54 minuti

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 28 maggio 2019

Linee guida e relativo  questionario  per  gli  organi  di  revisione economico   finanziaria   degli   enti   locali   per    l'attuazione dell'articolo 1,
commi 166 e seguenti della legge 23  dicembre  2005, n.   266.   Rendiconto   della   gestione    2018.    (Delibera    n. 12/SEZAUT/2019/INPR). (19A03981) 

(GU n.144 del 21-6-2019)

 
                         LA CORTE DEI CONTI 
                       Sezione delle autonomie 
 
  Nell'adunanza del 28 maggio 2019; 
  Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
  Vista  la  legge  costituzionale  20  aprile  2012,  n.  1  che  ha
introdotto  il  principio  del  pareggio  di  bilancio  nella   Carta
costituzionale; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243  recante  disposizioni  per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai   sensi
dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione, come modificata  dalla
legge 12 agosto 2016, n. 164; 
  Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei  conti,  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267  recante  il
testo unico  delle  leggi  sugli  enti  locali  (TUEL)  e  successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 148-bis, del TUEL, cosi' come
introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art.  3,  decreto-legge
10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7  dicembre  2012,  n.
213; 
  Vista la legge 5 giugno 2003,  n.  131,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed  in  particolare  l'art.  7,
commi 7 e 8; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria  per  il
2006) ed in particolare l'art. 1, commi 166 e seguenti; 
  Visto il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126; 
  Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  convertito  dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213  e  successive  modificazioni,  recante
«Disposizioni in materia di gestione finanziaria e  di  funzionamento
degli enti territoriali e locali, nonche' ulteriori  disposizioni  in
favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012»; 
  Vista  la  legge  7  agosto  2016,  n.  160,  di  conversione   del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante «Misure finanziarie per
gli Enti territoriali e il territorio»; 
  Visto il decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  21   giugno   2017,   n.   96,   recante
«Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi sismici e misure per lo sviluppo»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
febbraio 2017, n. 21 che ha adottato il regolamento recante criteri e
modalita' di  attuazione  dell'art.  10,  comma  5,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante le disposizioni per
la formazione del bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  Ministro  dell'interno  del  7
maggio 2018 recante la  proroga  della  sospensione  dei  termini  di
alcuni adempimenti finanziari, contabili e certificativi per i comuni
compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis, del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla  legge  15  dicembre
2016, n. 229; 
  Visto il decreto-legge  29  maggio  2018,  n.  55,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che reca  «Ulteriori
misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  Ministero  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 luglio
2018, di ulteriore proroga della sospensione dei  termini  di  alcuni
adempimenti  finanziari,  contabili  e  certificativi  per  i  comuni
compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis, del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla  legge  15  dicembre
2016, n. 229, tra cui la proroga al 30 settembre 2018 del termine per
l'adozione della delibera con cui si da'  atto  del  permanere  degli
equilibri generali di bilancio; 
  Visti  l'art.  4  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.   119,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,  e
11-bis,  comma  6,  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che
dispongono, rispettivamente, lo stralcio dei debiti fino a mille euro
affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 ed il riparto
dell'eventuale disavanzo conseguente in un numero massimo  di  cinque
annualita' in quote costanti; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante le disposizioni per
la formazione del bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; 
  Visto  il  regolamento  per  l'organizzazione  delle  funzioni   di
controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite  con
la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Viste le note del Presidente della Sezione delle autonomie preposto
alla funzione di coordinamento n. 270 e n. 271 del  17  maggio  2019,
con le quali e' stata trasmessa ai Presidenti dell'ANCI e dell'UPI la
bozza del questionario relativo al rendiconto 2018; 
  Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n.  277  del  21
maggio  2019  di  convocazione  della  Sezione  delle  autonomie  per
l'adunanza odierna; 
  Valutate le osservazioni rappresentate  dall'ANCI -  IFEL,  Settore
finanza locale, con nota del 22 maggio 2019; 
  Vista la nota n. 187 del 24 maggio 2019 fatta pervenire dall'UPI; 
  Uditi i relatori, consiglieri  Rinieri  Ferone,  Elena  Brandolini,
Dario Provvidera e Valeria Franchi; 
 
                              Delibera: 
 
di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte  integrante
della  presente  deliberazione,  riguardanti  le  linee  guida  e  il
questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e
seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria  per
il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge  10  ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
2012, n. 213, gli organi  di  revisione  economico-finanziaria  degli
enti locali nella  predisposizione  della  relazione  sul  rendiconto
dell'esercizio 2018. 
  La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 28 maggio 2019. 
 
                                                        Il Presidente 
                                                            Buscema   
     I relatori 
 Ferone - Brandolini 
 Provvidera - Franchi 
 
    Depositata in segreteria l'11 giugno 2019 
 
Il dirigente: Prozzo 

                                                           Allegato 1 
 
LINEE GUIDA E RELATIVO  QUESTIONARIO  PER  GLI  ORGANI  DI  REVISIONE
ECONOMICO   FINANZIARIA   DEGLI   ENTI   LOCALI   PER    L'ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23  DICEMBRE  2005,
               N. 266. RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018. 
 
