17 minuti

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 luglio 2021  

Approvazione delle specifiche tecniche del  formato  elettronico  per
l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative
alle entrate dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane.
(21A04860) 

(GU n.195 del 16-8-2021)

 

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il comma 15 dell'art. 13 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, il quale dispone che a decorrere dall'anno di  imposta  2020,
tutte le delibere regolamentari e tariffarie  relative  alle  entrate
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle
finanze  -  Dipartimento  delle  finanze,  esclusivamente   per   via
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto  legislativo
28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie
relative alle  entrate  tributarie  delle  province  e  delle  citta'
metropolitane,  la  disposizione  del  primo  periodo  si  applica  a
decorrere dall'anno di imposta 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160  il
quale prevede  che,  a  decorrere  dall'anno  2020,  l'imposta  unica
comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa  sui  rifiuti
(TARI), e' abolita, ad eccezione  delle  disposizioni  relative  alla
TARI, e l'IMU e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai  commi  da
739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019; 
  Visto l'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del  2019,  ai  sensi
del quale le aliquote e i regolamenti relativi all'IMU hanno  effetto
per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul  sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.  Ai  fini  della
pubblicazione, il comune e' tenuto  a  inserire  il  prospetto  delle
aliquote di cui al comma 757 dello stesso art. 1 della legge  n.  160
del 2019 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio  del
14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del  Portale  del
federalismo fiscale. In caso di mancata  pubblicazione  entro  il  28
ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti  vigenti  nell'anno
precedente. 
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360  del  1998,
in  base  al  quale  i  comuni   possono   disporre   la   variazione
dell'aliquota   di   compartecipazione   dell'addizionale    comunale
all'imposta  sui  redditi   delle   persone   fisiche   (IRPEF)   con
deliberazione  da  pubblicare  nel  sito   internet   del   Ministero
dell'economia e delle finanze di  cui  al  decreto  31  maggio  2002,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  130  del  5  giugno  2002.
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data  di  pubblicazione
nel predetto sito informatico; 
  Visto l'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, secondo il  quale  le  delibere  di  variazione  dell'addizionale
comunale  all'IRPEF  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell'anno   di
pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1,  comma  3,  del
decreto  legislativo  n.  360  del  1998,  a  condizione  che   detta
pubblicazione avvenga  entro  il  20  dicembre  dell'anno  a  cui  la
delibera afferisce; 
  Visto il comma 15-ter dell'art. 13 del  decreto-legge  n.  201  del
2011, in base al quale, a decorrere dall'anno  di  imposta  2020,  le
delibere e i  regolamenti  concernenti  i  tributi  comunali  diversi
dall'imposta  di  soggiorno,  dall'addizionale  comunale   all'IRPEF,
dall'IMU  e  dalla  TASI  acquistano  efficacia  dalla   data   della
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del medesimo art.  13,
a condizione che detta pubblicazione  avvenga  entro  il  28  ottobre
dell'anno a cui la delibera o il  regolamento  si  riferisce;  a  tal
fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di  cui  al
comma 15 entro il termine perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso
anno. In caso di  mancata  pubblicazione  entro  il  termine  del  28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 
  Visto il comma 15-quater dell'art. 13 del decreto-legge n. 201  del
2011, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta  2020,  i
regolamenti e le delibere  di  approvazione  delle  tariffe  relativi
all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'art.  4
del decreto legislativo n. 23 del 2011, al contributo di soggiorno di
cui all'art. 14, comma 16, lettera e), del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'art.  1,  comma  1129,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo  giorno
del  secondo  mese  successivo  a  quello  della  loro  pubblicazione
effettuata ai sensi del comma 15 dell'art. 13  del  decreto-legge  n.
201 del 2011. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  provvede
alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo
precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di
inserimento nel Portale del federalismo fiscale; 
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011,  n.  68,  il
quale  in  merito   all'imposta   sulle   assicurazioni   contro   la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore,  esclusi  i  ciclomotori,  prevede  che  gli  aumenti  o   le
diminuzioni delle aliquote hanno effetto dal primo giorno del secondo
mese  successivo  a  quello  di  pubblicazione  della   delibera   di
variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto il comma 15-quinquies dell'art. 13 del decreto-legge  n.  201
del 2011, il quale stabilisce che, ai fini della pubblicazione di cui
all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo  n.  68  del  2011,  le
delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
veicoli a motore sono trasmesse con le modalita' di cui al  comma  15
del medesimo art. 13; 
  Visto il comma 15-bis dell'art. 13 del  decreto-legge  n.  201  del
2011, secondo il quale con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita  l'Agenzia
per  l'Italia  digitale,  previa  intesa  in   sede   di   Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono  stabilite  le  specifiche
tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico
di cui al comma 15 del medesimo art. 13, in modo tale  da  consentire
il prelievo automatizzato delle informazioni utili  per  l'esecuzione
degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e  sono  fissate
le  modalita'  di  attuazione,  anche   graduale,   dell'obbligo   di
effettuare il predetto invio nel rispetto delle  specifiche  tecniche
medesime; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Viste  le   linee   guida   sull'accessibilita'   degli   strumenti
informatici emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale; 
  Viste le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei
documenti informatici emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale; 
  Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale; 
  Acquisita l'intesa  della  Conferenza  Stato  citta'  ed  autonomie
locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281, nella seduta del 25 marzo 2021; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
           Specifiche tecniche per l'invio delle delibere 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  il   prelievo   automatizzato   delle
informazioni utili per l'esecuzione  degli  adempimenti  relativi  al
pagamento dei tributi, l'invio  telematico  tramite  il  Portale  del
federalismo   fiscale   (di   seguito   «Portale»)   delle   delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate  dei  comuni,  delle
province  e  delle  citta'  metropolitane,  ai  sensi  del  comma  15
dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  deve
avvenire  utilizzando  il  formato  elettronico   che   rispetta   le
specifiche tecniche di cui all'Allegato A, che  fa  parte  integrante
del presente decreto. 
  2. Gli eventuali aggiornamenti delle  specifiche  tecniche  di  cui
all'Allegato A saranno pubblicati sul sito internet del  Dipartimento
delle  finanze  del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze
www.finanze.gov.it (di seguito  «sito  internet»).  Con  le  medesime
modalita' sara' pubblicato, all'esito dell'attivita' di affiancamento
agli enti locali effettuata con la  collaborazione  dell'Associazione
nazionale  comuni  italiani  (ANCI)  e  dell'Unione  delle   province
d'Italia (UPI), il modello del documento che potra' essere  trasmesso
in alternativa alla delibera di cui al comma 1. 
  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  alle  delibere
relative all'addizionale comunale  all'IRPEF,  per  le  quali,  fermo
restando l'obbligo di  trasmissione  del  testo  delle  medesime,  la
pubblicazione sul sito internet continua ad avere ad oggetto  i  soli
dati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. 
                               Art. 2 
 
