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DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Sequestro preventivo di immobili abusivi ultimati – Valutazione dell’incidenza sul carico urbanistico – Requisiti – Adeguata motivazione – art. 44, lett. e) d.P.R. 380/01 – Standard fissati dal D.M. 1444/68 – Giurisprudenza – Utilizzazione di un immobile in assenza di certificazione di abitabilità o agibilità – Incidenza sul carico urbanistico e art. 221 T.U. Leggi Sanitarie – Sequestro – Consistenza reale e intensità del pregiudizio temuto – Verifiche – Requisiti di concretezza ed attualità del pericolo.

Argomento:

Autorità:

Categoria:

Provvedimento:
Sentenza
Numero:
170
Sez.:
3^
Data deposito:
08/01/2018
Data emissione:
13/12/2017
Presidente:
FIALE
Estensore:
RAMACCI
Titolo completo:
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 08/01/2018 (Ud. 13/12/2017), Sentenza n.170

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 08/01/2018 (Ud. 13/12/2017), Sentenza n.170
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Sequestro preventivo di immobili abusivi ultimati – Valutazione dell’incidenza sul carico urbanistico – Requisito della concretezza – Adeguata motivazione – art. 44, lett. e) d.P.R. 380/01 – Standard fissati dal D.M. 1444/68 – Giurisprudenza.
L’incidenza di un intervento edilizio sul carico urbanistico deve essere considerata con riferimento all’aspetto strutturale e funzionale dell’opera ed è rilevabile anche nel caso di una concreta alterazione della originaria consistenza sostanziale di un manufatto in relazione alla volumetria, alla destinazione o alla effettiva utilizzazione tale da determinare un mutamento dell’insieme delle esigenze urbanistiche valutate in sede di pianificazione con particolare riferimento agli standard fissati dal D.M. 1444/68 (Sez. 3, n. 36104 del 22/9/2011, PM. in proc. Armelani). Pertanto, il pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato, anche relativamente al carico urbanistico, deve presentare il requisito della concretezza, in ordine alla sussistenza del quale deve essere fornita dal giudice adeguata motivazione (Sez. 3, n. 4745 del 12/12/2007 (dep.2008), Giuliano; conf. Sez. 6, n. 21734 del 4/2/2008, P.M. in proc. Bianchi e altro; Sez. 2, n. 17170 del 23/4/2010, De Monaco; Sez. 3, n. 6599 del 24/11 /2011 (dep.2012), Susinno; Sez. 3, n. 52051 del 20/10/2016, Giudici).
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Utilizzazione di un immobile in assenza di certificazione di abitabilità o agibilità – Incidenza sul carico urbanistico e art. 221 T.U. Leggi Sanitarie – Sequestro – Consistenza reale e intensità del pregiudizio temuto – Verifiche – Requisiti di concretezza ed attualità del pericolo.
In materia urbanistica, la violazione amministrativa sanzionata dall’art. 221 T.U. Leggi Sanitarie conseguente all’utilizzazione di un immobile in assenza di certificazione di abitabilità o agibilità, deve richiamare l’attenzione anche sulla lesione dell’interesse alla vigilanza e controllo del territorio attraverso un adeguato governo pubblico degli usi e delle trasformazioni dello stesso e sull’aggravamento del carico urbanistico conseguente all’utilizzazione del manufatto abusivo. Si impone, tuttavia, al giudice di valutare attentamente la sussistenza dei requisiti di concretezza ed attualità del pericolo conseguente alla libera disponibilità del bene, accertando ” … la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa da parte dell’indagato o di terzi possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l’attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività”.
(conferma ordinanza del 08/08/2017 del TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE) Pres. FIALE, Rel. RAMACCI, Ric. PM in proc. Monaco 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 08/01/2018 (Ud. 13/12/2017), Sentenza n.170
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALEDI FIRENZE
nei confronti di:
MONACO ANTONELLA nato il 16/02/1962 a SIENA;
avverso l’ordinanza del 08/08/2017 del TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCARAMACCI;
lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI il quale ha concluso per l’inammissibilita’;
Udito il difensore il quale ha concluso
SI ASSOCIA ALLE CONCLUSIONI DEL PG (avv. Azzaroni Fabio)
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 8/8/2017 ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 4/7 /2017, avente ad oggetto una parte del loggiato posto sul terrazzo panoramico dell’Hotel Baglioni di Firenze, rispetto al quale si ipotizza il reato di cui all’art. 44, lett. e) d.P.R. 380/01, perché venivano eseguite, in variazione essenziale dal permesso di costruire, opere consistenti nell’allargamento del loggiato coperto, con modifica della sagoma dell’edificio limitatamente all’ultimo piano e con incremento dì superficie pari a mq 20,10.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. Con un unico motivo di ricorso lamenta la violazione dì legge, osservando come il sequestro sarebbe stato giustificato dalla necessità di impedire che l’autore del reato traesse beneficio dalla libera disponibilità del bene, trattandosi di ampliamento della zona bar dell’albergo e che la ritenuta modestia dell’intervento da parte del Tribunale sarebbe contestabile ed, in ogni caso, irrilevante.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Occorre preliminarmente rilevare che il provvedimento impugnato ha escluso la sussistenza del periculum in mora, mentre non pone in discussione la sussistenza del fumus del reato, non essendo in discussione, almeno per ciò che emerge dal ricorso e dall’ordinanza, unici atti ai quali questa Corte ha accesso, l’effettivo ampliamento del loggiato con aumento di superficie.