 
  1. Le presenti Linee guida accompagnano il questionario finalizzato
alla predisposizione delle relazioni sul  bilancio  consuntivo  degli
Enti locali che gli Organi  di  revisione  economico-finanziaria  dei
medesimi  devono  inviare  alle  Sezioni  regionali   di   controllo,
competenti per territorio, ai fini del controllo di regolarita' e  di
legittimita' sui bilanci e rendiconti, introdotto dall'art. 1,  commi
166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e potenziato con
le misure di cui al d.l. 10 ottobre 2012,  n.  174  convertito  nella
legge 7 dicembre 2012, n. 213, i cui contenuti  sono  stati  recepiti
nell'art. 148-bis del TUEL. 
  Costituiscono strumento essenziale  delle  verifiche  sul  rispetto
degli obiettivi del pareggio di  bilancio,  dei  vincoli  di  finanza
pubblica  e  della  sostenibilita'  dell'indebitamento  da  parte  di
Comuni, Province e Citta' metropolitane, nell'ottica di una  proficua
collaborazione tra la Corte e le Istituzioni territoriali, nonche' di
una piu' efficace e sinergica cooperazione tra gli organi preposti al
controllo interno ed esterno. 
  Come noto, infatti, alle Linee  guida  e  all'annesso  questionario
devono fare riferimento sia i Collegi dei revisori  dei  conti  degli
enti locali, per le attivita' di controllo agli stessi demandate, sia
le Sezioni regionali di controllo - comprese quelle delle  Regioni  a
statuto speciale e delle due Province autonome di Trento e di Bolzano
- per le analisi di propria competenza. 
  Inoltre, al fine di realizzare quella uniformita' di  comportamento
idonea  a  garantire  una  tendenziale   unitarieta'   di   indirizzo
nell'esercizio delle funzioni attribuite alla  Corte,  anche  per  la
stesura delle presenti linee guida e dell'annesso questionario  viene
utilizzato  il  contributo  fornito  dalle   Sezioni   regionali   di
controllo. 
  Un  importante  elemento  di  novita'  rispetto   al   passato   e'
rappresentato dall'interlocuzione realizzatasi con  i  rappresentanti
del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti  e  degli  esperti
contabili   (Cndcec)   attraverso   alcuni    incontri    preliminari
all'adozione, da parte degli stessi, dell'annuale schema di relazione
dell'organo di revisione sulla proposta di delibera dell'ente e dello
schema del rendiconto della gestione 2018 e documenti allegati. 
  Tale interlocuzione ha consentito di individuare  alcuni  spazi  di
semplificazione  all'interno  di  un  adempimento  -   quello   della
relazione sui risultati della  gestione  compendiati  nel  conto  del
bilancio - cui sono tenuti i revisori dei  conti,  sia  in  veste  di
organo di revisione economico-finanziario nei  confronti  dell'organo
di indirizzo politico dell'ente, sia nell'assolvimento dei compiti di
organo di collaborazione e raccordo operativo ai fini  dell'esercizio
dei controlli intestati alla magistratura contabile. 
  Resta, quindi, intatta la differenziazione  tra  la  relazione  che
l'organo  di  revisione  deve  inviare  alle  Sezioni  regionali   di
controllo ex art. 1, comma 166 e seguenti, della  legge  23  dicembre
2005, n. 266 , e  quella  che  gli  stessi  revisori  trasmettono  ai
consigli degli Enti di competenza ai sensi dell'art.  239,  comma  1,
del T.U. n. 267/2000, tanto per il profilo procedimentale (in  quanto
nel rapporto Organo revisione/Consiglio essa  precede  l'approvazione
del documento contabile mentre nel rapporto organo  revisione  /Corte
essa e' resa a documento gia' approvato) che per  quello  sostanziale
(poiche' il contenuto  dei  pareri  sulla  proposta  di  bilancio  di
previsione e sulle variazioni di bilancio nonche' sulla  proposta  di
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema
di rendiconto, quale  espressamente  stabilito  dall'art.  239  TUEL,
comprende tutti gli aspetti della  gestione  mentre  il  questionario
della  Corte  si  focalizza  su  temi  centrali  per  la   stabilita'
finanziaria degli enti territoriali e  sulla  corretta  tenuta  della
contabilita' armonizzata). Ma, insieme all'obiettivo di  economizzare
e razionalizzare  i  flussi  informativi,  si  intende  in  tal  modo
perseguire anche una maggiore sinergia tra il controllo interno delle
amministrazioni locali e i controlli esterni della Corte, rinforzando
la garanzia della sana  e  corretta  gestione  finanziaria  pubblica.
Depone in tal senso anche la disposizione dell'art. 239 del TUEL, che
suggella   l'imprescindibile   rapporto   di   collaborazione,   gia'
ricordato, che deve intercorrere tra l'Organo di revisione  contabile
degli Enti e la Corte dei conti, istituendo uno stretto raccordo  sul
piano soggettivo tra i controlli interni e  quelli  esterni  relativi
alla gestione. 
  L'esito dei confronti e delle interlocuzioni sul  merito  dei  piu'
significativi aspetti giuridicocontabili della  gestione  finanziaria
conclusa ha reso possibile ai rappresentanti del  predetto  Consiglio
nazionale di trasfondere  all'interno  del  richiamato  parere  anche
tutte le informazioni, compresi gli schemi contabili,  richieste  dai
questionari redatti dalla  Corte  ai  sensi  della  sopra  richiamata
normativa. Il tutto in coerenza con il nuovo  sistema  dei  controlli
interni delineato dal D.L. 174/2012, che  attribuisce  all'organo  di
revisione una funzione neutra, a tutela ausiliaria  di  un  interesse
generale dello Stato ordinamento. Tra l'altro, proprio con  specifico
riferimento all'Organo di revisione dell'ente locale, si ricorda  che
lo stesso, da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico  di
controllo  che  somma  in  se'  obblighi  e   responsabilita'   della
revisione, da svolgere in aderenza a precise  regole  giuridiche,  e,
dall'altro, assume l'obbligo  della  prestazione  non  nell'interesse
esclusivo  del  committente  (l'Ente  locale)  bensi'  nell'interesse
pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente. 
  1.1. Giova ricordare che gli Organi  di  revisione  contabile  sono
chiamati ad una costante  vigilanza  sulla  corretta  attuazione  dei
principi contabili sanciti dal d.lgs. n.  118/2011  in  uno  con  gli
indirizzi e le soluzioni interpretative forniti dalla  Sezione  delle
autonomie in materia di contabilita' armonizzata (cfr.  deliberazioni
n. 4/INPR, n. 31/INPR e n. 32/INPR del 2015; n. 3/QMIG, n. 9/INPR, n.
26/QMIG e n. 31/FRG del 2016; n. 15/QMIG, n.  14/INPR  del  2017;  n.
2/QMIG e n. 8/INPR del 2018). Inoltre, l'esigenza che l'attivita'  di
controllo della Corte sia sempre piu' orientata alla valutazione  dei
risultati ottenuti nelle diverse aree di intervento  delle  politiche
pubbliche   (SS.RR   in   sede   di   controllo,   deliberazione   n.
12/SSRRCO/INPR/17)  implica  una  maggiore  attenzione  ai   fenomeni
gestori che richiedono una ricalibratura degli interventi, specie ove
questi presentino impatti sui conti non in  linea  con  le  attese  o
dimostrino risultati non corrispondenti  agli  obiettivi.  In  questa
prospettiva, pertanto, spetta  agli  Organi  di  revisione  contabile
effettuare  valutazioni  in  ordine  all'efficacia  delle   politiche
adottate ed alla qualita' dei servizi resi  dagli  enti  controllati,
ponendo  a  raffronto  i  risultati  conseguiti  con  gli   obiettivi
programmatici originariamente dagli stessi definiti. 
  Piu' in generale, si richiede ai revisori di porre una  particolare
attenzione, sia pure sotto forma di opera  di  sensibilizzazione  dei
soggetti  di  volta  in  volta  coinvolti,  ai  numerosi  e   diversi
adempimenti, di natura soprattutto informativa, a carico degli  enti.
Oltre  agli  interventi  surrogatori  nei  casi  di  inadempienze  di
particolare gravita' (art. 141 TUEL),  occorre  ricordare  le  misure
sanzionatorie  statuite  dall'art.  9  comma  1-quinquies  del   d.l.
113/2016 in caso di mancato  invio  nei  termini  ivi  stabiliti  dei
documenti contabili approvati secondo le cadenze  legislative;  cosi'
