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Anche il nuovo amministratore risponde dell’omesso versamento IVA

Massima Giurisprudenziale

Risponde del reato di omesso versamento di IVA anche il nuovo amministratore di società di capitali che subentra nella carica dopo la presentazione della dichiarazione IVA e prima della scadenza del versamento, e omette di versare senza aver esperito i controlli contabili sugli ultimi adempimenti fiscali.

Decisione: Sentenza n. 55482/2017 Cassazione Penale – Sezione III

Classificazione: Amministrativo, Civile, Commerciale, Penale, Societario, Tributario

Massima:
L’assunzione della carica di amministratore comporta, per comune esperienza, una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, e in mancanza chi sceglie di assumere la carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che derivano da pregresse inadempienze.

Osservazioni.

La Suprema Corte conferma la condanna dell’amministratore unico di una SRL per il reato di omesso versamento IVA, evasa per compensazione tra IVA a debito sulle cessioni effettuate e IVA a credito sugli acquisti, il tutto riconducibile al precedente amministratore.

Per la Corte, gli amministratori che subentrano sono tenuti a un parametro di diligenza minimo, che comprende una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi.

Chi assume la carica senza svolgerla, si espone volontariamente alle conseguenze che possono derivare da inadempienze pregresse.

Dette conseguenze possono non essere limitate a quelle di carattere penale, potendosi estrinsecare in conseguenze anche sotto il profilo civilistico, derivanti dalla mancata azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori.

 

Giurisprudenza rilevante.

Cass. 34927/2015
Cass. 30492/2015

 

Disposizioni rilevanti.

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Art. 10-ter – Omesso versamento di IVA

1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.

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