               Procedura di inserimento delle delibere 
 
  1. Il controllo circa il rispetto delle specifiche tecniche di  cui
all'Allegato A viene eseguito dal sistema informatico, con  modalita'
asincrona, in seguito all'inserimento  da  parte  dei  comuni,  delle
province e delle citta' metropolitane nel  Portale  dei  propri  atti
deliberativi. 
  2. La notifica dell'avvenuto inserimento della delibera o  del  suo
testo e della relativa presa in carico ai  fini  della  pubblicazione
sul sito internet e' inviata all'ente locale a mezzo PEC  utilizzando
gli indirizzi di cui all'Indice dei domicili digitali delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori  di  pubblici  servizi  (IPA),  gestito
dall'Agenzia per l'Italia digitale. Inoltre, una ricevuta di presa in
carico  riepilogativa  dei  dati  caricati  viene  resa   disponibile
all'ente locale nel Portale. 
  3. Il controllo di cui al comma 1 viene  completato,  tenuto  conto
del livello dei servizi, entro le  quarantotto  ore  successive  alla
data dell'inserimento della delibera o del suo testo e l'esito  dello
stesso viene comunicato all'ente locale a mezzo PEC  utilizzando  gli
indirizzi di cui al comma 2. Inoltre,  una  ricevuta  dell'esito  del
controllo viene resa disponibile all'ente locale nel Portale. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 luglio 2021 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                      Franco          
Il Ministro dell'interno 
        Lamorgese        
  Allegato A Specifiche tecniche 
 
