Nel fatto, i Giudici della Suprema Corte di Cassazione, hanno ritenuto e confermato la responsabilità penale derivante dal reato di cui agli artt. 269, 272, 279, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, per un soggetto che non si sia premurato a richiedere all’amministrazione competente, in qualità di titolare di un laboratorio di falegnameria, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di polveri, fumi o vapori provocati dalla lavorazione e verniciatura di manufatti in legno, essendo tale attività artigianale inserita tra quelle di cui al comma 2 della parte II dell’allegato IV alla parte quinta del richiamato decreto legislativo.
Nel diritto, ai sensi dell’art. 279, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 è sanzionata penalmente l’assenza della prescritta autorizzazione, sia essa quella rilasciata con procedura semplificata, per le attività oggetto di autorizzazione generale, sia essa – a fortiori – quella ordinaria, per le attività che non sono oggetto di autorizzazione generale.
Del tutto irrilevante, risulta l’invocato accertamento dell’effettivo superamento dei valori limite di emissione, non essendo tale superamento oggetto di contestazione nel caso di specie, in cui si controverte sulla violazione costituita dalla semplice mancanza dell’autorizzazione.
La sussistenza di tale violazione non sarebbe, infatti, esclusa neanche se l’imputato fornisse la prova positiva del mancato superamento dei valori limite, trattandosi di una fattispecie contravvenzionale diretta a garantire l’effettività dei controlli preventivi in materia di inquinamento atmosferico.
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