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I fabbricati rurali strumentali che siano ubicati nei Comuni montani o semimontani sono esenti dal pagamento dell’Imu e Irpef.

Dopo la modifica dell’articolo 9, comma 9, del decreto sul federalismo municipale (Dlgs 23/2011) apportata dal decreto legge sulle semplificazioni fiscali (D.l. 16/2012), sono esenti dal pagamento, oltre che dell’Imu, anche dell’Irpef i fabbricati rurali strumentali che siano ubicati nei Comuni montani o semimontani.

Lo ha chiarito il Dipartimento delle Finanze che spiega in una nota gli effetti della modifica che prevede chiaramente che tutti i fabbricati che sono esenti dall’Imu sono tenuti comunque pagare l’Irpef e le relative addizionali. Sicché, la locuzione «ove dovute» è finalizzata a ribadire che, nel momento in cui si verifica un’esenzione ai fini IMU, devono comunque continuare ad applicarsi le regole ordinarie proprie che disciplinano l’IRPEF e le relative addizionali.

In conclusione,  i fabbricati rurali strumentali in territori montani o semimontani, che sono esenti dall’Imu, lo sono anche dall’Irepf  in quanto la disciplina Irpef specifica che per tali fabbricati le imposte sui redditi non sono comunque dovute.

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