di Ruggero Tumbiolo. La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la decisione n. 4768 del 10 settembre 2012, ha disapplicato, in applicazione del principio della prevalenza del diritto comunitario, l’art. 3 della legge regionale 26 aprile 2007 n. 9 della Regione Basilicata, laddove pone un limite massimo alla produzione di energia elettrica derivante da fonte eolica, in quanto contrastante con la direttiva n. 2001/77/CE.
Il primo comma dell’art. 3 della legge della Regione Basilicata n. 9 del 2007 stabilisce che fino all’approvazione del piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) non è consentita l’autorizzazione degli impianti che non rientrino nei limiti fissati dal piano energetico regionale della Basilicata approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 220 del 26 giugno 2001.
La normativa varata dalla Regione Basilicata conduce, secondo il Consiglio di Stato, alla chiusura del mercato della produzione di energia eolica e ciò, sebbene stabilito con un limite temporale, si manifesta lesivo di importanti e basilari principi caratterizzanti gli ordinamenti europeo ed italiano; in particolare, si pone in contrasto con la direttiva n. 2001/77/CE, secondo cui la produzione di energia anche da fonti rinnovabili avviene in regime di libero mercato concorrenziale senza la previsione di limiti alla produzione ed anzi con l’obiettivo di ridurre gli ostacoli normativi e di altro genere all’aumento dell’uso di dette fonti.
Nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento operata dal Consiglio di Stato trovano spazio anche il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (recante il recepimento nell’ordinamento interno della direttiva n. 2001/77/CE) e la successiva direttiva n. 2009/28/CE (che è stata attuata nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28), che si pongono in antitesi con la fissazione di limiti massimi di produzione di energia elettrica da fonte eolica e viceversa ribadiscono i propositi di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, sottolineando l’alta priorità di questo obiettivo e la stretta connessione dell’uso di queste fonti con il protocollo di Kyoto.