Sumatran Tiger in Tambling Wildlife Nature Conservation
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Per usufruire della detrazione non è necessario conservare la ricetta basta lo scontrino “parlante”*. Dal 1 gennaio 2016, la platea dei soggetti interessati all’obbligo della trasmissione telematica dei dati è estesa anche alle strutture autorizzate alla “vendita al dettaglio dei medicinali veterinari” che, come previsto dalla legge di Stabilità 2016, sono quindi tenute a comunicare al Sistema tessera sanitaria (Sts) le spese, in questo caso quelle veterinarie, sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Si tratta di una semplificazione e snellimento degli adempimenti, per cui non sarà più necessario l’obbligo di conservazione della ricetta – In particolare, come chiarisce la risoluzione 24/E, diffusa oggi, in occasione dell’inserimento delle spese veterinarie nella dichiarazione dei redditi precompilata, non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino “parlante”.

In cosa consiste la detrazione per le spese veterinarie – In pratica, come ricordato dal documento di prassi, è possibile detrarre dall’Irpef il 19% delle spese veterinarie sostenute nell’anno, fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (Cfr. circolare n. 207 del 2000).

Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti.La possibilità di portare in detrazione tali esborsi, prosegue la risoluzione, è inoltre limitata alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.

Le spese per le quali non scatta la detrazione – La risoluzione conclude facendo chiarezza sulle singole voci di spesa che comunque non possono usufruire della detrazione del 19%. In particolare, ne sono escluse le spese per mangimi speciali e per antiparassitari perché tali prodotti non sono classificati come farmaci veterinari da parte del Ministero della Salute.

 

 

* Lo scontrino parlante deve specificare esattamente la tipologia, la quantità e la natura di cio’ che è stato acquistato. Viene rilasciato dal rivenditore e reca l’indicazione della natura, della quantità dei prodotti acquistati e del codice alfanumerico, posto sulla confezione. Nel caso delle farmacie e delle ricevute che servono per scaricare la spesa deve anche essere presente il codice fiscale del destinatario dei medicinali. Questo codice identifica ad la qualità del farmaco (numero di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale, Aic). Sono ritenuti idonei ai fini della detraibilità gli scontrini che riportano, ad esempio, le sigle Sop («senza obbligo di prescrizione»), Otc (medicinali da banco), Omeopatico, F.Co, Med., in luogo di «farmaco» o «medicinale». Sempre più spesso nei concorsi a premio viene richiesto di inserire i dati dello scontrino fiscale parlante oppure di spedirlo per comprovare l’acquisto di un prodotto oppure per convalidare un premio vinto. In quasi tutti i regolamenti viene indicata la terminologia “scontrino parlante”.

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