MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 maggio 2019
Innalzamento a 400 euro dell'ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata. (19A03271) (GU n.120 del 24-5-2019)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l'art. 220-bis, il quale prevede che gli Stati consentono ai soggetti passivi, tranne che per alcune specifiche operazioni, di emettere fattura semplificata quando la stessa e' di importo non superiore a cento euro o quando modifica fatture iniziali, e l'art. 238, il quale prevede che gli Stati, previa consultazione del Comitato IVA e alle condizioni da essi stabilite, possono consentire di emettere fattura semplificata per importi superiori a cento euro ma non superiori a quattrocento euro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l'art. 21-bis il quale prevede, al comma 1, che la fattura puo' essere emessa in modalita' semplificata se di ammontare complessivo non superiore a cento euro o se e' rettificativa di precedenti fatture ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto e, al comma 3, che con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze puo' innalzare il limite di importo della fattura semplificata fino a quattrocento euro; Ritenuta la necessita' innalzare a quattrocento euro l'ammontare complessivo per il quale la fattura puo' essere emessa in modalita' semplificata; Vista la consultazione del Comitato IVA effettuata dall'Italia, ai sensi dell'art. 238 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, in data 12 aprile 2019; Decreta: Art. 1 Limiti di importo per le fatture semplificate 1. La fattura di ammontare complessivo non superiore a euro quattrocento puo' essere emessa in modalita' semplificata ai sensi dell'art. 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 2 Decorrenza 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 maggio 2019 Il Ministro: Tria