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1. Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell’articolo 2 della legge 26 ottobre 2016, n.198 (decreto legislativo)

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo che, in attuazione della legge 26 ottobre 2016, n. 198, prevede disposizioni per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Il decreto, al fine di garantire coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all’editoria, prevede la ridefinizione della disciplina dei contributi a quotidiani e periodici, misure per gli investimenti delle imprese editrici, l’innovazione del sistema distributivo e il finanziamento di progetti innovativi, di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione. L’obiettivo è quello di assicurare il sostegno pubblico necessario alle voci informative autonome e indipendenti, in particolare a quelle più piccole e legate alle comunità locali, che rischiano di risentire maggiormente dell’attuale situazione di crisi del mercato editoriale. Le risorse sono reperite nell’ambito di quelle assegnate alla Presidenza del Consiglio a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, costituito con la legge di stabilità 2016.

Il provvedimento stabilisce le categorie delle imprese legittimate a chiedere il sostegno pubblico, i requisiti di accesso al contributo e i criteri che presiedono alla sua determinazione quantitativa, oltre al procedimento di liquidazione dei contributi. Possono essere destinatarie dei contributi all’editoria le imprese editrici costituite nella forma di:

  • a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
  • b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore della legge di delega;
  • c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
  • d) imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;
  • e) imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
  • f) associazioni dei consumatori che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell’elenco istituito dal Codice del consumo;
  • g) imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero.

Sono invece espressamente escluse le imprese editoriali quotate in Borsa, le imprese editrici di organi d’informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, nonché le pubblicazioni specialistiche. Per alcune tipologie di imprese editrici si riduce inoltre il limite dei cinque anni di costituzione dell’impresa e di pubblicazione della testata, portandolo a due, e si consente perciò l’accesso ai contributi a nuove iniziative editoriali. Per altri versi, i requisiti di accesso sono resi più rigorosi, richiedendo fra l’altro che l’edizione cartacea sia necessariamente affiancata da quella digitale, e prevedendo obblighi, in capo ai richiedenti, quanto all’applicazione dei contratti di lavoro.

Per quanto riguarda i criteri di calcolo dei contributi, come nell’attuale sistema, i contributi sono calcolati in parte come rimborso di costi e in parte in base al numero di copie vendute. Vengono riconosciuti in percentuale più alta i costi connessi all’edizione digitale, al fine di sostenere la transizione dalla carta al web. Si prevedono parametri diversi a seconda del numero di copie vendute e si introduce un limite massimo al contributo, che non potrà in ogni caso superare il 50% dei ricavi conseguiti nell’anno di riferimento.

Il provvedimento rivede e razionalizza anche la disciplina del sostegno pubblico a favore di quotidiani e periodici in lingua italiana prevalentemente diffusi all’estero. Le modifiche riguardano in particolare il meccanismo di calcolo dei contributi, che anche in questo caso viene ancorato essenzialmente al rimborso di parte dei costi certificati e al numero di copie vendute.

Sono confermate poi alcune eccezioni previste per determinate categorie di quotidiani e periodici, motivate dall’esigenza di tutelare interessi pubblici ulteriori rispetto a quello del sostegno al pluralismo dell’informazione. In particolare per: le pubblicazioni espressione di minoranze linguistiche, che possono accedere ai contributi anche se le imprese non sono costituite nelle forma di cooperative o di soggetti senza scopo di lucro, e che sono sottratte al tetto del 50% dei ricavi; l’editoria speciale per non vedenti o ipovedenti, per la quale si rivede però largamente, sulla base dell’esperienza trascorsa, il meccanismo di calcolo dei contributi; i periodici delle associazioni dei consumatori.

Riguardo alle modalità di erogazione, si prevedono due rate, consistenti in un acconto pari al 50 per cento del contributo erogato nell’anno precedente e in una seconda rata a saldo. Qualora l’impresa che ha beneficiato dell’anticipo non risulti in possesso di tutti i requisiti previsti, essa deve restituire quanto percepito.

 

2. Revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, in attuazione dell’articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (decreto legislativo)

Il Consiglio dei ministri, ha approvato un decreto legislativo che prevede la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, in attuazione dell’articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

Il provvedimento razionalizza la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, non solo in un’ottica di riduzione dei costi ma anche allo scopo di accrescerne l’efficienza, l’autorevolezza e il rilievo.

Il riordino e la razionalizzazione riguardano, nello specifico:

  1. le competenze in materia di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale continua (aggiornamento professionale). Al Consiglio spettano quindi la promozione, il coordinamento e l’autorizzazione dell’attività di formazione professionale continua svolta dagli Ordini regionali, al fine di assicurare criteri uniformi e livelli qualitativi omogenei su tutto il territorio nazionale e un esercizio professionale rispondente agli interessi della collettività e ai principi stabiliti dall’articolo 21 della Costituzione;
  2. il numero massimo dei componenti del Consiglio nazionale, che non può essere superiore a 60 (rispetto agli attuali 156), di cui due terzi giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, purché titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
  3. l’adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale.

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