Il fatto è quello di un signore fermato dai Carabinieri alla guida di una Bmw, invitato a sottoporsi al test, dopo aver accettato, successivamente “rifiutava l’esecuzione degli accertamenti allontanandosi a piedi”.
Per il tribunale nulla di strano visto che i militari lo avevano invitato a seguirli presso un comando di polizia a 30 km dal luogo del fermo. Una distanza eccessiva per non integrare una violazione della libertà personale non tipizzata dalla norma. La sentenza è stata emmessa di recente dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione è la numero 21192 del 31 maggio 2012.
La Corte ribadisce che nel nostro ordinamento vige il ‘principio di legalità’ secondo il quale l’esercizio del potere pubblico deve essere fondato sulla legge, e ciò per preservare i cittadini da arbitri. In questo senso, il terzo comma dell’art. 186 “non prevede la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente.
Né può dirsi che tale potere sia implicito nella disposizione, in quanto, costituendo l’accompagnamento una limitazione della libertà personale, esso deve essere esplicitamente previsto dalla legge.