come i dati di monitoraggio delle opere pubbliche curati da  BDAP-MOP
e gli obblighi di pubblicazione  concernenti  i  tempi  di  pagamento
dell'amministrazione di cui all'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013,  n.
33 e la corretta quantificazione del debito commerciale residuo, alla
luce anche delle novita' dalla  legge  di  bilancio  2019  (legge  30
dicembre 2018, n. 145, in particolare: art. 1,  commi  867  e  ss.  e
commi dal 1015 al 1017). 
  In proposito occorre sottolineare l'importanza della correttezza  e
della tempestivita' dei flussi informativi nella BDAP e  nelle  altre
banche dati pubbliche e richiamare l'attenzione sul fatto che non  si
tratta di meri adempimenti a fini statistici: tali banche dati -  per
la realizzazione e la manutenzione delle quali si  impiegano  ingenti
risorse - sono strumenti di monitoraggio  e  controllo  ai  fini  del
coordinamento della finanza pubblica e le informazioni  ivi  presenti
sono  alla  base  delle  decisioni  di  politica  finanziaria.  Nella
prospettiva dell'amministrazione digitale, inoltre,  l'obiettivo  cui
si deve tendere e' la piena  conformita'  dei  dati  inseriti  con  i
documenti prodotti dai software gestionali dei singoli enti che  sono
oggetto  di  approvazione  da  parte  degli  organi  di   governo   e
consiliari. 
  All'Organo di revisione, pertanto, viene richiesto di verificare la
coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP - Bilanci  Armonizzati  -
con quanto risultante dai documenti contabili  tenuti  e/o  approvati
dall'ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del Quadro generale
riassuntivo,  del  Prospetto  degli  equilibri  di  bilancio  e   del
prospetto del risultato di amministrazione, nonche' gli errori  e  le
incongruenze segnalate  dalla  BDAP,  ove  non  risolte,  nonche'  la
coerenza delle  informazioni  sugli  organismi  partecipati  inserite
dagli enti nella banca dati del Dipartimento del  Tesoro  con  quelle
rilevabili da altra documentazione  oggetto  di  verifica.  Anche  in
queste ipotesi di errata  o  incompleta  comunicazione  dei  dati,  i
Revisori dovranno segnalare alle  Amministrazioni  la  necessita'  di
operare le rettifiche/integrazioni necessarie. 
  A tal fine  sembra  opportuno  ribadire  quanto  gia'  detto  nelle
precedenti linee  di  indirizzo  (in  particolare:  deliberazioni  n.
6/SEZAUT/2017/INPR e n. 8/SEZAUT/2018/INPR) e cioe' che gli Organi di
revisione per poter accedere in visualizzazione di tutti i  documenti
contabili (Schemi di Bilancio, Piano dei  conti  integrato  -  con  i
relativi  dati  contabili  analitici  e  Piano  degli  Indicatori   e
Risultati  attesi)  relativi  all'ente  o  agli   enti   di   propria
competenza,  dovranno  registrarsi  presso  il   sistema   gestionale
selezionando  il  link  "Nuova  Registrazione"   presente   nell'area
riservata della Home page di BDAP: 
  http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/default.aspx.    Per     qualsiasi
supporto di  tipo  tecnico  alla  registrazione  e  all'utilizzo  del
sistema e' possibile selezionare la voce "Supporto" all'interno della
Home page. La registrazione potra' essere eseguita dal Presidente del
collegio dei revisori (PCR) e  dai  collaboratori  del  Collegio  dei
Revisori (CCR). 
  1.2. Con riferimento alle Sezioni regionali di controllo, le  Linee
guida  ed  il  questionario  costituiscono  un   supporto   operativo
fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori di cui le
stesse ravvisino la necessita', in ordine ai quali le Amministrazioni
e gli  Organi  di  revisione  contabile  dovranno  fornire  tutte  le
informazioni richieste. 
  Quanto, poi, all'attivita' delle  Sezioni  regionali  di  controllo
delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome, detti
documenti potranno essere  utilizzati  nel  rispetto  dei  rispettivi
regimi di autonomia differenziata applicabili e,  pertanto,  in  tale
ottica, i revisori  dei  predetti  enti  potranno  richiamare,  negli
appositi  quadri  riservati  ai  chiarimenti,  la  normativa   locale
eventualmente  applicata  in   luogo   di   quella   richiamata   nel
questionario. 
  Giova in questa sede ricordare che i controlli  sui  bilanci  degli
enti locali hanno  assunto  progressivamente  caratteri  cogenti  nei
confronti  dei  destinatari,  proprio  per  prevenire  o  contrastare
gestioni   contabili   non   corrette,   suscettibili   di   alterare
l'equilibrio del bilancio (art.  81  Cost.)  e  di  riverberare  tali
disfunzioni sul conto consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni,
vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato
finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. (cfr. ex plurimis:
Corte Costituzionale, sentenze  n.  60  del  2013,  n.  155/2015;  n.
188/2016). Ne consegue che  tale  tipo  di  sindacato  e'  esercitato
nell'interesse dello Stato per finalita' che  riguardano  la  finanza
pubblica nel suo complesso (Corte costituzionale, sentenza n. 40  del
2014) per cui il potere conferito alla Corte dei  conti  di  adottare
misure interdittive all'ente  per  prevenire  con  efficacia  diretta
pratiche   lesive   del   principio   della   previa   copertura    e
dell'equilibrio  dinamico  del  bilancio  degli  enti  locali  appare
"strumentale" per il perseguimento del rispetto degli  "obblighi  che
lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine  alle
politiche di bilancio" (cfr. Corte costituzionale, sentenze nn.  266,
250 e 60 del 2013; n. 39 del 2014; n. 80 del 2017). A cio' aggiungasi
che i predetti  controlli,  per  espresso  disposto  normativo,  sono
altresi' diretti a rappresentare  agli  organi  elettivi  degli  enti
controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria o le  gravi
irregolarita' riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale  che
gli  stessi  possano  responsabilmente  assumere  le  decisioni   che
ritengano piu' opportune e,  per  tale  motivo,  si  pongono  in  una
prospettiva dinamica,  in  grado  di  finalizzare  il  confronto  tra
fattispecie e parametro normativo alla adozione di  effettive  misure
correttive funzionali  a  garantire  il  rispetto  complessivo  degli
equilibri di bilancio (Corte  Costituzionale,  sentenze  n.  198  del
2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006). 
  In tale contesto,  con  riferimento  ai  controlli  finanziari  sui
principali documenti contabili degli enti  territoriali,  l'attivita'
svolta dalle  Sezioni  regionali,  in  sinergia  con  l'attivita'  di
revisione contabile degli organi  interni  degli  enti  territoriali,
costituisce un indispensabile supporto informativo per un'adeguata  e
completa rappresentazione dei profili gestionali di  maggior  rilievo
(efficacia della spesa, livello di realizzazione delle  politiche  di
settore,  rischi  connessi  alle  gestioni   in   disavanzo,   misure
correttive da adottare). Detta  attivita',  oltre  ad  assicurare  le
verifiche sulla correttezza  formale  della  gestione  delle  risorse
pubbliche, e' chiamata anche ad  una  attenta  verifica  degli  esiti
effettivi dell'azione amministrativa, a livello sia macro che  micro,
ponendo  a  confronto  i  risultati  conseguiti  con  gli   obiettivi
programmatici  originariamente  fissati.  2.  Anche  nel  2018  resta
cruciale il monitoraggio del processo di armonizzazione  dei  sistemi
contabili degli enti territoriali e dei loro  organismi  partecipati,
in quanto dalla leggibilita' e confrontabilita' dei bilanci pubblici,
nonche'  dalla  attendibilita'  dei  sottostanti  conti   finanziari,
economici e  patrimoniali,  dipende  la  corretta  valutazione  degli
andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si  riflettono  sui
conti pubblici nazionali. 
  Appare  quindi  utile,  preliminarmente  alle   indicazioni   sulla
struttura del questionario, richiamare l'attenzione degli  Organi  di
controllo su alcuni principi di carattere generale  e  sulle  novelle
