Sono attive dal 1° agosto le prime nuove regole per contrastare il rischio di comportamenti opportunistici o anomali da parte degli operatori sul mercato del dispacciamento, comportamenti che puntano ad ottenere profitti indebiti dagli sbilanciamenti volontari tra le previsioni e l’effettivo scambio di energia sui mercati all’ingrosso, trasferendo così costi impropri in bolletta per i consumatori finali. Le novità introdotte (avviate nell’ambito della delibera 393/2015 e consultate con i documenti 163/2015 e 316/2016 di giugno) riguardano da subito in diverso modo tutti i grossisti, trader e venditori, i piccoli e grandi produttori e dal gennaio 2017 anche i piccoli produttori da fonti rinnovabili.
In particolare, per prevenire i comportamenti anomali si è modificato il meccanismo dei riconoscimenti di prezzo in caso di sbilanciamento [1] (prezzi riconosciuti per l’energia utilizzata per il mantenimento in equilibrio del sistema), impedendo che il singolo operatore possa trarre vantaggio indebito da comportamenti di sbilanciamento volontari, contrari ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza previsti dalla regolazione. La regolazione infatti già contrastava il fenomeno degli sbilanciamenti volontari, cioè con programmi di prelievo dell’energia differenti rispetto alle più diligenti previsioni. Ora vengono modificati i prezzi riconosciuti in caso di sbilanciamento, facendo sì che al già esistente divieto di sbilanciamento volontario si affianchi anche un disincentivo economico. Quindi chi avrà condotte anomale, oltre una predefinita ‘banda’ di tolleranza previsione-effettivo[2], non solo non avrà vantaggi economici, ma anzi verrà penalizzato. Per i grandi produttori termoelettrici la banda di tolleranza è già annullata. Potranno così essere evitati anche i cosiddetti fenomeni di arbitraggio, cioè gli acquisti di energia all’ingrosso nel Mercato del giorno prima in eccesso rispetto ai veri consumi necessari per i propri clienti, rivenduti ad un costo maggiorato nel più redditizio mercato del dispacciamento. Prevista anche l’introduzione di ulteriori verifiche mensili a consuntivo da parte del Gestore della rete (Terna) per monitorare il buon funzionamento del mercato.
La delibera 444/2016/R/eel è disponibile sul sito www.autorita.energia.it[1] Lo sbilanciamento è la differenza tra l’effettivo programma di prelievo presentato e le ragionevoli previsioni prima effettuate, creando così una differenza tra le stesse previsioni e gli effettivi comportamenti di immissioni/prelievo dalla rete. Differenza che dovrebbe essere contenuta al minimo, secondo diligenza, perizia, prudenza e previdenza verso il sistema, in quanto lo sbilanciamento incide in maniera rilevante sulla sicurezza del sistema. I comportamenti non rispettano questi principi quando invece si ampliano gli sbilanciamenti in modo volontario per trarne profitto dal singolo operatore.
[2] Banda del +/- 15% da agosto 2016, del +/-7,5% da gennaio 2017