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FISCO: Correzione degli errori in bilancio ed effetti sul reddito di impresa.

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Come correggere gli errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi e positivi nel corretto esercizio di competenza. E’ questo il tema affrontato dalla circolare n. 31/E diffusa oggi dall’Agenzia delle Entrate, che fornisce chiarimenti interpretativi sul trattamento fiscale, ai fini Ires e Irap, da applicare, nell’ipotesi in cui, nel rispetto dell’indicazione dei corretti principi contabili, i contribuenti procedano alla correzione di errori di imputazione dei componenti di reddito.

Quando il componente negativo di reddito non è imputato correttamente – In particolare, il contribuente che non ha contabilizzato un componente negativo nel corretto esercizio di competenza e in un periodo d’imposta successivo, in bilancio, ha corretto l’errore contabile, può – dopo aver sterilizzato la correzione ai fini fiscali – presentare, se è ancora nei termini, la dichiarazione integrativa per correggere l’annualità in cui vi è stata l’omessa imputazione. Se, invece, l’annualità oggetto di errore non è più emendabile, dovrà “ricostruire” in via autonoma tutte le annualità d’imposta interessate dall’errore, facendo confluire gli effetti di tale ricostruzione nella dichiarazione integrativa ancora presentabile.

Possono essere corretti soltanto gli errori riferibili a periodi d’imposta ancora oggetto di attività di accertamento al momento della presentazione della dichiarazione integrativa.

L’integrativa “a sfavore” sana la dimenticanza di ricavi tassabili – Nel caso in cui il contribuente rilevi in bilancio la correzione di errori relativi all’applicazione del principio di competenza per la determinazione del reddito d’impresa, sviste dalle quali, in particolare, derivi l’omessa imputazione di elementi positivi, cioè di ricavi tassabili, la chance da percorrere per rimediare all’errore è rappresentata dalla dichiarazione integrativa a sfavore, naturalmente da presentare entro i termini per l’accertamento. In pratica, il contribuente deve versare quanto dovuto avvalendosi di sanzioni ridotte, secondo le misure e le modalità previste per il ravvedimento operoso. A patto che la violazione in oggetto non sia stata già constatata e non siano stati avviati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività che rientrino nell’ambito dell’accertamento. Fatto ciò, potrà elidere, ai fini fiscali, il componente positivo rilevato in bilancio per correggere l’errore contabile in un anno diverso da quello di corretta competenza.

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