legislative  e  giurisprudenziali  che  hanno  inciso  sull'esercizio
finanziario 2018. 
  2.1. Al riguardo, sono da considerarsi  meritevoli  di  particolare
attenzione e tra  loro  inscindibilmente  connessi  il  principio  di
continuita' del bilancio ed il concetto  della  prospettiva  dinamica
dell'equilibrio di bilancio. Si segnala, inoltre, la  necessita'  del
rispetto dei termini di legge per  l'approvazione  del  rendiconto  e
delle puntuali raccomandazioni contenute nelle  precedenti  linee  di
indirizzo  e/o  guida,  in   particolare   nella   deliberazione   n.
8/SEZAUT/2018/INPR (che ha approvato le Linee  guida  e  il  relativo
questionario per la relazione dei  revisori  dei  conti  dei  Comuni,
delle  Citta'  metropolitane  e  delle  Province,  sui   bilanci   di
previsione 2018-2020). 
  2.1.1.  Il  principio   di   continuita'   di   bilancio   e'   una
specificazione del principio  dell'equilibrio  tendenziale  contenuto
nell'art. 81 della Costituzione,  in  quanto  "collega  gli  esercizi
sopravvenienti nel tempo  in  modo  ordinato  e  concatenato"  (Corte
costituzionale, ex plurimis, sentenza n. 181 del  2015),  consentendo
di inquadrare in modo strutturale e  pluriennale  la  stabilita'  dei
bilanci preventivi e successivi. In proposito  si  evidenzia  che  la
stessa evoluzione normativa impone, sia a fini  di  gestione  che  di
controllo, una visione unitaria e dinamica  dei  documenti  contabili
all'interno del ciclo di bilancio dell'ente. 
  Questo, tra l'altro, puo' definirsi tale, cioe' "ciclo", in  quanto
ogni elemento  al  suo  interno  e',  ad  un  tempo,  il  presupposto
dell'elemento successivo e la conseguenza di quello precedente. 
  Il concetto di prospettiva dinamica  dell'equilibrio  di  bilancio,
gia' individuato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come
precetto dinamico della gestione finanziaria (ex  plurimis,  sentenze
n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1  del  1966),  consiste  nella
continua ricerca  di  un  armonico  e  simmetrico  bilanciamento  tra
risorse disponibili e spese necessarie  per  il  perseguimento  delle
finalita' pubbliche  e  impone  all'amministrazione  un  impegno  non
circoscritto al  solo  momento  dell'approvazione  del  bilancio,  ma
esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga  a  mancare
per eventi sopravvenuti. 
  Ne consegue  che  il  principio  dell'equilibrio  di  bilancio  non
corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente
collegato alla continua ricerca di una stabilita' economica di  media
e lunga durata (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 2019) e
che  la  visione  "dinamica"  di  quest'ultimo  deve  necessariamente
combinarsi sia  con  il  "principio  di  continuita'  degli  esercizi
finanziari, per effetto del quale ogni  determinazione  infedele  del
risultato di amministrazione si riverbera a  cascata  sugli  esercizi
successivi" (Corte costituzionale, sentenze n. 155 del 2015,  n.  188
del 2016, n. 89 del 2017 e n. 49  del  2018),  sia  con  la  corretta
applicazione dei principi contabili della coerenza, della continuita'
e della costanza e dell'equilibrio di bilancio (p.c. nn. 10, 11 e 15,
All. 1 al d.lgs. n. 118/2011) la cui verifica non puo' prescindere da
una valutazione unitaria di tutto il ciclo di bilancio. 
  2.1.2. Fermo restando quanto gia' costantemente affermato da questa
Sezione circa  l'ineludibile  necessita'  del  rispetto  di  tutti  i
termini di legge per l'intero procedimento del ciclo di bilancio,  si
ritiene opportuno ribadire la necessita' del rispetto dei termini per
l'approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce  obiettivo
prioritario  nell'ottica  della  verifica  della  regolarita'   delle
gestioni. La rendicontazione, infatti, in parallelo  alla  tempestiva
programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non  solo  la
certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso,  ma  anche  il
presupposto  per  gli  eventuali  interventi  di   variazione   delle
previsioni del bilancio in  corso  di  gestione.  Si  richiamano,  al
riguardo, le conseguenze previste dall'art. 243, comma 6, del TUEL  e
le istruzioni di cui al decreto del Ministero dell'Interno 23  aprile
2018. 
  Si evidenzia,  altresi',  che  nella  rendicontazione  deve  essere
garantita la puntuale rilevazione delle spese liquidabili  secondo  i
criteri espressi al punto 6.1.  del  principio  contabile  4/2  della
contabilita' finanziaria, tenendo conto che la  determinazione  della
somma da pagare (cioe' la liquidazione o liquidabilita') deve  essere
fatta,  determinata  e  registrata  quando   l'obbligazione   diviene
effettivamente esigibile. La mancanza di una corretta  determinazione
delle spese liquidabili preclude la correttezza e  veridicita'  della
determinazione  dei  debiti  dell'ente  al  31   dicembre,   con   le
conseguenti alterazioni dei risultati di gestione, di amministrazione
e di quelli dipendenti dal computo degli impegni.  Utile  appare,  al
riguardo, il  riferimento  all'art.  1,  comma  905  della  legge  30
dicembre 2018, n.  145  (legge  di  bilancio  2019)  che  prevede  un
trattamento normativo piu' favorevole per gli enti  cha  approvano  i
bilanci preventivi e consuntivi entro i termini previsti dal TUEL. 
  3.  La  declinazione  nel  questionario,  allegato  alle   presenti
linee-guida, sia dei principali  adempimenti  posti  dall'ordinamento
contabile a garanzia della regolarita' delle gestioni, sia  dei  piu'
importanti dati contabili rappresentativi  della  sana  gestione,  si
aggiunge all'importanza da attribuire ad  alcuni  istituti  contabili
rilevanti nella costruzione dei bilanci e, dunque, dei  loro  effetti
che spesso non sono limitati alla competenza di  un  solo  esercizio.
Pertanto, anche al fine di tener conto  delle  novita'  normative  da
ultimo  intervenute,  dovra'  prestarsi  particolare  attenzione   ai
seguenti adempimenti: 
  a) La corretta determinazione del  Fondo  pluriennale  vincolato  a
consuntivo,  sia  verificando  la  coerenza  della  sua   consistenza
rispetto agli  sviluppi  della  realizzazione  delle  spese  da  esso
coperte, sia operando,  a  posteriori,  una  verifica  del  legittimo
ricorso  alla  costituzione  del  fondo   sulla   base   della   sola
prenotazione degli impegni quando cio' sia consentito. 
  In proposito oltre a ricordare quanto dispone l'art. 1, comma  880,
che consente di conservare nel FPV di spesa  dell'esercizio  2017  le
risorse accantonate nel FPV dell'esercizio 2016, in applicazione  del
punto  5.4  del  principio   contabile   applicato   concernente   la
contabilita' finanziaria, si richiamano le raccomandazioni  contenute
nella deliberazione  n.  14/SEZAUT/2017/INPR,  indicate  al  fine  di
arginare i possibili effetti di un sostanziale  "ingolfamento"  delle
risorse  conservate  nei  FPV  in  applicazione  delle   disposizioni
derogatorie introdotte dall'art. 1, comma  467,  legge  n.  232/2016,
come modificato dall'art. 37, comma 1  del  d.l.  n.  50/2017  (conv.
nella legge n. 96/2017) e dall'art.  1,  comma  880  della  legge  di
bilancio n. 205/2017 (cfr. deliberazione n. 8/SEZAUT/2018 cit.). 
  Nella prospettiva, poi, dell'applicazione delle modifiche apportate
al punto 5.4. del  principio  contabile  applicato  della  competenza
finanziaria ad opera del decreto correttivo del  1  marzo  2019  (che
amplia, significativamente, le facolta' di prenotazione degli impegni
e conseguentemente di costituzione, ai fini della sua determinazione,
del  FPV)  particolare  cura  dovra'  essere  posta   alla   verifica
dell'accertamento dell'entrata destinata a dare copertura alle  spese
esigibili negli esercizi successivi a  quello  di  riferimento  cosi'
come alla verifica della sussistenza dei  presupposti  richiesti  dal
principio contabile per il mantenimento  del  fondo  pluriennale  non
operando  la  confluenza  delle  somme,  costituenti  lo  stesso,  al
