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Figli naturali e figli legittimi: parificazione di status e diritti.

di Daniela Di Paola. Nella seduta odierna, la Camera ha approvato in via definitiva, con 366 sì, 31 no e 58 astenuti, il testo unificato dei progetti di legge Mussolini e Carlucci; Bindi ed altri; Palomba e Borghesi; Capano e Ferranti; d’iniziativa del Governo; Binetti ed altri; Brugger e Zeller, già approvato dal Senato nella seduta del 16 maggio 2012, recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”.

“Principio fondamentale di civiltà”, “normativa necessaria e indifferibile”, “necessaria risposta giuridica ai profondi mutamenti intervenuti nel tessuto sociale”: questi i giudizi rinvenibili negli atti parlamentari,  espressi dai deputati che hanno partecipato alla discussione in Assemblea.

Vediamo dunque su quali aspetti della disciplina in materia di filiazione, successioni e famiglia, intervengono le norme approvate.

La legge realizza la piena parificazione dei diritti spettanti ai figli nati fuori dal matrimonio con quelli nati nel matrimonio, eliminando ogni distinzione, anche terminologica, tra figli naturali e figli legittimi (il testo prevede che nel codice civile, le parole “figli legittimi” e “figli naturali”, ovunque ricorrano, siano sostituite da “figli”) ed equiparandone lo status giuridico (l’articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente: “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”).  Coerentemente a tale equiparazione, è abrogata l’intera Sezione II del Capo II del Titolo VII del codice civile, rubricata “Della legittimazione dei figli naturali”, divenuta ormai priva di ogni funzione.

Viene inoltre espressamente riconosciuta, anche per i figli nati fuori dal matrimonio, la parentela con i familiari diversi dai genitori. L’art. 74 del codice civile, che recitava: “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite”, è stato infatti sostituito con il seguente:  “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.”.

Viene ridisegnata la disciplina sui figli incestuosi. Sinora, la possibilità di riconoscere i figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta o in linea collaterale al secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, era subordinata alla ricorrenza di una delle seguenti circostanze:
– i genitori, al tempo del concepimento, ignorassero il vincolo esistente tra di loro

oppure
– fosse stato dichiarato nullo il matrimonio da cui derivava l’affinità.
Tali presupposti vengono meno per effetto del nuovo testo dell’art. 251 del codice civile, che pone rilievo sul solo interesse del figlio:  “Art. 251.  (Autorizzazione al riconoscimento). Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni.”.

Va segnalata infine, con l’inserimento dell’art. 315-bis del codice civile, l’introduzione dei diritti del figlio di “crescere in famiglia e mantenere rapporti significativi con i  parenti” (formula ripresa dalla disciplina dell’affidamento condiviso, cfr. art. 155 c.c., come modificato dalla L. n. 54/2006) e di essere ascoltato, se maggiore di anni 12, in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Con successivo decreto legislativo del Governo, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge oggi approvata, dovranno essere eliminate, nella legislazione vigente diversa dal codice civile, tutti i riferimenti alla distinzione tra figlio legittimo e figlio naturale; dovranno essere modificate, ispirandosi al criterio di parità di stato, le disposizioni recate dal codice civile in materia, tra l’altro, di prova della filiazione, presunzione di paternità, riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio, successioni e donazioni; dovrà essere inserita una specifica norma che preveda la legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.

L’art. 3 interviene invece sulla competenza del Tribunale per i minorenni. Viene così modificato l’art. 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318:
“Art. 38.  Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all’articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».
2. Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all’adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice può disporre il sequestro dei beni dell’obbligato secondo quanto previsto dall’articolo 8, settimo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall’articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818 del codice civile.”

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