ai regimi abilitativi degli impianti FER sono fissate, quali principi fondamentali della materia dell’energia, nel d.lgs. n. 28 del 2011 e nel d.lgs. n. 387 del 2003 e che devono essere rispettate dalle Regioni. Secondo la Consulta – che già si era in precedenza espressa -, la questione non è fondata, una volta accertato che «si tratta[va] chiaramente di una norma antielusiva, volta a impedire surrettizi “frazionamenti” degli impianti, finalizzati a rendere possibile l’autorizzazione semplificata (basata sul silenzio-assenso) in luogo dell’autorizzazione unica, con conseguente esclusione della valutazione di compatibilità ambientale» (sentenza n. 86 del 2019 e così anche sentenza n. 286 del 2019). Analogamente in tale fattispecie non viene dunque riscontrata la violazione dei paradigmi fondamentali in materia di energia, in quanto la normativa regionale è volta a far osservare tutti i limiti stabiliti a tal proposito dal legislatore statale.
Sull’art. 12: anche nel caso di questa disposizione il legislatore ha travalicato i limiti consentiti per legiferare: il testo dell’articolo impugnato è chiaro nel prescrivere che il rinnovo dell’autorizzazione di un impianto esistente «può essere disposto a condizione che» si operino modifiche agli impianti secondo le indicazioni ivi presenti (analogamente a quanto previsto nell’articolo 10); ne consegue che la prefigurazione di condizioni semplificatorie è stata censurata dalla Consulta in quanto, come da giurisprudenza costituzionale consolidata (in tal senso, sentenze n. 86 del 2019, n. 177 del 2018 e 106 del 2020), il compito di semplificare le procedure riguardanti i titoli abilitativi al fine di favorire gli investimenti nel settore non è prerogativa del legislatore regionale.
Sull’art. 16: infine, rispetto alla citata disposizione oggetto di censura, la Corte non disponeva di sufficienti elementi tesi a valutare la illegittimità dell’articolo che conferisce alla Giunta Regionale la definizione dei termini per i procedimenti di cui al Capo II avente oggetto i regimi della PAS e dell’Autorizzazione Unica e che, ad avviso del ricorrente, sarebbe incostituzionale «per analoghe ragioni» rispetto a quelle che hanno suffragato l’illegittimità degli artt. 11 e 12.
-
Conclusioni e prospettive.
Conclusivamente: i Giudici ermellini, pur evidentemente apprezzando lo sforzo profuso dal legislatore regionale e riconoscendo la legge come coerente con le politiche avviate a livello internazionale, europeo e statale che mirano al contenimento delle emissioni di gas a effetto serra (da ultimo, con l’approvazione della Direttiva UE denominata RED II), nell’esercizio della propria funzione nomofilattica, hanno però fortemente ridimensionato la concreta e pratica applicazione delle disposizioni espunte dall’ordinamento, così di fatto rallentando quel processo di aggiornamento del quadro normativo di riferimento che va verso la progressiva riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, l’adozione di tecnologie di “frontiera” capaci di consolidare la leadership della Puglia nella produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e della riduzione degli impatti negativi sul territorio.
La legge, infatti, si pone perfettamente in linea con la condivisibile prospettiva di governo tracciata a più riprese dal Presidente Michele Emiliano e dal governo regionale, ad esempio con l’aggiornamento del PEAR che punta ad un’economia di transizione a basso utilizzo di carbone, con l’obiettivo della progressiva sostituzione dei combustibili fossili con quelli a zero emissioni, recando così benefici alla salute dei cittadini e all’ambiente, senza pregiudicare, ma consolidando e rafforzando, il percorso di crescita dell’economia pugliese.