risultato di amministrazione. 
  b) La puntuale verifica di congruita' del Fondo crediti  di  dubbia
esigibilita' che, si ricorda,  e'  condizione  essenziale  per  poter
applicare  durante  l'esercizio  l'avanzo  di   amministrazione.   In
proposito il conto del  bilancio  2018  costituisce  una  particolare
scadenza,  visto  che  il  DM  20  maggio  2015,  nell'introdurre  un
correttivo  al  criterio  di  accantonamento  totale   in   sede   di
rendiconto, ha previsto che solo fino al 2018 la quota  di  FCDE  nel
risultato di amministrazione potesse essere  determinata  secondo  un
metodo  di  calcolo  semplificato  che  si   fonda   sulla   presunta
equivalenza tra residui smaltiti e residui di  nuova  formazione.  La
valutazione di congruita' dell'accantonamento  deve,  quindi,  essere
finalizzata  a  dimostrare  che  il  metodo  semplificato  non  abbia
determinato  un  insufficiente  accantonamento  di  una   quota   del
risultato al FCDE negli esercizi pregressi e che di tale quota si sia
correttamente tenuto conto  nella  determinazione  del  risultato  di
amministrazione al 31.12.2018. 
  Ulteriore specifica  attivita'  di  verifica  riguarda  le  novita'
introdotte dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 ("Disposizioni urgenti in
materia fiscale e finanziaria"), convertito con  modificazioni  dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136: l'art. 4 della  citata  normativa  ha
previsto lo stralcio fino a  mille  euro  dei  debiti  affidati  agli
agenti della riscossione dal 2000 al 2010. 
  Al riguardo, e' opportuno chiarire che la permanenza in bilancio di
residui cosi' risalenti  (ruoli  emessi  nel  periodo  2000-2010)  e'
sintomatica di una difforme applicazione sia delle regole  che  hanno
disciplinato il passaggio al sistema di contabilita'  armonizzato  e,
segnatamente, del procedimento di  riaccertamento  straordinario  dei
residui, sia delle ordinarie regole di gestione delle poste pregresse
che prevedono lo stralcio dei crediti dal conto del bilancio dopo tre
anni  dalla  loro  scadenza.  Quanto  agli  effetti  contabili  dello
stralcio sul risultato di amministrazione, sara' da verificare se  la
comunicazione dell'agente della riscossione all'ente  circa  riguardo
alle quote annullate sia  coerente  con  le  risultanze  relative  ai
residui iscritti in bilancio. L'eventuale disallineamento tra i  dati
considerati nella  fase  del  riaccertamento  dei  residui  e  quelli
effettivi comporta l'iscrizione nel rendiconto  2018  di  valori  non
corretti, condizionando anche l'utilizzo delle agevolazioni  concesse
dall'art. 11-bis, comma 6 del d.l. 14  dicembre  2018,  n.  135  (cd.
decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12. 
  Tale disposizione prevede di ripartire in cinque anni  l'eventuale,
disavanzo derivante da tale operazione, precisando che l'importo  del
disavanzo ripianabile  non  puo',  comunque,  essere  superiore  alla
sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto  dell'operazione
di stralcio al netto dell'accantonamento al  FCDE  nel  risultato  di
amministrazione. Non va trascurato anche l'impatto sulla TARI che  la
cancellazione dei residui  puo'  avere,  tenuto  conto  che  tutti  i
crediti dichiarati inesigibili fanno parte del costo del servizio. 
  Si  richiama  anche  l'attenzione  sul  corretto  esercizio   della
facolta' contemplata dall'art. 1, comma 814, della legge n. 205/2017,
che reca l'interpretazione della disposizione (art. 2, comma 6,  d.l.
n. 78 del 2015) in base alla quale e'  consentito  agli  enti  locali
destinatari di anticipazioni di liquidita' per pagamenti  dei  debiti
certi, liquidi ed esigibili di cui al d.l. n. 35/2013, di  utilizzare
la relativa quota accantonata nel  risultato  di  amministrazione  ai
fini dell'accantonamento al FCDE. La norma precisa che tale  facolta'
poteva essere esercitata anche con effetti  sulle  risultanze  finali
esposte nell'allegato 5.2  al  d.lgs.  n.  118/2011,  a  seguito  del
riaccertamento straordinario dei residui effettuato nel 2015, nonche'
sul ripiano del disavanzo eventualmente  derivato,  limitatamente  ai
soli  enti   che   hanno   approvato   il   suddetto   riaccertamento
straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015. 
  Importante,  altresi',  e'  la   verifica   dei   presupposti   che
condizionano l'esercizio della facolta' introdotta dall'art. 1, comma
866, che consente agli enti locali, limitatamente agli anni dal  2018
al  2020,  l'utilizzo  dei  proventi  derivanti   dalle   alienazioni
patrimoniali o anche da azioni o piani di razionalizzazione, al  fine
di  finanziare  le  quote  capitali  dei   mutui   o   dei   prestiti
obbligazionari in  ammortamento  nell'anno  o  in  anticipo  rispetto
all'originario  piano  di   ammortamento.   Detta   possibilita'   e'
consentita, infatti, esclusivamente agli enti che: i) dimostrino, con
riferimento al bilancio  consolidato  dell'esercizio  precedente,  un
rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da  finanziamento
superiore a 2; ii) in sede di bilancio di previsione  non  registrino
incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita  dall'allegato
7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  iii)  siano
in  regola  con  gli  accantonamenti  al  fondo  crediti  di   dubbia
esigibilita'. 
  4.  Elementi  di  novita'  emergono  poi  dall'interpretazione  dei
principi  contabili  armonizzati  offerta  dalle   recenti   sentenze
costituzionali. Infatti, l'anno 2018 e'  stato  contrassegnato  dalla
necessita' di adeguare il quadro dei principi contabili contenuti nel
d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e nella legge  rinforzata  24  dicembre
2012, n.  243,  in  materia  di  equilibri  di  bilancio  degli  enti
territoriali,  ai  principi  espressi  dalla  sentenza  della   Corte
costituzionale  n.  247/2017  (confermati  dalle  sentenze  n.  94  e
101/2018), secondo i quali l'avanzo di  amministrazione  e  il  Fondo
pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro  utilizzo.
In particolare, viene affermato che "l'avanzo di amministrazione, una
volta  accertato  nelle  forme  di  legge  e'  nella   disponibilita'
dell'ente che lo realizza". 
  La Corte costituzionale ha tuttavia precisato che "rimane  comunque
necessaria una vigilanza sul corretto  accertamento  degli  avanzi  e
della destinazione del fondo pluriennale vincolato.  In  particolare,
tali risorse non possono essere  confuse  con  la  disponibilita'  di
cassa momentanee. I saldi attivi di cassa, infatti, non sono  di  per
se' sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in  quanto  legati
ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la  possibile
esistenza di  debiti  sommersi  in  grado  di  dissimulare  la  reale
situazione  economico-finanziaria".  Ne  consegue  la  necessita'  di
assoggettare a una rigorosa  verifica  in  sede  di  rendiconto  "gli
avanzi di amministrazione degli enti  territoriali,  impiegabili  per
liberare spazi finanziari o consentire nuove spese agli enti  che  ne
sono  titolari,  e  le  riserve  conservate  nel  fondo   pluriennale
vincolato" (sentenza n. 101 del 2018). 
  Giova richiamare,  inoltre,  l'ulteriore  consolidato  orientamento
(ribadito da ultimo con sentenza n. 89 del 2017) in base al quale  la
copertura delle spese, per rispondere ai canoni dell'art. 81,  quarto
comma, Cost., deve essere  credibile,  sufficientemente  sicura,  non
arbitraria o irrazionale (sentenze n. 192 del 2012, n. 106  e  n.  68
del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del  1991
e  n.  1  del  1966)  e  la  copertura  ricavata  dai  risultati   di
amministrazione degli esercizi precedenti deve  trovare  analitico  e
congruente riscontro negli esiti dell'ultimo esercizio antecedente  a
quello cui si riferisce la risorsa utilizzata  per  detta  copertura.
Inoltre, in caso  di  disavanzo,  i  vincoli  di  destinazione  delle
risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di  amministrazione
permangono e l'ente "deve ottemperare a tali  vincoli  attraverso  il
reperimento delle risorse necessarie per  finanziare  gli  obiettivi,
cui sono dirette le  entrate  vincolate  rifluite  nel  risultato  di
amministrazione negativo o incapiente" (sentenza  n.  89  del  2017).
Cio'  precisato,  si  evidenzia  che  il  questionario  in  allegato,
relativo al rendiconto della gestione 2018, si pone in linea  con  il
percorso  intrapreso  da  questa  Sezione  in  relazione  alla  nuova
impostazione  dei  controlli  finanziari   intestati   alle   Sezioni
regionali di controllo  dalla  sopra  richiamata  normativa,  nonche'
delle finalita' conoscitive da soddisfare attraverso la  tradizionale
interlocuzione con l'Organo  di  revisione  dell'Ente.  Da  un  lato,
quindi, si persegue lo scopo di "coniugare le tradizionali  finalita'
di  prevenzione  e  di   contrasto   delle   disfunzioni   gestionali
suscettibili di alterare gli equilibri di finanza pubblica  (art.  81
Cost.) con  l'esigenza  di  sostenere  le  elaborazioni  di  politica
economica di ciascun  livello  di  governo  con  apporti  conoscitivi
obiettivi e  sintesi  valutative  utili  ai  sistemi  decisionali  di
riferimento"   (Sezione    delle    autonomie,    deliberazione    n.
1/SEZAUT/2018/INPR; in termini  anche  Sezioni  riunite  in  sede  di
controllo, deliberazione  n.  12/SSRRCO/INPR/17)  e,  dall'altro,  si
intende privilegiare un'azione di controllo  e  correttiva  che,  nel
pieno  rispetto  dell'autonomia  propria  delle   Sezioni   medesime,
privilegi gli obiettivi piu' rilevanti  delle  gestioni  finanziarie,
quali individuati dalla giurisprudenza della Corte  costituzionale  e
ribaditi anche di recente  con  la  sentenza  101/2018  (effettivita'
degli  avanzi  accertati,  correttezza  della  individuazione   delle
risorse conservate nel FPV, copertura delle  spese  e,  in  generale,
equilibrio di bilancio). 
  Nel descritto contesto operativo - in cui si avvia a  completamento
anche il disegno  di  acquisizione  dei  dati  contabili  degli  enti
territoriali e dei loro organismi partecipati da banche dati  esterne
- l'allegato questionario privilegia l'acquisizione  di  informazioni
mirate su temi centrali per  la  stabilita'  finanziaria  degli  enti
territoriali e sulla corretta tenuta della  contabilita'  armonizzata
e, nel contempo, si connota di maggiore snellezza  e  semplificazione
richiedendo solo le informazioni non  reperibili  direttamente  dalla
BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) e da  altre  Banche  dati
esterne. 
  In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, la Sezione  ha
ritenuto di proseguire nel monitoraggio degli istituti piu' rilevanti
del  sistema  armonizzato,  focalizzando  l'attenzione  su  specifici
profili gestionali indicativi della capacita'  di  perseguire  quella
effettiva  stabilita'  di  medio-lungo  termine  che  assume  valenza
centrale in relazione ai plurimi oneri maturati a carico  degli  enti
per effetto delle misure di sostegno ai bilanci. 
  Pertanto, in continuita' con il percorso  gia'  intrapreso  per  il
passato  esercizio  finanziario  ed   in   conformita'   alla   ormai
consolidata giurisprudenza  della  Corte  costituzionale,  anche  per
l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi  degli
aspetti  principali  della  gestione  ossia:  gestione   finanziaria,
risultato di amministrazione, indebitamento. 
  Specifica attenzione, anche per l'esercizio 2018, e' dedicata  agli
enti ricompresi nell'elenco di cui agli allegati 1,  2  e  2-bis  del
d.l. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L.  15  dicembre
2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni  colpite
dagli eventi sismici del 2016), ovvero agli enti  colpiti  dal  sisma
del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016  e  dal  sisma
del 18 gennaio 2017. 
  In continuita' con i precedenti questionari - ed impregiudicati gli
approfondimenti  demandati  alle  Sezioni  regionali   di   controllo
interessate - prosegue la rilevazione dei dati  afferenti  a  profili
della   gestione   (entrate/indebitamento)   incisi   da   discipline
derogatorie  dalle  quali  discendono  minori   entrate   ovvero   il
differimento di oneri finanziari ed in quanto tali  possono  rilevare
ai fini degli equilibri, anche prospettici, di  bilancio:  in  questa
prospettiva si rammenta come il d.l. n. 55/2018 come  convertito  con
legge 24 luglio 2018, n. 89 abbia, per un verso, prorogato il termine
per la ripresa della riscossione dei tributi (cfr. art.1, commi  1  e
2) e, per altro, con riferimento ai contratti in essere con la  Cassa
Depositi e  Prestiti,  esteso  anche  alle  rate  in  scadenza  negli
esercizi 2018/2019, il beneficio del differimento dei pagamenti. 
  Analogamente,  in  considerazione  delle  deroghe  alla   ordinaria
disciplina vincolistica, sono state mantenute le domande relative  al
personale ed alle  eventuali  assunzioni  effettuate  dagli  enti  in
relazione agli eventi sismici. 
  In sostanziale continuita' con l'impostazione del questionario  sul
rendiconto 2017, e', altresi',  la  Sezione  dedicata  alle  Province
nella quale, coerentemente con la normativa vigente che,  come  noto,
ha rinforzato l'autonomia organizzativa degli enti area vasta,  anche
in vista di una riespansione delle facolta' assunzionali, sono  state
implementate le domande sul personale. 
  Particolare  significativita'   riveste,   a   tal   riguardo,   la
disposizione di cui al comma 844 dell'articolo unico della  legge  n.
205/2017 (legge di bilancio 2018) che, ai predetti fini,  prevede  la
definizione di un piano di riassetto organizzativo  che  -  assumendo
come  obiettivo  l'ottimale  esercizio  delle  funzioni  fondamentali
delineate  dalla  legge  7  aprile  2014,  n.  56  -  si  pone  quale
presupposto delle assunzioni di personale a tempo  indeterminato  cui
le province possono dar corso nel rispetto del regime differenziato e
delle condizioni di sostenibilita' finanziaria di cui  al  successivo
comma 845. 
  Completa la Sezione il quesito relativo alla contabilizzazione  del
concorso  finanziario  della  Provincia   al   raggiungimento   degli
obiettivi di finanza pubblica  -  determinato  in  base  al  d.l.  n.
95/2012, al d.l. n. 66/2014 ed alla  legge  n.  190/2014  -  su  cui,
peraltro, la  Sezione  delle  Autonomie  si  e'  pronunciata  con  la
deliberazione n. 2/SEZAUT/2018  che,  pur  a  fronte  delle  puntuali
indicazioni  fornite  dal  comma  839   dell'articolo   unico   della
richiamata legge di bilancio, risulta attuale atteso che il  concorso
di  cui  trattasi  potrebbe  non  trovare  totale  compensazione  nel
meccanismo dei contributi. 
  Anche lo schema di relazione sul rendiconto degli enti  locali  per
l'esercizio  2018  e'  strutturato  in  un  questionario  a  risposta
sintetica  da  compilare  on  line  mediante  l'applicativo   Con.Te.
(Contabilita' territoriale),  organizzato  in  due  Parti  a  cui  si
accompagna l'Appendice per gli Enti cd. "terremotati" e  una  Sezione
denominata "Note" in cui e' possibile inserire, ad integrazione della
relazione, elementi informativi  aggiuntivi  di  carattere  generale,
commenti o altri dettagli informativi riferiti a  specifici  quesiti.
Si ricorda anche in questa sede che detto sistema e' distinto in  due
macro funzioni: la parte "quesiti",  dedicata  alle  informazioni  di
carattere essenzialmente  testuale,  compilabile  mediante  fogli  di
lavoro, e la parte "quadri contabili", dedicata  all'acquisizione  di
dati numerici, sviluppata per consentire la  successiva  gestione  ed
elaborazione degli stessi da parte del sistema informativo. 
  Quindi lo  schema  di  relazione-questionario  presenta  una  parte
"fissa", contenente "quadri contabili" destinati ad  implementare  la
