FOIA – Chiarimenti sull’attività dell’Anac in materia di accesso civico generalizzato
A seguito delle numerose richieste di parere che giungono all’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 c.d. FOIA), con il Comunicato del Presidente del 27 aprile si forniscono alcuni chiarimenti sull’attività dell’Anac.
In particolare il comunicato precisa che eventuali richieste di parere potranno essere prese in considerazione dall’Autorità solo se attinenti a questioni di particolare rilevanza relative esclusivamente a chiarimenti sull’interpretazione delle Linee guida .
Resta fermo che le eventuali richieste rivolte ad Anac non interrompono in alcun modo i termini stabiliti all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 per la conclusione del procedimento di accesso civico.
Di seguito il COMUNICATO DEL PRESIDENTE DEL 27 APRILE 2017.
Oggetto: chiarimenti sull’attività di ANAC in materia di accesso civico generalizzato.
Pervengono a questa Autorità numerose richieste di parere in materia di accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 (c.d. FOIA).
Come è noto, il d.lgs. n. 97/2016 ha attribuito ad ANAC la competenza ad adottare, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti (art. 5-bis, co. 6). Le Linee guida sono state approvate con delibera del Consiglio n. 1309 del 28.12.2016 e pubblicate sul sito dell’Autorità e nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017.
Considerata la novità dell’istituto dell’accesso civico generalizzato, l’ANAC adotterà, come chiarito in detta delibera, l’aggiornamento delle Linee guida al fine di una più precisa individuazione delle esclusioni disposte dalla legge e di un chiarimento degli interessi, pubblici e privati, meritevoli di tutela in caso di accesso generalizzato. Nelle predette Linee guida si terrà anche conto delle prassi formatesi con le decisioni delle amministrazioni o di eventuali decisioni giurisdizionali.
In tale prospettiva, l’Autorità ha avviato un monitoraggio per l’esame dei casi di richieste FOIA trattate da un campione di pubbliche amministrazioni.
Per tali ragioni, il Consiglio dell’Autorità ha deliberato in data 27 aprile 2017 che eventuali richieste di parere potranno essere prese in considerazione da ANAC solo se attinenti a questioni di particolare rilevanza relative esclusivamente a chiarimenti sull’interpretazione delle suddette Linee guida.
Resta fermo che le eventuali richieste rivolte ad ANAC non interrompono in alcun modo i termini stabiliti all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 per la conclusione del procedimento di accesso civico.
Raffaele Cantone
Linee Guida Foia – Determinazione n. 1309 del 28/12/2016