  1.Contesto e obiettivi 
  Gli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n.  241  disciplinano
il diritto dei cittadini di prendere visione e di estrarre copia  dei
documenti, specificando che tale diritto di accesso,  attese  le  sue
rilevanti finalita'  di  pubblico  interesse,  costituisce  principio
generale  dell'attivita'  amministrativa  al  fine  di  favorire   la
partecipazione e di assicurarne  l'imparzialita'  e  la  trasparenza.
L'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha imposto agli  enti
pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali  gli  atti  e  i
provvedimenti  amministrativi,   nel   rispetto   dei   principi   di
eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti  tecnici
di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio  2004,
n.  4,  allo  scopo  di  garantire  il  rispetto  degli  obblighi  di
pubblicita' legale. Il Decreto Legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,
recante il  riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenzae diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, precisa che
la trasparenza e'  intesa  come  accessibilita'  totale  dei  dati  e
documenti detenuti dalle pubbliche  amministrazioni,  allo  scopo  di
tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione  degli
interessati all'attivita' amministrativa e favorire forme diffuse  di
controllo  sul   perseguimento   delle   funzioni   istituzionali   e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
  Con  specifico  riferimento  alle   modalita'   di   formazione   e
pubblicazione dei documenti amministrativi,  l'art.  20  del  Decreto
Legislativo  7  marzo  2005,  n.  82   (Codice   dell'amministrazione
digitale)  prevede  che:  "Il  documento  informatico   soddisfa   il
requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo
2702 del Codice civile quando vi eapposta una firma  digitale,  altro
tipo  di  firma  elettronica  qualificata  o  una  firma  elettronica
avanzata o, comunque, e' formato, previa identificazione  informatica
del suo autore, attraverso un processo  avente  i  requisiti  fissati
dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalita' tali  da  garantire
la sicurezza, integrita' e  immodificabilita'  del  documento  e,  in
maniera manifesta einequivoca, la sua riconducibilita' all'autore. 
  Il  successivo  art.  40,  rubricato   "Formazione   di   documenti
informatici", prescrive che: "Le pubbliche amministrazioni formanogli
originali dei propri documenti,  inclusi  quelli  inerenti  ad  albi,
elenchi  e  pubblici  registri,  con  mezzi  informatici  secondo  le
disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida". 
  Il combinato disposto delle norme richiamate stabilisce un  insieme
di obblighi precisi per le pubbliche amministrazioni: 
    produrre i documenti esclusivamente in modalita'  informatica  in
conformita' alle citate disposizioni del Codice  dell'amministrazione
digitale e alle relative norme di attuazione; 
    garantire,  nel  rispetto  dei  principi  di  eguaglianza  e  non
discriminazione, il diritto  dei  cittadini  di  prendere  visione  e
estrarre copia dei documenti; 
    pubblicare on line i documenti amministrativi, nel rispetto delle
precitate norme, come condizione necessaria  perche'  essi  producano
gli effetti previsti 
  Il presente allegato si basa, quindi, sulle principali disposizioni
normative che regolano la  complessa  materia  della  formazione  del
documento amministrativo informatico e della sua pubblicita'  legale,
ossia: 
    Legge  7  agosto  1990,  n.  241:  "Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi"; 
    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
"Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa"; 
    Legge 18 giugno  2009,  n.  69:  "Disposizioni  per  lo  sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia
di processo civile", in particolare si vedano gli articoli 32  e  67,
in materia di pubblicita' legale on-line; 
    Decreto  Legislativo  14  marzo  2013,  n.  33:  "Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni"; 
    Decreto   legislativo   7   marzo   2005,    n.    82:    "Codice
dell'amministrazione digitale", in particolare si vedano gli articoli
40 "Formazione di documenti informatici" e  art.  54  "Contenuto  dei
siti delle pubbliche amministrazioni"; 
    Linee  Guida  sulla  formazione,  gestione  e  conservazione  dei
documenti informatici-AgID 2020; 
    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: "Codice in materia di
protezione dei dati personali"; 
    Legge 9 gennaio 2004, n. 4: "Disposizioni per favorire  l'accesso
dei soggetti disabili agli strumenti informatici"; 
    Linee guida sull'accessibilita'  degli  strumenti  informatici  -
AgID 2018 
  Nel presente allegato si individuano i  formati  elettronici  delle
delibere degli  enti  locali  nonche'  i  controlli  che  il  sistema
informatico  del  Portale  del   federalismo   fiscale   esegue   per
consentireil prelievo automatizzato delle informazioni, ai fini della
pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it. 
 
