di Ruggero Tumbiolo. Il Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato, con decreto depositato il 16 novembre 2012, ha accolto la domanda di provvedimento cautelare monocratico presentata dalla Regione Lazio e, per l’effetto, ha sospeso provvisoriamente l’efficacia della sentenza del TAR Lazio, Sez. II bis, n. 9280 del 12 novembre 2012, che aveva accertato l’obbligo del Presidente dimissionario della Regione Lazio di adottare, entro cinque giorni successivi alla data della comunicazione in via amministrativa della sentenza ovvero della sua notifica se anteriore, il provvedimento di indizione delle consultazioni elettorali regionali fissando la data di svolgimento delle stesse consultazioni entro il più breve termine tecnicamente compatibile con gli adempimenti procedimentali previsti dalla normativa vigente in materia di operazioni elettorali.
Il TAR Lazio aveva anche nominato commissario ad acta il Ministro dell’Interno (o un funzionario dallo stesso delegato) perché si sostituisse al Presidente dimissionario della Regione Lazio in caso di inadempimento.
Il Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato ha inoltre fissato, per la discussione dell’istanza cautelare avanti al Collegio, la camera di consiglio del 27 novembre 2012.
Nel decreto presidenziale, a sostegno della decisione assunta, si premette:
«che, ai sensi dell’art. 56, comma 1, cod. proc. amm., presupposto per il rilascio di provvedimenti cautelari monocratici è l’estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio;
che, avuto riguardo al carico dei ruoli di udienza della sezione e alla luce della rinuncia ai termini processuali espressa dai difensori delle parti nell’odierna audizione, la prima camera di consiglio utile per la pronuncia collegiale è quella del 27 novembre 2012;
che la sentenza impugnata ha accertato l’obbligo del Presidente dimissionario della Regione Lazio di adottare il provvedimento di indizione delle consultazioni elettorali regionali, fissando all’uopo il termine di cinque giorni successivi alla data della comunicazione in via amministrativa o della notificazione della sentenza medesima e nominando commissario ad acta il Ministro dell’interno perché si sostituisca al Presidente dimissionario della Regione Lazio in caso di inadempimento;
che, trattandosi di termine non di impugnazione ma di esecuzione della sentenza, deve ritenersi che il termine abbia iniziato a decorrere essendo la piena conoscenza del provvedimento equiparabile alla comunicazione;
che comunque la comunicazione della sentenza, pubblicata il 12 novembre 2012, deve avvenire nel termine di cui all’art. 89, comma 3, cod. proc. amm.;
che l’appellante Regione Lazio, criticando la sentenza impugnata, deduce spettare al suo Presidente il termine di tre mesi per esercitare il potere di indire le elezioni;
che, nelle more della decisione collegiale della domanda cautelare, la necessaria esecuzione della sentenza impugnata da parte della Presidente della Regione ovvero del commissario ad acta in via sostitutiva arrecherebbe all’appellante Regione un pregiudizio di estrema gravità quanto ai termini per l’esercizio del potere di indizione delle elezioni e ai contenuti che – a suo avviso – il provvedimento potrebbe avere;
che ricorre dunque un caso di estrema gravità e urgenza, in relazione al fine di evitare che la pronuncia collegiale sulla domanda cautelare intervenga quando le situazioni soggettive dedotte in giudizio sono state pregiudicate ed anche all’esigenza che il procedimento elettorale abbia inizio con un provvedimento dotato di stabilità».
In attesa della decisione collegiale, che si terrà nella camera di consiglio del 27 novembre p.v., l’efficacia della sentenza del TAR Lazio impugnata rimane quindi provvisoriamente sospesa.