Arrivano i chiarimenti sulla nuova disciplina della deducibilità automatica delle perdite sui crediti introdotta dal Dl n. 83 del 2012. Con la circolare n. 26/E, l’Agenzia delle Entrate illustra le quattro ipotesi in cui possono considerarsi realizzati gli elementi certi e precisi che sono necessari per dedurre le perdite sui crediti. Le ipotesi descritte riguardano i crediti di modesta entità, i crediti
prescritti, i casi in cui il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti, i crediti cancellati dal bilancio di un soggetto Ias/Ifrs adopter in dipendenza di eventi estintivi.
Il nuovo comma 5 dell’articolo 101 del Tuir (modificato dal Dl n. 83 del 2012) individua alcuni casi nei quali è possibile dedurre le perdite senza necessità di dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi.
Si tratta delle perdite relative a crediti:
• di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento;
• il cui diritto alla riscossione è prescritto;
• per i quali il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti;
• che risultano cancellati dal bilancio di un soggetto Ias/Ifrs adopter in dipendenza di eventi estintivi.
Gli elementi certi e precisi sussistono, in ogni caso, nell’ipotesi di rilevazione in bilancio di una perdita relativa a crediti di modesta
entità che risultano scaduti da almeno sei mesi. Dopo questo termine, la perdita può essere fiscalmente dedotta. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta a un importo non superiore a 5mila euro per le imprese di più rilevante dimensione e a 2.500 euro per le altre imprese. L’importo limite viene verificato sul singolo credito, eccetto nel caso di rapporti giuridici unitari tra le controparti. Possono essere dedotte le perdite sui crediti per i quali il periodo di sei mesi è decorso prima del 2012 e la perdita è imputata nell’esercizio 2012 o nei successivi.
Anche in caso di accordi di ristrutturazione, come già previsto originariamente dalla norma per le procedure concorsuali (ad esempio il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa), è ammessa la deducibilità della perdita su crediti. La circolare, in particolare, chiarisce che, unavolta aperta la procedura, l’individuazione dell’anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza.
La perdita può essere dedotta anche per i crediti il cui diritto alla riscossione è prescritto, indipendentemente dalla circostanza che il credito sia di modesta entità.
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (soggetti Ias/Ifrs), gli elementi certi e precisi
sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.