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FISCO & SOCIETA’: Beni in godimento ai soci e comunicazione dei dati all’Anagrafe tributaria.

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Invii più snelli della comunicazione delle informazioni relative ai beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che sostituisce il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 16 novembre 2011, vengono indicati modalità e termini della comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari. Le misure fanno parte del pacchetto delle semplificazioni fiscali presentate nella conferenza stampa dello scorso 3 luglio.

Comunicazioni – Stop all’obbligo di comunicare all’Anagrafe i dati relativi a beni – diversi da autovetture e altri veicoli soggetti a registrazione, unità da diporto, aeromobili e immobili – concessi in godimento a soci o familiari, il cui valore di mercato è inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva. Sono inoltre esclusi dalla comunicazione gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci, i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo che costituiscono fringe benefit e i finanziamenti ai soci o ai familiari dell’imprenditore.

Identikit dei beni concessi – La comunicazione dei dati deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, qualora esista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, nel caso in cui ne permanga l’utilizzo nell’anno di riferimento della comunicazione.

Termini a due vie: più tempo per il 2012, l’anno d’esordio – A regime, la comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento. Per i beni in godimento nel 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013.

Modalità di trasmissione dei dati – I soggetti tenuti alla comunicazione (impresa concedente o in alternativa socio o familiare dell’imprenditore) utilizzano il servizio telematico Entratel o Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti. Naturalmente, possono avvalersi degli intermediari abilitati. La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte delle Entrate, la ricezione del file con i dati.

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