I giudici del riesame hanno correttamente applicato, diversamente da quanto sostenuto dal Pubblico Ministero ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte.
Con riferimento al sequestro preventivo di immobili abusivi ultimati, la questione è stata oggetto di ampio dibattito da parte della giurisprudenza di legittimità ed il contrasto, sorto sulla corretta interpretazione dell’articolo 321 cod. proc. pen., è stato definitivamente risolto dalle Sezioni Unite con la decisione richiamata nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 12878 del 29/1 /2003, P.M.in proc. Innocenti, Rv. 223721) dove, con argomentazioni pienamente condivisibili, è riconosciuta la validità dell’orientamento che ne riconosceva l’ammissibilità.
Nella sentenza viene operata una distinzione tra l’effetto lesivo del reato sul bene giuridico protetto, che permane nel tempo ma è comune a tutti i reati, anche istantanei e le conseguenze, necessariamente antigiuridiche ed ipotizzabili anche a consumazione del reato avvenuta, che potrebbero derivare dalla libera disponibilità del bene.
E’ così citata, a titolo di esempio, la violazione amministrativa sanzionata dall’art. 221 T.U. Leggi Sanitarie conseguente all’utilizzazione di un immobile in assenza di certificazione di abitabilità o agibilità, ma si richiama l’attenzione anche sulla lesione dell’interesse alla vigilanza e controllo del territorio attraverso un adeguato governo pubblico degli usi e delle trasformazioni dello stesso e sull’aggravamento del carico urbanistico conseguente all’utilizzazione del manufatto abusivo.
Si impone tuttavia al giudice di valutare attentamente la sussistenza dei requisiti di concretezza ed attualità del pericolo conseguente alla libera disponibilità del bene, accertando ” … la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa da parte dell’indagato o di terzi possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l’attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività”.
A titolo di esempio, con specifico riferimento all’incidenza sul carico urbanistico, sul quale vengono fornite alcune puntualizzazioni, si aggiunge che la delibazione in fatto sotto tale profilo deve essere effettuata considerando la consistenza reale e l’intensità del pregiudizio temuto, tenendo conto della situazione esistente al momento dell’adozione della misura.
Sulla scia di tali condivisibili rilievi, altre decisioni successive hanno ulteriormente delineato i termini della questione, richiamando l’attenzione sulla circostanza che il pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato, anche relativamente al carico urbanistico, deve presentare il requisito della concretezza, in ordine alla sussistenza del quale deve essere fornita dal giudice adeguata motivazione (Sez. 3, n. 4745 del 12/12/2007 (dep.2008), Giuliano, Rv. 23878301; conf. Sez. 6, n. 21734 del 4/2/2008, P.M. in proc. Bianchi e altro, Rv. 240984; Sez. 2, n. 17170 del 23/4/201 O, De Monaco, Rv. 246854; Sez. 3, n. 6599 del 24/11 /2011 (dep.2012), Susinno, Rv. 252016; Sez. 3, n. 52051 del 20/10/2016, Giudici, Rv. 268812).
Si è ulteriormente precisato che l’incidenza di un intervento edilizio sul carico urbanistico deve essere considerata con riferimento all’aspetto strutturale e funzionale dell’opera ed è rilevabile anche nel caso di una concreta alterazione della originaria consistenza sostanziale di un manufatto in relazione alla volumetria, alla destinazione o alla effettiva utilizzazione tale da determinare un mutamento dell’insieme delle esigenze urbanistiche valutate in sede di pianificazione con particolare riferimento agli standard fissati dal D.M. 1444\68 (Sez. 3, n. 36104 del 22/9/2011, PM. in proc. Armelani, Rv. 251251).
3. Ciò posto, osserva il Collegio che, alla luce dei richiamati principi, pienamente condivisi e da ribadire anche in questa occasione, il Tribunale ha ritenuto non dimostrata l’esistenza di ulteriori e significativi effetti pregiudizievoli estranei al fatto reato di per se considerato, effettuando una valutazione che risulta conforme a legge secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di questa Corte, diversamente da quanto sostenuto in ricorso.
Va peraltro rilevato che la descrizione dell’intervento come “modesto”, espressamente censurata in ricorso, risulta chiaramente strumentale alla valutazione del periculum e non anche ad escludere la astratta rilevanza penale della condotta.
In altre parole, dal tenore della motivazione si evince che i giudici del riesame hanno inteso valorizzare le non rilevanti dimensioni dell’ampliamento, peraltro rispetto alla superficie complessiva del piano dell’edificio, come sintomatiche di una situazione sostanzialmente immutata, sotto il profilo dell’incidenza del carico urbanistico e delle altre conseguenze rilevanti ai fini del sequestro, rispetto a quella preesistente.
4. Il ricorso del Pubblico Ministero deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso in data 13/12/2017

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