L’Agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro.
Recentemente sono state introdotte importanti novità in materia di rateazione, con la direttiva di Equitalia del 1° marzo 2012 e con il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012.
La disciplina che regola la concessione del beneficio è sempre stata differenziata a seconda dell’importo del debito. Con direttiva del 1° marzo 2012 Equitalia ha innalzato da 5 mila a 20 mila euro la soglia d’importo per ottenere la rateazione automaticamente, senza la necessità dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.
Per importi fino a 20 mila euro il numero massimo di rate è 48, fermo restando che l’importo di ciascuna rata dovrà essere pari almeno a 100 euro. Nel caso, invece, di richiesta di più rate, occorre presentare la documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.
Per debiti oltre 20 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. L’Agente della riscossione analizza l’importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.
La stessa direttiva eleva, inoltre, da 25 mila euro a 50 mila euro la soglia di debito da rateizzare che richiede la comunicazione relativa alla determinazione dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa sottoscritta dai professionisti abilitati.
Infine, nell’ottica di estendere il più possibile il beneficio della dilazione, l’indice Alfa non è più considerato in termini di soglia di accesso ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili. L’Indice di Liquidità costituisce la soglia di accesso alla dilazione se il valore è inferiore a 1.
Importanti cambiamenti sono stati apportati anche con il dl 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012, in base al quale:
è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione;
l’Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate. L’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione;
il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate due rate consecutive. Precedentemente era prevista la decadenza con il pagamento della prima rata o successivamente, di due rate, anche non consecutive;
anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell’Agenzia delle entrate è possibile chiedere a Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella.
La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell’Agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.