  2.Formati ammessi 
  Le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della  pubblicazione
sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche: 
    a)  essere  documenti  informatici  nativi  in  formato  PDF/A-1a
accessibile (1) ; 
    b) essere sottoscritte  dal  Responsabile  del  procedimento  con
apposizione di  una  firma  elettronica  qualificata,  di  una  firma
digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma  elettronica
avanzata. (2) . Il formato da utilizzare  per  la  sottoscrizione  e'
quello PAdES (PDF  Advanced  Electronic  Signatures)  con  estensione
.pdf, che - a differenza del formato  CAdES  per  cui  e'  necessario
utilizzare un'applicazione specifica -  e'  leggibile  con  i  comuni
readerdisponibili per questo formato (3) ; 
    c)essere  accessibili  nel  rispetto  dei  requisiti  tecnici  di
accessibilita' di  cui  alla  legge  9  gennaio  2004,  n.  4.  e  in
conformita' con le Linee guida sull'accessibilita'; 
    d)  essere  leggibili  mediante  software  di  pubblico  dominio,
gratuiti e rispondenti a standard internazionali in  modo  da  potere
essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico. 
  In alternativa, l'Ente  potra'  inviare  un  documento  informatico
nativo  recante  il  testo   della   delibera,   avente   le   stesse
caratteristiche di accessibilita'  e  leggibilita'  sopra  descritte,
redatto secondo il modello predisposto  all'esito  dell'attivita'  di
affiancamento agli  enti  locali  effettuata  con  la  collaborazione
dell'Associazione Nazionale  Comuni  Italiani  (ANCI)  e  dell'Unione
delle Province d'Italia (UPI). 
 
  3. Controlli svolti 
  Il sistema informatico del Portale del federalismo fiscale  procede
ai seguenti controlli: 
    a) controllo antivirus dei file trasmessi; 
    b) controllo conformita' del formato dei file trasmessi; 
    c) controllo presenza e validita' della firma elettronica; 
    d) verifica accessibilita' ai sensi della normativa vigente. 
  Nel caso in cui  il  documento  trasmesso  non  superi  i  suddetti
controlli, in automatico sara' inviata  all'Ente  responsabile  della
trasmissione una segnalazione, cosi' come previsto dal decreto. 

(1) Tale formato impedisce al file di contenere (graficamente o  come
    allegati) niente altro che  testi,  ipertesti,  immagini  rastero
    vettoriali. Per approfondimento si veda l'Allegato 2 al documento
    "Linee Guida  sulla  formazione,  gestione  e  conservazione  dei
    documenti informatici", Formati di file  e  riversamento,  pagina
    23. 

(2) si  veda  il   paragrafo   2.4.1.   "Formazione   del   documento
    amministrativo informatico delle "Linee Guida  sulla  formazione,
    gestione e conservazione dei documenti informatici", pag. 17 

(3) Si veda il documento "Firme multiple e campo testo - AGID"