predetta banca dati, affiancata da  una  parte  "variabile",  recante
"quesiti" relativi a informazioni di carattere qualitativo su profili
gestionali potenzialmente idonei  ad  incidere  sulla  sana  gestione
economico-finanziaria dell'ente. 
  I quadri contabili conservati all'interno dell'apposita  Parte  II,
Sezioni da I a III, sono relativi a dati non desumibili  direttamente
dagli schemi di  bilancio  armonizzato  ma  attinenti  a  profili  di
particolare rilievo della gestione  degli  enti  locali,  di  cui  si
ritiene necessaria l'acquisizione. 
  Nella ormai costante ottica di semplificazione e  razionalizzazione
dei questionari finalizzata  ad  alleggerire  l'onere  informativi  a
carico dei soggetti pubblici, anche per l'esercizio in esame non sono
richiesti i dati quantitativi del personale, le informazioni generali
sul rispetto dei saldi di  finanza  pubblica  ed  i  dati  di  natura
contabile sugli organismi partecipati. Cio' in quanto gli stessi sono
altrimenti reperibili e/o acquisibili,  tramite  rispettivamente:  il
Sistema conoscitivo del personale  dipendente  dalle  amministrazioni
pubbliche - SICO; la banca dati della Ragioneria generale dello Stato
- IGEPA e l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro.
Fanno eccezione solo gli Enti colpiti da eventi  sismici  in  ragione
della specifica analisi agli stessi dedicata. 
  In ogni caso, come gia' sopra evidenziato, le Sezioni regionali  di
controllo  potranno  effettuare  tutte  le  necessarie   integrazioni
istruttorie, laddove i canali informativi sopra richiamati non  siano
adeguatamente  alimentati  dagli  enti  e  quando  ne  ravvisino   la
necessita' per il compiuto esercizio delle proprie funzioni. 
  5. Nel dettaglio il Questionario si  compone  di  nove  Sezioni  di
quesiti e quadri  contabili  compilabili  mediante  fogli  di  lavoro
dedicati sia alle informazioni gestionali di carattere  testuale  sia
all'acquisizione di dati numerici non desumibili  direttamente  dagli
schemi di bilancio armonizzato, preceduti da  una  serie  di  domande
preliminari finalizzate  a  realizzare  una  prima  ricognizione  dei
principali adempimenti di carattere  contabile  e  finanziario  e  da
parte dedicata alle "notizie generali dell'ente" atta a permettere di
inquadrare con immediatezza la situazione dell'ente da esaminare. 
  5.1. La Parte Prima -denominata "Quesiti" - raccoglie  per  ciascun
Ente le informazioni anagrafiche, le  notizie  generali,  le  domande
preliminari e le Sezioni da uno a sei. Alle varie Sezioni  specifiche
si premette la parte denominata "Domande preliminari"  che,  come  di
consueto, si arricchisce di nuovi contenuti in relazione alle novelle
legislative ed alla giurisprudenza nel frattempo intervenute. 
  Oltre ad operare una ricostruzione di insieme di aspetti  sensibili
della  gestione,  in  questa  parte  del  questionario  si  cerca  di
sollecitare le verifiche dell'Organo  di  revisione  in  ordine  alla
completezza del compendio documentale trasmesso alla BDAP (rendiconto
2018 corredato dei documenti  elencati  all'art.  11,  comma  4,  del
d.lgs. n. 118/2011)  nonche'  in  ordine  alla  congruenza  dei  dati
inviati  alla  predetta  ovvero  alla  Banca  dati  degli   organismi
partecipati tenuta dal Dipartimento del Tesoro  con  quelli  presenti
nei  documenti  contabili  dell'Ente.  Cio'  in  quanto,  come   gia'
precisato e ferme restando le molteplici e specifiche  competenze  di
cui all'art. 239 Tuel di cui si e' gia'  detto,  la  possibilita'  di
soddisfare - per le richiamate  esigenze  di  semplificazione  -  gli
elementi informativi connessi al sistema di controllo e referto della
finanza territoriale con i dati provenienti  dal  sistema  gestionale
BDAP, non esonera i Revisori dall'onere di verificare  che  i  canali
informativi sopra richiamati  siano  adeguatamente  alimentati  dagli
enti, segnalando alla competente struttura di questi la necessita' di
inserire le informazioni mancanti. Analoga segnalazione dovra' essere
fatta in  caso  di  errata  comunicazione  dei  dati  al  fine  delle
necessarie rettifiche. A tal fine si  richiama  la  deliberazione  n.
10/SEZAUT/2018/INPR in relazione all'importanza della  correttezza  e
della tempestivita' dei flussi informativi nella BDAP e  nelle  altre
banche dati pubbliche. 
  Attraverso  quesiti  specifici  si  richiama  quindi   l'attenzione
dell'Organo di revisione sui tre principali aspetti della gestione di
cui  si  e'  gia'   detto   (gestione   finanziaria,   risultato   di
amministrazione, indebitamento). 
  5.1.1. La Sezione prima - dedicata alla "Gestione finanziaria" - e'
volta ad intercettare la presenza di eventuali problematiche o di non
corretta rappresentazione contabile delle effettive risultanze  della
gestione finanziaria. Ad essa si collega la Sezione prima della Parte
seconda  del  questionario,  dedicata   all'acquisizione   dei   dati
contabili piu' significativi. 
     In questa Sezione attenzione peculiare viene dedicata: 
     -  all'analisi  della  situazione  di  cassa,  da  condurre   in
parallelo  con  le  verifiche  delle  risultanze  della  gestione  di
competenza, in quanto, anche se la legge  n.  243/2012  si  concentra
sugli equilibri di competenza e gli schemi  di  bilancio  di  cui  al
d.lgs. n. 118/2011 non includono la dimostrazione degli equilibri  di
cassa, i principi della copertura delle spese e del buon andamento  -
declinati a livello costituzionale dagli  artt.  81  e  97  -  devono
trovare  applicazione  sostanziale  con  la  verifica  delle  risorse
effettivamente introitate a fronte delle spese sostenute; 
     - all'alimentazione del  FPV  con  particolare  attenzione  alla
corretta  applicazione  del  principio  applicato  della   competenza
potenziata ed alla correlazione tra il mantenimento degli impegni  di
spesa ed i cronoprogrammi di investimento; 
     - alla gestione delle entrate  ed  al  grado  di  attendibilita'
delle previsioni finali; 
     -  all'evoluzione  del  FCDE  e  alla  gestione   dei   residui,
scrutinata anche sotto il profilo delle procedure e  delle  modalita'
osservate  per  il  riaccertamento  ordinario  e  per  le   eventuali
declaratorie di inesigibilita' e/o insussistenza; 
     -  alle  tempistiche  per  i  pagamenti,  tenuto  conto  che  il
legislatore, nel tempo, e'  intervenuto  con  una  serie  organica  e
strutturale di misure finalizzate al rispetto dei tempi di  pagamento
e ad evitare il riformarsi di uno  stock  di  debito  scaduto  e  non
pagato.  In  proposito  deve  essere  richiama   l'attenzione   sulle
disposizioni contenute nell'art. 183, comma 6, del Tuel e  su  quanto
prescritto della legge 30 dicembre 2018, n. 145  (Legge  di  bilancio
2019), in particolare i commi 1015, 1016 e 1017 di  cui  si  e'  gia'
detto; 
     - alla congruita' degli accantonamenti a fondi  spese  e  rischi
futuri in relazione alle precipue finalita' assolte (copertura debiti
fuori bilancio/oneri da  contenzioso/perdite  reiterate)  tipicamente
espressive di uno dei principali principi contabili generali e  cioe'
quello della  prudenza,  tenuto  altresi'  conto,  da  un  lato,  che
l'eventuale riscontrata presenza di debiti fuori bilancio  in  attesa
di riconoscimento impone all'Ente di apporre apposito  vincolo  sulla
quota  libera  dell'avanzo  di  amministrazione  (se   capiente)   e,
dall'altro, particolare attenzione deve essere posta sui debiti fuori
bilancio atteso che essi concorrono anche alla  definizione  dei  due
nuovi  indicatori  di  deficitarieta'  (parametri  P6  e  P7,  codice
indicatore, rispettivamente, 13.1 e 13.2+13.3) approvati con il  D.M.
28 dicembre  2018  (sistema  parametrale  che  trova  applicazione  a
partire dagli  adempimenti  relativi  al  rendiconto  della  gestione
dell'esercizio  finanziario  2018  e  al   bilancio   di   previsione
dell'esercizio finanziario 2020 -art. 2 DM citato); -  alla  verifica
della corretta contabilizzazione dei servizi in conto terzi  e  delle
