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FOIA – Chiarimenti sull’attività dell’Anac in materia di accesso civico generalizzato

A seguito delle numerose richieste di parere che giungono all’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 c.d. FOIA), con il Comunicato del Presidente del 27 aprile si forniscono alcuni chiarimenti sull’attività dell’Anac.
In particolare il comunicato precisa che eventuali richieste di parere potranno essere prese in considerazione dall’Autorità solo se attinenti a questioni di particolare rilevanza relative esclusivamente a chiarimenti sull’interpretazione delle Linee guida .
Resta fermo che le eventuali richieste rivolte ad Anac non interrompono in alcun modo i termini stabiliti all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 per la conclusione del procedimento di accesso civico.

 

Di seguito il COMUNICATO  DEL PRESIDENTE DEL 27 APRILE 2017.

 

Oggetto: chiarimenti  sull’attività di ANAC in materia di accesso civico generalizzato.
Pervengono a questa Autorità  numerose richieste di parere in materia di accesso civico generalizzato di cui  all’art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 (c.d. FOIA).
Come è noto, il d.lgs. n.  97/2016 ha attribuito ad ANAC la competenza ad adottare, d’intesa con il  Garante per la protezione dei dati personali, Linee guida recanti indicazioni  operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti (art. 5-bis,  co. 6). Le Linee guida sono state approvate con delibera del Consiglio n. 1309  del 28.12.2016 e pubblicate sul sito dell’Autorità e nella Gazzetta Ufficiale –  Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017.
Considerata la novità  dell’istituto dell’accesso civico generalizzato, l’ANAC adotterà, come chiarito  in detta delibera, l’aggiornamento delle Linee guida al fine di una più precisa  individuazione delle esclusioni disposte dalla legge e di un chiarimento degli  interessi, pubblici e privati, meritevoli di tutela in caso di accesso generalizzato.  Nelle predette Linee guida si terrà anche conto delle prassi formatesi con le  decisioni delle amministrazioni o di eventuali decisioni giurisdizionali.
In tale prospettiva, l’Autorità ha  avviato un monitoraggio per l’esame dei casi di richieste FOIA trattate da un  campione di pubbliche amministrazioni.
Per tali ragioni, il Consiglio  dell’Autorità ha deliberato in data 27 aprile 2017 che eventuali richieste di  parere potranno essere prese in considerazione da ANAC solo se attinenti a questioni  di particolare rilevanza relative esclusivamente a chiarimenti  sull’interpretazione delle suddette Linee guida.
Resta fermo che le eventuali  richieste rivolte ad ANAC non interrompono in alcun modo i termini stabiliti  all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 per la conclusione del procedimento di accesso  civico.

Raffaele  Cantone

 

Linee Guida Foia – Determinazione n. 1309 del 28/12/2016

 

D. L.vo n.33/2013 (Agg. FOIA)

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