partite di giro nell'ambito dei quali attenzione  deve  essere  posta
alla  contabilizzazione  di  risorse  afferenti  programmi  operativi
finanziati con fondi comunitari. 
  5.1.2. La Sezione seconda - denominata: "Indebitamento e  strumenti
di finanza derivata"- e' particolarmente semplificata ed e' intesa  a
ricostruire lo stock del debito e ad analizzarne la composizione, con
particolare attenzione al rispetto dei vincoli di indebitamento. 
  Ad essa si collega si collegano le domande preliminari 16 e 16.1  e
la Sezione seconda della Parte seconda del questionario. 
  5.1.3. La Sezione terza  -  dedicata  al  "Rispetto  del  saldo  di
finanza  pubblica"-  contiene   ambiti   di   indagine   circoscritti
soprattutto a verificare l'effettivo rispetto degli obblighi e  degli
obiettivi  fissati  dalla  legge  di  bilancio  per  il  2017  e  del
tempestivo  e  corretto  adempimento  delle  prescrizioni  di   legge
relative alla trasmissione delle certificazioni dei risultati. 
  Nella Parte seconda del questionario non  sono  inserite  ulteriori
richieste di dati contabili in quanto reperibili presso altre  banche
dati. 
  5.1.4.  La  Sezione  Quarta  -  "Organismi  partecipati"-  mira   a
verificare il rispetto delle prescrizioni  normative  in  materia  di
esternalizzazione dei servizi in organismi  e  societa'  partecipate,
con  riferimento  anche  al  processo  di   razionalizzazione   delle
partecipazioni. 
  La Sezione, come gia' detto, non reca richieste di  dati  contabili
essendo gli stessi reperibili in altra banca dati. 
  5.1.5. La Sezione Quinta  -  denominata  "Stato  patrimoniale"-  e'
dedicata all'acquisizione dei primi elementi conoscitivi in relazione
alle determinazioni assunte  dagli  Enti  in  relazione  ai  numerosi
adempimenti  a  loro  carico,  nonostante  i  reiterati  differimenti
disposti per l'avvio della contabilita' economico-patrimoniale. 
  Considerato, poi, che sulla base dei nuovi principi di contabilita'
armonizzata il corretto  utilizzo  del  patrimonio  assume  un  ruolo
significativo  nella  valutazione  della   sostenibilita'   economico
finanziaria degli Enti locali e  che  l'efficiente  sfruttamento  del
patrimonio immobiliare contribuisce  a  garantire  entrate  certe  ed
affidabili  per  le  amministrazioni  locali,  e'   stata   ravvisata
l'opportunita'  di  inserire  all'interno  del  questionario   alcuni
specifici quesiti anche su questo tema. 
  Ad essa si  collega  la  Sezione  terza  della  Parte  seconda  del
questionario. 
  5.1.6. La Sezione sesta - denominata "Sezione aggiuntiva  Province"
- pone un'attenzione particolare alla specificita' delle Province. 
  5.2. La Parte seconda -  denominata  "Dati  contabili"  -  analizza
particolari  profili   contabili   che   richiedono   approfondimenti
specifici. 
  Nella  Sezione  prima  -dedicata  ai  "Risultati   della   Gestione
finanziaria"  -  vengono  analizzati  con   particolare   attenzione:
l'evoluzione del risultato di  amministrazione  nell'ultimo  triennio
(2016-2018) e le modalita' di utilizzo dello stesso; l'evoluzione dei
residui  con  riferimento  all'origine  dei  minori  residui   attivi
derivanti dall'operazione di riaccertamento ordinario  annuale  e  la
conciliazione tra il risultato della  gestione  di  competenza  e  il
risultato di amministrazione. 
  Vengono quindi analizzati: 
     - i "Dati contabili di cassa" (sez. I.I)  con  riferimento  agli
equilibri di cassa, all'evoluzione della cassa vincolata nel triennio
ed  all'utilizzo  dell'anticipazione  e   delle   entrate   vincolate
nell'ultimo triennio; 
     - la "Alimentazione del fondo pluriennale vincolato" (sez. I.II)
sia di parte corrente che di parte capitale; 
     - le "Entrate" e, in particolare,  il  grado  di  attendibilita'
delle previsioni delle entrate finali e il grado di efficienza  della
riscossione e dei versamenti. 
  Nella Sezione seconda - denominata "Indebitamento  e  strumenti  di
finanza derivata"  -  vengono  richiesti  i  dati  necessari  per  la
dimostrazione del  rispetto  del  limite  di  indebitamento,  per  la
ricostruzione del debito complessivo contratto  e  per  le  eventuali
operazioni di rinegoziazione dei mutui in  essere.  Attenzione  viene
posta anche alle eventuali concessioni di  garanzia  (fidejussioni  o
lettere di patronage "forte") a  favore  di  soggetti  diversi  dagli
organismi partecipati. 
  La Sezione terza - dedicata alla "Stato patrimoniale"  -  reca  una
tabella da compilare solo nel caso di mancato invio alla  BDAP  dello
stato Patrimoniale  riclassificato,  in  applicazione  del  principio
della contabilita' economico-patrimoniale, di  cui  all'allegato  4/3
del d.lgs. n. 118/2011. 
  5.3. L'appendice -denominata "Enti colpiti dal sisma"- e' riservata
agli enti ricompresi nell'elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2bis del
d.l. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L.  15  dicembre
2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni  colpite
dagli eventi sismici del 2016), ovvero agli enti  colpiti  dal  sisma
del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016  e  dal  sisma
del 18 gennaio 2017 nonche', per quanto di interesse,  alle  Province
in cui detti enti ricadono, e mira alla verifica  dell'impatto  degli
eventi sismici sul bilancio degli  enti  interessati  soprattutto  in
relazione alla normativa  specifica  dettata  dall'emergenza  nonche'
alla prosecuzione dell'analisi sulla gestione dei fondi destinati  ai
relativi interventi. 
  Nell'appendice sono stati inseriti  alcuni  quesiti  che  vanno  ad
integrare il quadro informativo  offerto  dal  questionario  generale
che, in ogni caso, i predetti enti sono tenuti a compilare. 
  6. A livello operativo, premesso che la piattaforma FITNET (Finanza
Territoriale Network)  integra  il  sistema  gestionale  della  Corte
attualmente in uso (ConTe) in cui confluiscono tutti i dati/documenti
che gli enti sono tenuti a comunicare alla Corte in base a  specifici
obblighi normativi, tra cui quelli provenienti dalla compilazione dei
questionari delle "Linee guida" su preventivi e consuntivi  da  parte
degli organi  di  revisione  economico-finanziaria,  rispettivamente,
degli Enti locali e delle Regioni, per  procedere  alla  compilazione
della relazione-questionario occorre entrare nel sito della Corte dei
conti, area  Servizi  on  line,  selezionare  il  link  "Controllo  e
Referto" e, successivamente, selezionare il sistema  FITNET  per  poi
accedere al sistema Con.Te. 
  Per  gli  utenti  sprovvisti  di  credenziali  di   accesso   sara'
necessario  eseguire  prima  la  registrazione  sul  Portale  "SOLE".
Quindi, dopo avere effettuato la  registrazione  per  il  profilo  di
pertinenza  e  ottenute,  via  e-mail,  user-id  e  password,   sara'
possibile entrare su Con.Te. 
  All'interno del sistema  Con.Te.  saranno  fornite  le  indicazioni
necessarie per ottenere supporto ed assistenza tecnica  sull'utilizzo
dei sistemi. 
  Occorre,  altresi',  evidenziare  che,  per  esigenze  legate  allo
sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile on  line
potra' mostrare talune  differenze  di  carattere  meramente  formale
rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale. 
  Come di consueto, questa Sezione comunichera' la data  dalla  quale
sara' resa disponibile agli utenti la versione on line. 
 

                                                           Allegato 2 
 
 
QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO- 
FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, 
COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, 
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO- 
FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE 
DELL'ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 
DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 
 
APPENDICE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

Lascia un commento